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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 08144/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n RG 36095/24 -Udienza 29 gennaio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado di Modena di condanna per il reato di furto con strappo aggravato dal mezzo fraudolento.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta erronea applicazione di legge con riferimento all'aggravante di cui all'art 625 n.2 cod.pen. - è aspecifico in quanto non si confronta effettivamente con la motivazione della Corte di appello, che ha segnalato come l'in se della fraudolenza fosse stato caratterizzato dall'avere detto alla persona offesa che si trovava lì per farle le condoglianze per il lutto dalla vittima effettivamente appena subito.

Ciò posto, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Rilevato, al contrario, che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla condanna alle spese processuali emessa nei confronti dell'imputata - è invece fondato, giacché la Corte di appello non ha rigettato o dichiarato inammissibile l'appello, uniche decisioni cui, ai sensi dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., può conseguire la condanna alle spese del procedimento; a questo riguardo, occorre infatti osservare che, al di là del dispositivo di conferma della sentenza di primo grado, la Corte di appello nella sostanza l'ha riformata in favore dell'imputato sulla scorta di una delle censure proposte, escludendo la recidiva che il Giudice di prime cure aveva ritenuto sull'erroneo presupposto che essa fosse contestata.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consig estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n RG 36095/24 -Udienza 29 gennaio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado di Modena di condanna per il reato di furto con strappo aggravato dal mezzo fraudolento. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta erronea applicazione di legge con riferimento all'aggravante di cui all'art 625 n.2 cod.pen. - è aspecifico in quanto non si confronta effettivamente con la motivazione della Corte di appello, che ha segnalato come l'in se della fraudolenza fosse stato caratterizzato dall'avere detto alla persona offesa che si trovava lì per farle le condoglianze per il lutto dalla vittima effettivamente appena subito. Ciò posto, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Rilevato, al contrario, che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla condanna alle spese processuali emessa nei confronti dell'imputata - è invece fondato, giacché la Corte di appello non ha rigettato o dichiarato inammissibile l'appello, uniche decisioni cui, ai sensi dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., può conseguire la condanna alle spese del procedimento; a questo riguardo, occorre infatti osservare che, al di là del dispositivo di conferma della sentenza di primo grado, la Corte di appello nella sostanza l'ha riformata in favore dell'imputato sulla scorta di una delle censure proposte, escludendo la recidiva che il Giudice di prime cure aveva ritenuto sull'erroneo presupposto che essa fosse contestata. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consig estensore I
Sentenza Cassazione n. 08144/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris