CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13777/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall' [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabrian.2774/2021 depositata il 10/08/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2596/2022Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 13777/2026Data pubblicazione 12/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 10/05/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ilena Balsamo