Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2026
ECLI:EU:T:2026:608
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
30 settembre 2026 (
*
)
« Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Errore di valutazione – Responsabilità extracontrattuale »
Nella causa T‑323/25,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Mosca (Russia), rappresentato da A. Genko e É. Épron, avvocati,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato da S. Lejeune e A. Jaume, in qualità di agenti, assistite da B. Maingain, avvocato,
convenuto,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da G. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, J. [OSCURATO:PERSONA] e C. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliera: H. Eriksson, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento, in particolare:
– il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2025,
– la memoria di adattamento depositata presso la cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 2025,
in seguito all’udienza del 3 giugno 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede, da un lato, sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2025/528 del Consiglio, del 14 marzo 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2025/528), e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/527 del Consiglio, del 14 marzo 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2025/527) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2025»), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2025/1895 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2025/1895), e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2025/1894) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del settembre 2025»), nei limiti in cui tali atti (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati») lo riguardano, e, dall’altro lato, sul fondamento dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno asseritamente subito.
Fatti
2
Il ricorrente è cittadino russo e armeno.
3
La presente causa si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate dall’Unione europea relativamente alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
4
Il 17 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16). Lo stesso giorno, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 215 TFUE, il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).
5
Il 25 febbraio 2022, considerata la gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato, da un lato, la decisione (PESC) 2022/329, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 50, pag. 1), e, dall’altro, il regolamento (UE) 2022/330, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 51, pag. 1), in particolare al fine di modificare i criteri in base ai quali le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, potevano essere oggetto delle misure restrittive di cui trattasi.
6
L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, prevede quanto segue:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:
(…)
f) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che ne traggono vantaggio; (…)
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato».
7
Il regolamento n. 269/2014, nella versione modificata dal regolamento 2022/330, richiedeva l’adozione di misure di congelamento dei fondi e definiva le modalità di tale congelamento in termini sostanzialmente identici a quelli di cui alla decisione 2014/145, come modificata. Infatti, in particolare, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento richiamava essenzialmente l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di detta decisione [in prosieguo: il «criterio f)»].
8
Con la decisione (PESC) 2024/1738 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica la decisione 2014/145 (GU L, 2024/1738), e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1746 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU L, 2024/1746), il nome del ricorrente è stato aggiunto, rispettivamente, all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’allegato della decisione 2014/145 modificata e a quello di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 modificato (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi in questione»), per il seguente motivo:
«[OSCURATO:PERSONA] è direttore generale e fondatore della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] è una società di gestione russa che fornisce servizi legali, contabili, di sicurezza aziendale e altri servizi di gestione e lavora con clienti specializzati nella fornitura di componenti elettronici. La [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] gestisce la JSC [OSCURATO:PERSONA], che partecipa ai regimi di importazione di componenti elettronici e fornisce componenti microelettronici di importanza strategica all’industria russa (compresa l’industria militare). In qualità di direttore generale e fondatore della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è responsabile delle sue azioni e fornisce quindi un sostegno materiale al governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina».
9
Il 6 settembre 2024 il Consiglio ha trasmesso al ricorrente una copia del fascicolo probatorio recante il riferimento WK 7807/2024 (in prosieguo: il «fascicolo WK»), datato 31 maggio 2024.
10
Con la decisione (PESC) 2024/2456 del Consiglio, del 12 settembre 2024, che modifica la decisione 2014/145 (GU L, 2024/2456), e con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455 del Consiglio, del 12 settembre 2024, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU L, 2024/2455), il nome del ricorrente è stato mantenuto negli elenchi in questione per lo stesso motivo menzionato al precedente punto 8.
11
Con lettera del 13 settembre 2024, il Consiglio ha informato il ricorrente della sua decisione di mantenere il suo nome negli elenchi controversi.
12
Con lettera del 31 ottobre 2024, integrata da una lettera dell’8 novembre 2024, il ricorrente ha inviato al Consiglio una richiesta di riesame della decisione di mantenimento del suo nome negli elenchi in questione.
13
Il 14 marzo 2025 il Consiglio ha adottato gli atti del marzo 2025, con i quali il nome del ricorrente è stato mantenuto negli elenchi in questione per lo stesso motivo menzionato al precedente punto 8.
14
Con lettera del 17 marzo 2025, il Consiglio ha respinto la domanda di riesame del ricorrente del 31 ottobre 2024 e lo ha informato della sua decisione di mantenere il suo nome negli elenchi in questione.
15
Con lettera del 5 aprile 2025, il ricorrente ha presentato al Consiglio una richiesta di riesame della decisione di mantenimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi.
Fatti successivi alla proposizione del ricorso
16
Il 12 settembre 2025 il Consiglio ha adottato gli atti del settembre 2025, con i quali il nome del ricorrente è stato mantenuto negli elenchi in questione sulla base del seguente motivo modificato:
«[OSCURATO:PERSONA] è l’ex direttore generale e il fondatore della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] è una società di gestione russa che fornisce servizi legali, contabili, di sicurezza aziendale e altri servizi di gestione e lavora con clienti specializzati nella fornitura di componenti elettronici. La [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] gestisce la JSC [OSCURATO:PERSONA], che partecipa ai regimi di importazione di componenti elettronici e fornisce componenti microelettronici di importanza strategica all’industria russa (compresa l’industria militare). In qualità di direttore generale e fondatore della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato responsabile delle azioni di tale società ed è pertanto responsabile del sostegno materiale fornito al governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina».
17
Il nome del ricorrente è stato mantenuto negli elenchi in questione per lo stesso motivo dalla decisione (PESC) 2026/696 del Consiglio, del 14 marzo 2026, che modifica la decisione 2014/145 (GU L, 2026/696), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/695 del Consiglio, del 14 marzo 2026, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU L, 2026/695).
Conclusioni delle parti
18
Il ricorrente, dopo l’adattamento del ricorso, chiede che il Tribunale voglia:
– annullare gli atti impugnati nella parte in cui lo riguardano;
– condannare il Consiglio a versargli la somma di EUR 192 480 a titolo di risarcimento del danno asseritamente subito;
– condannare il Consiglio alle spese.
19
Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
– respingere la domanda di annullamento;
– respingere la domanda di risarcimento danni;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla domanda di annullamento degli atti impugnati
20
A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente deduce un motivo unico vertente su errori di valutazione.
Considerazioni preliminari
21
Se è vero che il Consiglio dispone di un certo potere discrezionale per determinare, caso per caso, se i criteri giuridici sui quali si fondano le misure restrittive di cui trattasi siano soddisfatti, resta il fatto che i giudici dell’Unione devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione (v. sentenze dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 31 e giurisprudenza citata, e del 19 marzo 2025, BSW – management company of «BMC» holding/Consiglio, T‑1042/23, EU:T:2025:314, punto 30 e giurisprudenza citata).
22
L’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea postula, in particolare, che il giudice dell’Unione si assicuri che la decisione con cui sono state adottate o mantenute misure restrittive, la quale riveste una portata individuale per la persona o l’entità interessata, si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò implica una verifica dei fatti asseriti nella motivazione sottesa a detta decisione, di modo che il sindacato giurisdizionale non sia limitato alla valutazione dell’astratta verosimiglianza della motivazione dedotta, bensì consista nell’accertamento se la motivazione, o per lo meno uno dei suoi elementi, considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati (v. sentenze del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, punto 38 e giurisprudenza citata; del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 327 e giurisprudenza citata, e dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 32 e giurisprudenza citata).
23
In caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi addebitati alla persona o all’entità interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi. A tal fine, non è richiesto che il Consiglio produca dinanzi al giudice dell’Unione tutte le informazioni e gli elementi probatori attinenti ai motivi dedotti nell’atto di cui si chiede l’annullamento. Occorre che le informazioni o gli elementi prodotti suffraghino i motivi accolti nei confronti della persona o dell’entità interessata (v. sentenze del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, punto 39 e giurisprudenza citata, e del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 123 e giurisprudenza citata).
24
La valutazione della fondatezza di questi motivi deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova e di informazione non in maniera isolata, bensì nel contesto nel quale essi si inseriscono. Infatti, il Consiglio adempie all’onere della prova ad esso incombente qualora esponga dinanzi al giudice dell’Unione un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare che la persona sottoposta a una misura restrittiva soddisfaceva, alla data di adozione degli atti controversi, le condizioni previste dal criterio applicato (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 124 e giurisprudenza citata, e dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 33 e giurisprudenza citata).
25
Inoltre, occorre rilevare che le misure restrittive hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo ad esse correlato. Spetta quindi al Consiglio, in sede di riesame periodico di tali misure restrittive, procedere ad una valutazione aggiornata della situazione e redigere un bilancio dell’impatto di siffatte misure, al fine di determinare se esse abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi previsti dall’iscrizione iniziale dei nomi delle persone e delle entità interessate nell’elenco controverso o se sia sempre possibile trarre la stessa conclusione riguardo a dette persone ed entità (v. sentenze del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 168 e giurisprudenza citata, e dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 36 e giurisprudenza citata).
26
Ne consegue che, per giustificare il mantenimento del nome di una persona in un elenco delle persone e delle entità assoggettate a misure restrittive, al Consiglio non è fatto divieto di basarsi sugli stessi elementi di prova che hanno giustificato l’inserimento iniziale, il reinserimento o il precedente mantenimento del nome della parte ricorrente in detto elenco, fintantoché, da un lato, i motivi di inserimento siano rimasti inalterati e, dall’altro, il contesto non si sia evoluto in modo tale che detti elementi di prova siano divenuti obsoleti. Detto contesto comprende non soltanto la situazione del paese rispetto al quale è stato istituito il sistema di misure restrittive, ma anche la situazione particolare della persona interessata (v. sentenze del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 169 e giurisprudenza citata, e del 29 maggio 2024, Belavia/Consiglio, T‑116/22, EU:T:2024:334, punto 77 e giurisprudenza citata).
27
Infine, occorre rilevare che l’attività del giudice dell’Unione è disciplinata dal principio di libera valutazione delle prove e soltanto l’attendibilità delle prove prodotte è decisiva per la valutazione delle stesse. In proposito, per valutare l’efficacia probatoria di un documento si deve verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta e considerare, in particolare, la provenienza del documento, le circostanze in cui esso è stato elaborato, il suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 114).
28
È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare se il Consiglio abbia commesso errori di valutazione mantenendo il nome del ricorrente negli elenchi in questione negli atti del marzo 2025 e successivamente negli atti del settembre 2025.
Sugli atti del marzo 2025
29
Il ricorrente sostiene che il Consiglio ha commesso un errore di valutazione nel ritenere, a seguito del riesame periodico della sua situazione, che esistesse una base fattuale sufficientemente solida per giustificare l’adozione degli atti del marzo 2025.
30
Il ricorrente rileva che, nella sua domanda di riesame del 31 ottobre 2024, ossia più di quattro mesi prima dell’adozione degli atti del marzo 2025, egli ha informato il Consiglio delle sue dimissioni dalle sue funzioni in seno alla RBA-[OSCURATO:PERSONA], della cessione delle sue quote nella RBA-[OSCURATO:PERSONA] nonché della rottura dei rapporti tra le società RBA-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di aver fornito al Consiglio documenti diretti a dimostrare il cambiamento intervenuto quanto alla sua situazione personale. Orbene, il Consiglio non ne avrebbe tenuto conto in violazione del suo obbligo di riesame. Secondo il ricorrente, alla data di adozione degli atti del marzo 2025, tutte le affermazioni del Consiglio che lo riguardano contenute nel fascicolo WK erano obsolete da oltre quattro mesi e non potevano quindi fungere da giustificazione per il mantenimento delle misure restrittive nei suoi confronti.
31
Il Consiglio sostiene che, se è vero che esso ha l’obbligo di rivedere la sua decisione se i nuovi elementi di prova sostanziali presentati riguardano la situazione particolare sottoposta al suo esame periodico, lo stesso non vale qualora le prove prodotte manchino di valore probatorio. Esso ritiene che le prove prodotte dal ricorrente non siano sufficientemente probanti per assicurarsi dell’effettività delle sue dimissioni dalla funzione di direttore generale della RBA-[OSCURATO:PERSONA] e della vendita delle sue quote di tale società. Tenuto conto delle attività esercitate dal ricorrente a favore della [OSCURATO:PERSONA] da più di vent’anni, quest’ultimo non avrebbe dimostrato con un sufficiente grado di certezza che egli non esercitava più alcuna funzione in seno a tale impresa. Inoltre, il ricorrente non avrebbe fornito elementi di fatto sufficienti a dimostrare il suo cambiamento di attività. Il Consiglio sostiene che, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto, le prove contenute nel fascicolo WK giustificano il mantenimento del nome del ricorrente negli atti del marzo 2025.
32
Nel caso di specie, occorre ricordare che, negli atti del marzo 2025, il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione è motivato dal fatto che, per la sua qualità di direttore generale e di fondatore della RBA-[OSCURATO:PERSONA], egli è responsabile delle azioni di quest’ultima, la quale è gestore della [OSCURATO:PERSONA], e fornisce quindi un sostegno materiale al governo della Federazione russa.
33
In via preliminare, occorre rilevare che le parti concordano sul fatto che la nozione di «fondatore» utilizzata nella motivazione dell’inserimento del nome del ricorrente è quella del diritto russo e deve essere intesa nel senso di «socio» o «detentore di quote sociali».
34
Il fatto che la nozione di «fondatore» si riferisca all’attuale detentore di una partecipazione azionaria in una società a responsabilità limitata è confermato dall’estratto del sito Internet «audit-it.ru» dell’impresa di revisione contabile Avdeev & Co, contenuto nel fascicolo WK relativo alla RBA-[OSCURATO:PERSONA] (documento n. 6). Tale documento indica che la RBA-[OSCURATO:PERSONA] è stata registrata come società a responsabilità limitata nel registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche il 9 luglio 2007. Nella rubrica «chi è il proprietario (fondatore) della società» [who is the owner (founder) of the organization], il ricorrente appare come «fondatore» della RBA-[OSCURATO:PERSONA] dal 7 dicembre 2015 e sono menzionati i nomi dei precedenti «fondatori». Tale documento indica altresì «7.12.2015 il nuovo fondatore è [OSCURATO:PERSONA] [, i]l nuovo fondatore è [OSCURATO:PERSONA]» ([OSCURATO:DATA_NASCITA] The new founder is [OSCURATO:PERSONA] [, t]he new founder is [OSCURATO:PERSONA]) e «[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] non è più menzionato come fondatore nel registro nazionale unificato delle persone giuridiche» (23.4.2020 [OSCURATO:PERSONA] is no longer listed as a founder in the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]).
35
Inoltre, è pacifico che la giustificazione da parte del Consiglio della fondatezza del mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione alla data di adozione degli atti del marzo 2025 si basa unicamente sui documenti contenuti nel fascicolo WK, datato 31 maggio 2024. Tali documenti hanno costituito il fondamento per l’adozione degli atti di inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione il 24 giugno 2024 e sono stati tutti consultati il 22 febbraio 2024, ad eccezione di uno di essi che è stato consultato il 16 aprile 2024. Il Consiglio non ha prodotto alcun nuovo elemento di prova dinanzi al Tribunale diretto a suffragare la motivazione addotta a carico del ricorrente negli atti del marzo 2025.
36
Nella sua domanda di riesame del 31 ottobre 2024, il ricorrente ha indicato di essersi dimesso dal suo posto di direttore generale della RBA-[OSCURATO:PERSONA] il 16 ottobre 2024 e di non detenere più la RBA-[OSCURATO:PERSONA] dal 29 ottobre 2024. In proposito, egli ha trasmesso al Consiglio documenti volti a dimostrare il suo cambiamento di situazione, in particolare:
– la risoluzione n. 16, del 16 ottobre 2024, dell’unico membro della RBA-[OSCURATO:PERSONA] che pone fine ai poteri del ricorrente e designa il sig. [OSCURATO:PERSONA] come direttore generale di tale società (in prosieguo: la «risoluzione n. 16»);
– l’estratto del registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche relativo alla RBA-[OSCURATO:PERSONA], datato 30 ottobre 2024, nel quale risulta che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato registrato il 24 ottobre 2024 come direttore generale della RBA-[OSCURATO:PERSONA];
– un avviso di ricevimento da parte delle autorità fiscali che informa del ricevimento, il 29 ottobre 2024, delle modifiche dei documenti costitutivi della RBA-[OSCURATO:PERSONA].
37
In tale domanda di riesame, il ricorrente ha altresì spiegato che il trasferimento delle quote sociali in una società a responsabilità limitata doveva essere sottoposto alle autorità mediante notaio e che egli produceva al riguardo l’avviso di ricevimento da parte delle autorità tributarie. Tuttavia, egli ha indicato che il cambiamento di proprietario della RBA-[OSCURATO:PERSONA] non era ancora stato iscritto nel registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche, ma che avrebbe trasmesso un estratto di tale registro al Consiglio non appena vi fossero menzionate le informazioni sul trasferimento delle quote.
38
In proposito, l’8 novembre 2024, il ricorrente ha trasmesso al Consiglio un complemento di prova, vale a dire l’estratto del registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche riguardante la RBA-[OSCURATO:PERSONA], datato 7 novembre 2024. Secondo tale documento, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato registrato il 5 novembre 2024 come «membro/fondatore» della RBA-[OSCURATO:PERSONA] e come detentore del 100% delle quote sociali di questa società.
39
Con lettera del 17 marzo 2025, il Consiglio ha respinto la domanda di riesame del ricorrente con la motivazione che riteneva non plausibili le prove prodotte dall’interessato, relative, in particolare, all’asserita partenza di quest’ultimo dalla RBA-[OSCURATO:PERSONA].
40
La questione che rileva in sede di esame del mantenimento del nome di una persona negli elenchi in questione è se, a partire dall’inserimento del nome di quest’ultima o dal riesame precedente, la situazione di fatto sia cambiata in modo tale da non consentire più di trarre la stessa conclusione riguardo al coinvolgimento di tale persona in attività oggetto delle misure restrittive (v. sentenza del 18 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑489/23, EU:T:2024:912, punto 154 e giurisprudenza citata; sentenza del 3 settembre 2025, Boguslayev/Consiglio, T‑604/24, non pubblicata, EU:T:2025:817, punto 41).
41
Inoltre, occorre rilevare che gli atti di mantenimento si basano su un riesame periodico delle misure restrittive in questione al fine di consentire al Consiglio di tener conto di eventuali cambiamenti delle circostanze concernenti, in particolare, la situazione individuale delle persone oggetto di tali misure. Infatti, gli atti del marzo 2025 rappresentano il risultato finale di tale esercizio di riesame periodico (v., in tal senso, sentenze del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20, non pubblicata, EU:T:2022:674, punto 85, e del 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Consiglio, T‑734/22, non pubblicata, EU:T:2023:761, punto 84).
42
Inoltre, quando la persona interessata formula osservazioni in merito all’esposizione delle motivazioni, l’autorità competente dell’Unione è tenuta ad esaminare, con cura ed imparzialità, la fondatezza delle motivazioni sollevate, alla luce di tali osservazioni e degli eventuali elementi a discarico di cui sono corredate (v. sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 114 e giurisprudenza citata).
43
Occorre quindi esaminare se il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione mantenendo il nome del ricorrente negli elenchi in questione negli atti del marzo 2025 sul fondamento del fascicolo WK. In particolare, si deve determinare se, alla data di adozione degli atti del marzo 2025, gli elementi di prova contenuti nel fascicolo WK fossero idonei a dimostrare che il ricorrente ricoprisse le funzioni che avevano giustificato il mantenimento del suo nome negli elenchi in questione, vale a dire che egli fosse ancora direttore generale e fondatore della RBA-[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle informazioni fornite da quest’ultimo volte a dimostrare che la sua situazione era cambiata nell’ottobre 2024.
44
In primo luogo, il ricorrente contesta al Consiglio di non aver tenuto conto degli elementi di prova da lui prodotti nella sua domanda di riesame.
45
Il Consiglio contesta il valore probatorio di tali documenti. Esso sostiene che il ricorrente ha prodotto documenti oscurati, il che non consente di valutarne il tenore, che egli non ha fornito alcun elemento che consenta di verificare l’identità del nuovo amministratore della RBA-[OSCURATO:PERSONA] e che ha prodotto un accordo di cessione di quote sociali senza prova dell’effettività del pagamento del prezzo.
46
Sotto un primo profilo, il Consiglio sostiene che numerosi paragrafi della risoluzione n. 16, con la quale il ricorrente avrebbe posto fine alle sue funzioni di direttore generale della RBA-[OSCURATO:PERSONA], erano oscurati, il che impediva di valutarne il tenore completo.
47
In proposito, occorre rilevare che, anche se tale documento comprende parti oscurate, ne risulta chiaramente che il ricorrente, unico membro della RBA-[OSCURATO:PERSONA] che detiene il 100% del suo capitale, da un lato, pone fine alle sue funzioni di direttore generale alla data del 16 ottobre 2024 e, dall’altro, designa il sig. [OSCURATO:PERSONA] come direttore generale a partire da questa stessa data. Tale documento è firmato dal ricorrente.
48
Il Consiglio non può quindi validamente sostenere che le parti oscurate non consentono di comprendere il tenore di tale documento.
49
Inoltre, la versione integrale della risoluzione n. 16, prodotta in allegato alla replica, conferma che sono stati resi riservati solo i dati personali.
50
In proposito, nella controreplica, il Consiglio sostiene che la risoluzione n. 16, l’estratto del registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche riguardante la RBA-[OSCURATO:PERSONA] e l’estratto di questo stesso registro riguardante la [OSCURATO:PERSONA], prodotti nella loro versione integrale in allegato alla replica, sono irricevibili in applicazione dell’articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto il ricorrente avrebbe potuto produrli in allegato al ricorso.
51
Orbene, il ricorrente ha indicato di aver prodotto la versione integrale di tali documenti in risposta all’addebito mossogli dal Consiglio, nel controricorso, di aver oscurato talune informazioni.
52
Occorre quindi rilevare che i documenti contenuti negli allegati alla replica non costituiscono nuove prove, ma sono stati prodotti per rispondere all’argomento del Consiglio che contestava il valore probatorio di questi stessi documenti prodotti in allegato al ricorso, in quanto contenevano informazioni oscurate. Gli allegati alla replica sono pertanto ricevibili. Inoltre, le informazioni oscurate riguardavano unicamente dati personali e il ricorrente non può essere penalizzato per aver reso riservati tali dati.
53
Sotto un secondo profilo, il Consiglio sostiene che il ricorrente fa valere la designazione di un nuovo amministratore della RBA-[OSCURATO:PERSONA] senza produrre elementi che consentano di verificare l’identità di tale persona.
54
Sebbene, con tale argomento, il Consiglio faccia riferimento ai dati personali oscurati nella risoluzione n. 16 e nell’estratto del registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche riguardante la RBA-[OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che, essendo tale registro accessibile al pubblico, il Consiglio aveva la possibilità di verificare l’identità del nuovo direttore generale della RBA-[OSCURATO:PERSONA] mediante una semplice consultazione di quest’ultimo. Inoltre, il ricorrente ha prodotto in allegato alla replica la versione integrale di tali documenti.
55
Sotto un terzo profilo, il Consiglio rileva che il ricorrente ha prodotto, in allegato al ricorso, un accordo di cessione di quote sociali senza fornire alcuna prova dell’effettivo pagamento del prezzo concordato, pari a 8 700 000 rubli russi (RUB) (circa EUR 95 000), il quale sembra irrisorio per una società come la RBA-[OSCURATO:PERSONA], che gestisce la [OSCURATO:PERSONA], e senza alcuna prova che il cessionario abbia effettivamente assunto responsabilità di gestione. L’opinione del giureconsulto prodotta dal ricorrente, anch’essa allegata al ricorso, relativa alla detenzione della RBA-[OSCURATO:PERSONA], avrebbe scarso valore probatorio in quanto sarebbe stata redatta su richiesta e non sarebbe credibile, dal momento che proviene dal suo avvocato in Russia.
56
Occorre considerare che, poiché il documento dell’avvocato russo del ricorrente prodotto in allegato all’atto introduttivo è stato redatto ai fini del presente ricorso, esso ha scarso valore probatorio.
57
Tuttavia, l’argomento del Consiglio secondo cui il prezzo convenuto sarebbe irrisorio si basa su una lettura erronea del contratto di vendita del 100% delle quote sociali della RBA-[OSCURATO:PERSONA], concluso il 29 ottobre 2024 tra il ricorrente e il sig. [OSCURATO:PERSONA], allegato al ricorso. Tale contratto menziona un prezzo di vendita di RUB 14 700 000 (circa EUR 161 000), e non l’importo indicato dal Consiglio.
58
Inoltre, il contratto di vendita assume la forma di un atto notarile, il che gli conferisce un certo valore probatorio. Infine, la vendita da parte del ricorrente delle sue quote nella RBA-[OSCURATO:PERSONA] oggetto di tale contratto è attestata anche dall’estratto del registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche riguardante la RBA-[OSCURATO:PERSONA], datato 7 novembre 2024, il quale menziona il sig. [OSCURATO:PERSONA] quale fondatore della RBA-[OSCURATO:PERSONA].
59
Il Consiglio sostiene quindi erroneamente che le prove prodotte dal ricorrente erano prive di valore probatorio.
60
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, alla data di adozione degli atti del marzo 2025, i documenti contenuti nel fascicolo WK erano obsoleti e che il Consiglio ha commesso un errore di valutazione non tenendo conto del cambiamento della sua situazione personale.
61
Il Consiglio rileva che le prove prodotte dal ricorrente dimostrano unicamente un’apparente dimissione dalle sue funzioni in seno alla RBA-[OSCURATO:PERSONA] e un’apparente cessione delle sue quote all’interno di tale società. Le prove contenute nel fascicolo WK rimarrebbero quindi pertinenti per suffragare il motivo del mantenimento del nome del ricorrente negli atti del marzo 2025.
62
Sotto un primo profilo, il Consiglio sostiene che l’affidabilità del registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche, di cui sono stati prodotti estratti dal ricorrente, deve essere determinata alla luce di tutte le circostanze di fatto del fascicolo e che esso non consente di per sé di dimostrare che il ricorrente, che ha esercitato in modo effettivo attività di gestione della [OSCURATO:PERSONA] attraverso la RBA-[OSCURATO:PERSONA] per molti anni, abbia rinunciato a qualsiasi attività di sostegno. In udienza, il Consiglio ha precisato che il fatto che il registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche abbia registrato le dimissioni del ricorrente non significa che quest’ultimo avesse posto fine in pratica alle sue attività.
63
Anzitutto, occorre rilevare che il ricorrente ha prodotto estratti del registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche riguardanti la RBA-[OSCURATO:PERSONA], datati 30 ottobre e 7 novembre 2024, al fine di dimostrare che il nome del nuovo direttore generale e del nuovo fondatore della RBA-[OSCURATO:PERSONA] era stato ufficialmente registrato. Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, tali estratti non sono prodotti in maniera isolata, ma mirano a corroborare le informazioni contenute nella domanda di riesame.
64
Occorre poi constatare che, con tali argomenti, il Consiglio mette necessariamente in discussione l’affidabilità delle informazioni contenute nel registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche.
65
Orbene, come sottolinea il ricorrente, da un lato, tale registro pubblico, istituito dal Ministero russo delle Finanze, costituisce una fonte di informazioni sulle società e si presume che rifletta la situazione reale di qualsiasi entità iscritta. Dall’altro lato, il Consiglio utilizza questo stesso registro in taluni fascicoli di prova per giustificare inserimenti negli elenchi di persone oggetto di misure restrittive.
66
Infine, occorre rilevare che, nel fascicolo WK, il Consiglio si è basato su un altro registro, il portale «checko.ru», per giustificare il fatto che il ricorrente fosse il direttore generale e il fondatore della RBA-[OSCURATO:PERSONA].
67
In proposito, l’estratto del sito Internet «checko.ru» relativo al ricorrente, contenuto nel fascicolo WK (documento n. 3), era stato consultato dal Consiglio il 22 febbraio 2024. Nel fascicolo WK, il Consiglio indica che il portale «checko.ru» «consente di verificare rapidamente e gratuitamente qualsiasi persona giuridica o fisica registrata nella Federazione russa». L’affidabilità di tale portale non può quindi essere contestata dal Consiglio.
68
Orbene, il Consiglio non ha prodotto una versione aggiornata dell’estratto di tale portale, successiva al 7 novembre 2024, il che gli avrebbe consentito di verificare o di inficiare le informazioni secondo cui il ricorrente si era dimesso e un’altra persona era stata nominata direttore generale e fondatore della RBA-[OSCURATO:PERSONA].
69
Pertanto, il Consiglio non ha prodotto alcun elemento volto a dimostrare che le informazioni contenute nel registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche siano errate.
70
Sotto un secondo profilo, il Consiglio sostiene che i documenti prodotti dal ricorrente sembrano costituire un espediente per eludere gli effetti delle misure restrittive adottate nei suoi confronti e non una prova concreta del fatto che quest’ultimo abbia abbandonato ogni responsabilità nel settore dei componenti elettronici utilizzabili su materiale militare. Il Consiglio ritiene che non si debba dare credibilità a questo tipo di manovra.
71
Orbene, non si può contestare al ricorrente di aver voluto porre fine alle sue funzioni in seno alla RBA-[OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre 2024 al fine di sottrarsi alle misure restrittive a lui applicabili dal giugno 2024.
72
Inoltre, il fatto che il ricorrente adotti misure per non essere più inserito negli elenchi in questione può essere percepito come il risultato dell’efficacia delle misure restrittive, nella misura in cui egli manifesta in tal modo la sua intenzione di non esercitare più le attività che hanno giustificato l’inserimento del suo nome negli elenchi in questione.
73
Sotto un terzo profilo, il Consiglio sostiene che, sul piano della temporalità, il periodo intercorso tra gli atti invocati dal ricorrente e il periodo di riesame è troppo breve per assicurarsi dell’effettività del ritiro dall’attività da parte di quest’ultimo, il quale opera al servizio della [OSCURATO:PERSONA] da oltre 20 anni ed è responsabile della gestione di tale impresa dal 2015. Il termine di 16 settimane tra le iniziative del ricorrente nell’ottobre 2024 e gli atti del marzo 2025 non avrebbe consentito al Consiglio di valutare l’effettività e la sincerità del ritiro del ricorrente da qualsiasi forma di sostegno al governo russo o di vantaggio tratto da tale governo.
74
In proposito, occorre ricordare che il ricorrente ha prodotto documenti diretti a dimostrare il suo ritiro dalla RBA-[OSCURATO:PERSONA] il 31 ottobre 2024, vale a dire entro il termine fissato per depositare domande di riesame, che scadeva il 2 novembre 2024.
75
Il Consiglio non può quindi, salvo privare di effetto utile le domande di riesame, sostenere di non disporre del tempo necessario per riesaminare la fondatezza del motivo di inserimento alla luce delle prove prodotte dal ricorrente volte a dimostrare il cambiamento della sua situazione personale. Inoltre, occorre ricordare che gli atti del marzo 2025 sono stati adottati a seguito di un riesame periodico.
76
Peraltro, occorre ricordare che i documenti prodotti dal ricorrente nella sua domanda di riesame avevano lo scopo di dimostrare che egli non era più direttore generale né fondatore della RBA-[OSCURATO:PERSONA] e che il mantenimento del suo nome negli elenchi in questione per tale motivo non era quindi più giustificato.
77
Da un lato, come indicato al precedente punto 67, il Consiglio aveva la possibilità di verificare rapidamente l’esattezza delle informazioni trasmesse dal ricorrente, in particolare consultando il sito Internet «checko.ru».
78
Dall’altro lato, l’argomento del Consiglio secondo cui esso non disponeva del tempo necessario per assicurarsi dell’effettività del ritiro del ricorrente da qualsiasi attività in seno alla [OSCURATO:PERSONA] o da qualsiasi forma di sostegno al governo russo, tenuto conto del ruolo che egli ha svolto in passato all’interno di tale società, in particolare durante la guerra di aggressione contro l’Ucraina, non è pertinente. Infatti, il motivo che giustificava il mantenimento del nome del ricorrente negli atti del marzo 2025 si basava unicamente sulla sua qualità di direttore generale e di fondatore della RBA-[OSCURATO:PERSONA].
79
Sotto un quarto profilo, il Consiglio sostiene che il ricorrente non ha prodotto prove sufficienti a dimostrare il suo cambiamento di attività. Esso rileva che il ricorrente non ha fornito il minimo principio di prova del fatto che non lavorasse più nel settore dell’elettronica, sebbene abbia svolto tutta la sua carriera in tale settore, e che non ha fornito la prova del suo ritiro definitivo da qualsiasi incarico in seno alla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, egli sarebbe stato in grado di fornire prove relative alla sua nuova attività nel settore immobiliare e al suo insediamento in Armenia.
80
In proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 23, spetta al Consiglio dimostrare la fondatezza della motivazione addotta nei confronti del ricorrente e non già a quest’ultimo fornire la prova negativa dell’infondatezza.
81
Poiché il Consiglio riteneva che, nonostante i documenti prodotti dal ricorrente, quest’ultimo avesse mantenuto in pratica le sue attività, esso era tenuto a fornirne la prova.
82
Pertanto, imponendo al ricorrente di dimostrare di non aver continuato ad esercitare attività nel settore dell’elettronica o in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] o di fornire prove della sua nuova attività, il Consiglio opera un’inversione dell’onere della prova.
83
Peraltro, occorre ricordare che, tenuto conto del motivo del mantenimento del nome del ricorrente contenuto negli atti del marzo 2025, gli unici elementi di prova pertinenti erano quelli diretti a dimostrare o a contestare il fatto che il ricorrente fosse direttore generale e fondatore della RBA-[OSCURATO:PERSONA] e responsabile delle azioni di tale società alla data di adozione degli atti del marzo 2025. Il Consiglio non poteva esigere che il ricorrente fornisse prove supplementari prive di nesso con detto motivo.
84
Sotto un quinto profilo, il Consiglio sostiene che le prove prodotte dal ricorrente non dimostravano che quest’ultimo avesse posto fine alle sue attività in modo effettivo, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto del fascicolo.
85
In proposito, il Consiglio rileva che esistono indizi seri e concordanti che consentono di ritenere che il ricorrente mantenga legami con la [OSCURATO:PERSONA] e che giustificano il mantenimento del suo nome negli elenchi in questione. Esso menziona elementi di prova contenuti nel fascicolo WK riguardante la [OSCURATO:PERSONA], che dimostrano che tale impresa produce componenti elettronici destinati all’industria degli armamenti che sono stati utilizzati durante la guerra di aggressione contro l’Ucraina. Esso ricorda altresì che diversi elementi di prova contenuti nel fascicolo WK rivelano che il ricorrente ha una formazione di ingegnere nel settore di attività della [OSCURATO:PERSONA], che ha esercitato funzioni importanti in seno a tale impresa, che è stato fondatore della [OSCURATO:PERSONA] LLC e che, attraverso la RBA-[OSCURATO:PERSONA], egli ha assunto le funzioni di direzione della [OSCURATO:PERSONA] dal febbraio 2015 all’ottobre 2024, ossia poco dopo l’invasione della Crimea e durante l’invasione dell’Ucraina.
86
Pertanto, con tale argomento, il Consiglio rileva, in sostanza, che le prove prodotte dal ricorrente volte a dimostrare le sue dimissioni e la vendita delle sue quote della RBA-[OSCURATO:PERSONA] non sono credibili e non riflettono la realtà, tenuto conto delle attività passate di quest’ultimo in seno alla [OSCURATO:PERSONA].
87
Orbene, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 24, la valutazione della fondatezza dei motivi di mantenimento del nome del ricorrente negli atti del marzo 2025 deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova nel contesto in cui essi si inseriscono e il Consiglio adempie all’onere della prova ad esso incombente se menziona dinanzi al giudice dell’Unione un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentono di dimostrare che il ricorrente soddisfaceva le condizioni previste dal criterio f) alla data di adozione di tali atti.
88
Da un lato, per quanto riguarda il contesto, occorre rilevare che il Consiglio si limita a fare riferimento ad elementi di prova contenuti nel fascicolo WK, la maggior parte dei quali riguardavano la [OSCURATO:PERSONA] e non il ricorrente, in relazione alle attività passate di quest’ultimo all’interno di tale società.
89
Orbene, il Consiglio non può validamente sostenere che elementi di prova riguardanti la carriera passata del ricorrente in seno alla [OSCURATO:PERSONA], contenuti nel fascicolo WK e quindi relativi ad elementi di fatto anteriori al maggio 2024, siano tali da privare di credibilità il ritiro del ricorrente dalle sue funzioni presso la RBA-[OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre 2024.
90
Il Consiglio non può neppure respingere le prove prodotte dal ricorrente nella sua domanda di riesame in quanto non sufficienti a dimostrare il ritiro effettivo dalle sue funzioni della RBA-[OSCURATO:PERSONA] basandosi unicamente sulla constatazione che quest’ultimo ha esercitato la parte essenziale della sua carriera in seno alla [OSCURATO:PERSONA]. Una siffatta valutazione da parte del Consiglio porterebbe a cristallizzare la situazione del ricorrente e a privare di ogni effetto utile l’esercizio del riesame periodico previsto (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Consiglio, T‑734/22, non pubblicata, EU:T:2023:761, punto 85 e giurisprudenza citata).
91
Dall’altro lato, per quanto riguarda l’onere della prova, se è vero che il Consiglio riteneva che gli elementi di prova prodotti dal ricorrente dimostrassero unicamente un ritiro apparente dalle funzioni di quest’ultimo in seno alla RBA-[OSCURATO:PERSONA] e che la motivazione contenuta negli atti del marzo 2025 rimanesse valida, esso era tenuto a fornire la prova che il ricorrente manteneva legami effettivi con tale società ed era ancora responsabile delle azioni di quest’ultima alla data di adozione degli atti del marzo 2025.
92
Orbene, il Consiglio non ha fornito il minimo elemento di prova successivo all’ottobre 2024 idoneo a fondare la sua affermazione secondo cui il ritiro del ricorrente dalle sue attività in seno alla RBA-[OSCURATO:PERSONA] era puramente fittizio.
93
Inoltre, se è vero che il Consiglio riteneva che il ricorrente soddisfacesse le condizioni del criterio f) per un motivo diverso da quello figurante negli atti del marzo 2025, vale a dire a causa dei legami che quest’ultimo avrebbe avuto direttamente con la [OSCURATO:PERSONA] o di qualsiasi altra forma di sostegno che egli avrebbe fornito al governo russo, esso era tenuto a fornirne la prova e a modificare di conseguenza il motivo del mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione. In ogni caso, il Consiglio non fornisce alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l’esistenza di un nesso tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] alla data di adozione degli atti del marzo 2025.
94
Pertanto, in mancanza di qualsiasi elemento di prova diretto a completare il fascicolo WK, nessun indizio consentiva di ritenere che il ricorrente fosse ancora, di fatto, dirigente e fondatore della RBA-[OSCURATO:PERSONA] alla data di adozione degli atti del marzo 2025. L’argomento del Consiglio secondo cui le attività passate del ricorrente in seno alla [OSCURATO:PERSONA] privavano di ogni credibilità tale cambiamento di situazione è puramente speculativo e non è suffragato.
95
Da tutto quanto precede risulta che il Consiglio non ha dimostrato che i documenti prodotti dal ricorrente diretti a dimostrare il cambiamento della sua situazione personale fossero privi di qualsiasi valore probatorio. Si deve quindi considerare che tali documenti costituiscono un principio di prova del fatto che il ricorrente aveva rassegnato le dimissioni dalla sua funzione di dirigente della RBA-[OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre 2024 e non era più fondatore di quest’ultima dal novembre 2024.
96
Di conseguenza, il Consiglio non poteva limitarsi a fondarsi sui soli elementi contenuti nel fascicolo WK, che sono anteriori di diversi mesi alle informazioni prodotte dal ricorrente e che, tenuto conto di tali informazioni, presentavano un carattere obsoleto.
97
Il Consiglio ha quindi erroneamente escluso i documenti presentati dal ricorrente in quanto non sufficientemente probanti per dimostrare che la situazione personale di quest’ultimo era effettivamente cambiata nell’ottobre 2024, senza produrre versioni aggiornate dei documenti contenuti nel fascicolo WK o altre prove che dimostrassero che le circostanze che avevano giustificato l’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione perduravano alla data di adozione degli atti del marzo 2025, vale a dire che quest’ultimo era ancora direttore generale e fondatore della RBA-[OSCURATO:PERSONA] e responsabile delle azioni di questa società a tale data.
98
Si deve quindi constatare che il Consiglio, non procedendo ad una valutazione aggiornata della situazione del ricorrente, non ha dimostrato la fondatezza del motivo del mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione alla data di adozione degli atti del marzo 2025.
99
Ne consegue che il Consiglio ha commesso un errore di valutazione mantenendo il nome del ricorrente negli elenchi in questione sulla base del criterio f) negli atti del marzo 2025.
Sugli atti del settembre 2025
100
Il ricorrente sostiene che il Consiglio ha commesso un errore di valutazione mantenendo il suo nome negli elenchi in questione con gli atti del settembre 2025, sebbene avesse posto fine alla situazione che aveva motivato l’inserimento iniziale e il Consiglio avesse riconosciuto tale cambiamento di situazione nella motivazione dell’inserimento del suo nome.
101
Il Consiglio sostiene di non aver potuto che constatare l’abbandono formale e apparente delle funzioni dirigenziali del ricorrente, ma che quest’ultimo non ha completato il suo fascicolo con il benché minimo elemento che dimostrasse la cessazione effettiva di qualsiasi funzione in relazione alla [OSCURATO:PERSONA], unico modo di dimostrare che il legame costante ed essenziale tra il «dirigente» e la [OSCURATO:PERSONA] è cessato. Una dimissione apparente non sarebbe sufficiente né convincente, tenuto conto del ruolo svolto dal ricorrente nell’importazione di materiale destinato a sostenere lo sforzo bellico russo.
102
Nella sua domanda di riesame del 5 aprile 2025, il ricorrente ha nuovamente trasmesso al Consiglio la risoluzione n. 16, citata al precedente punto 36, e l’estratto del registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche riguardante la RBA-[OSCURATO:PERSONA], datato 7 novembre 2024, citato al precedente punto 38. Egli ha altresì trasmesso, in particolare, l’estratto del registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche riguardante la RBA-[OSCURATO:PERSONA], datato 27 marzo 2025, che menzionava il sig. [OSCURATO:PERSONA] come direttore generale e fondatore della RBA-[OSCURATO:PERSONA], nonché l’estratto del sito Internet «checko.ru», che lo riguardava, corrispondente ad un aggiornamento del documento n. 3 del fascicolo WK.
103
Occorre rilevare che, negli atti del settembre 2025, il Consiglio ha modificato il motivo del mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione. Tali modifiche indicano che il ricorrente è «l’ex» direttore generale della RBA-[OSCURATO:PERSONA] e che, per la sua qualità di direttore generale e fondatore della RBA-[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente «è stato» responsabile delle azioni di questa società.
104
Ne risulta necessariamente che il Consiglio ha tenuto conto delle informazioni fornite dal ricorrente nella sua domanda di riesame del 5 aprile 2025 e ha considerato che quest’ultimo aveva fornito prove sufficienti a dimostrare un cambiamento della sua situazione individuale, vale a dire che egli non era più direttore generale della RBA-[OSCURATO:PERSONA] e che non era più responsabile delle azioni della RBA-[OSCURATO:PERSONA].
105
Il Consiglio non può quindi validamente sostenere che, con tale nuovo motivo, esso si limitasse a prendere atto di una modifica della situazione personale del ricorrente unicamente apparente. Infatti, una siffatta interpretazione non corrisponde al tenore letterale del motivo del mantenimento del nome del ricorrente contenuto negli atti del settembre 2025.
106
Occorre quindi constatare che la motivazione addotta negli atti del settembre 2025 per giustificare il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione si basa esclusivamente sul fatto che quest’ultimo è stato, in passato, responsabile delle azioni della RBA-[OSCURATO:PERSONA].
107
Orbene, il criterio f), che riguarda persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che «forniscono» sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa, è chiaramente formulato al presente (sentenza del 10 luglio 2024, Rashevsky/Consiglio, T‑309/22 e T‑739/22, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2024:455, punto 173), il che implica che il sostegno sia fornito alla data di adozione degli atti di mantenimento (v., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Biondi nelle cause riunite Lettonia/Aven e Fridman, C‑440/24 P e C‑441/24 P, EU:C:2025:854, punto 115).
108
Secondo una giurisprudenza costante, la circostanza che una persona abbia cessato di esercitare le proprie funzioni presso una struttura non implica, di per sé, che tali precedenti funzioni siano irrilevanti, in quanto le sue attività passate potrebbero influenzare il suo comportamento. Tuttavia, considerate isolatamente, le precedenti funzioni di una persona non possono giustificare l’inserimento del nome della stessa negli elenchi in questione. Se il Consiglio intendesse basarsi sulle attività passate di detta persona, esso sarebbe infatti tenuto a dedurre indizi seri e concordanti che consentano ragionevolmente di ritenere che quest’ultima mantenga legami con la struttura in cui esercitava tali funzioni alla data di adozione dell’atto di cui trattasi, che giustificano l’inserimento del suo nome negli elenchi, dopo la cessazione delle sue attività nell’ambito di tale struttura (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2021, Assi/Consiglio, T‑256/19, EU:T:2021:818, punto 128 e giurisprudenza citata).
109
Orbene, occorre rilevare che il Consiglio non fornisce alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che il ricorrente abbia mantenuto legami con la RBA-[OSCURATO:PERSONA] o che egli continuasse ad esercitare funzioni in seno a tale impresa alla data di adozione degli atti del settembre 2025.
110
In proposito, occorre considerare che il Consiglio non può presumere, per il solo fatto che il ricorrente è stato direttore generale della RBA-[OSCURATO:PERSONA] ed è stato responsabile delle azioni di tale società, che egli possa essere qualificato come persona fisica che fornisce un sostegno materiale al governo russo diversi mesi dopo aver lasciato siffatte funzioni. Infatti, ciò condurrebbe a cristallizzare la situazione del ricorrente e a privare di qualsiasi effetto utile l’esercizio del riesame periodico previsto, in particolare, all’articolo 6, terzo comma, della decisione 2014/145 e all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento n. 269/2014, come modificati (v., per analogia, sentenze del 6 settembre 2023, Shulgin/Consiglio, T‑364/22, non pubblicata, EU:T:2023:503, punto 116 e giurisprudenza citata, e del 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Consiglio, T‑734/22, non pubblicata, EU:T:2023:761, punto 85 e giurisprudenza citata).
111
Peraltro, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 26 risulta che, certamente, non è vietato al Consiglio basarsi sugli stessi elementi di prova che hanno giustificato il precedente mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione, purché, da un lato, i motivi di inserimento rimangano invariati e, dall’altro, il contesto non si sia evoluto in modo tale che detti elementi di prova siano divenuti obsoleti.
112
Tuttavia, occorre rilevare che la motivazione dell’inserimento del nome del ricorrente è stata modificata negli atti del settembre 2025 e che, riconoscendo che il ricorrente non era più responsabile delle azioni della RBA-[OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha implicitamente, ma necessariamente, riconosciuto il carattere obsoleto delle prove contenute nel fascicolo WK volte a dimostrare che il ricorrente era il dirigente della RBA-[OSCURATO:PERSONA].
113
Ne consegue che il Consiglio non ha soddisfatto l’onere della prova ad esso incombente conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 23 e 24, in quanto non fornisce alcun elemento di prova che consenta di ritenere che il ricorrente, a causa delle sue precedenti funzioni in seno alla RBA-[OSCURATO:PERSONA], fornisse un sostegno materiale al governo della Federazione russa ai sensi del criterio f) alla data di adozione degli atti del settembre 2025.
114
Tale conclusione non è messa in discussione dagli argomenti del Consiglio.
115
Il Consiglio sostiene che i documenti contenuti nel fascicolo WK riguardante la [OSCURATO:PERSONA] restano pertinenti e dimostrano che tale impresa era collocata al centro di manovre fraudolente per garantire l’importazione di materiale destinato a sostenere la guerra in Ucraina e che il ricorrente non può affermare di aver diretto un’impresa a fini puramente civili. Tenuto conto di tali elementi, il Consiglio si interroga sulla realtà del ritiro del ricorrente, che sarebbe il dirigente effettivo della [OSCURATO:PERSONA].
116
Da un lato, l’argomento del Consiglio secondo cui il ricorrente potrebbe sempre dirigere
de facto
la [OSCURATO:PERSONA] non è pertinente. Infatti, negli atti del settembre 2025, il sostegno del ricorrente al governo russo non è giustificato da legami sussistenti tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] dopo le sue dimissioni dal posto di dirigente della RBA-[OSCURATO:PERSONA] né dal fatto che egli sarebbe dirigente
de facto
della [OSCURATO:PERSONA].
117
Dall’altro lato, l’affermazione del Consiglio secondo cui il ricorrente avrebbe conservato l’asserita direzione
de facto
della [OSCURATO:PERSONA] non è, in ogni caso, suffragata da alcun elemento di prova.
118
In proposito, sostenendo che il ricorrente non ha dimostrato la cessazione effettiva di qualsiasi funzione in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] né fornito prove sufficienti per dimostrare in modo convincente che egli è andato in pensione in Armenia rinunciando a qualsiasi attività, il Consiglio opera un’inversione dell’onere della prova. Se il Consiglio riteneva che il ricorrente continuasse ad esercitare attività in seno alla [OSCURATO:PERSONA] che giustificavano il suo inserimento in base al criterio f), esso era tenuto a fornirne la prova e a modificare di conseguenza il motivo dell’inserimento del nome del ricorrente.
119
Da quanto precede risulta che, poiché la motivazione degli atti del settembre 2025, che si ricollegano al criterio f), si riferisce unicamente alle precedenti funzioni del ricorrente in seno alla RBA-[OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha commesso un errore di valutazione ritenendo che, alla data di adozione di detti atti, il ricorrente potesse essere qualificato come persona fisica che fornisce un sostegno materiale al governo russo. Infatti, il Consiglio non può ritenere che il solo fatto che il ricorrente esercitasse, un anno prima dell’adozione degli atti del settembre 2025, le funzioni di direttore generale della RBA-[OSCURATO:PERSONA] sarebbe sufficiente a giustificare il mantenimento del suo nome negli elenchi in questione quale persona che fornisce sostegno materiale al governo russo (v., per analogia, sentenza del 10 settembre 2025, Pumpyanskiy/Consiglio, T‑541/24, non pubblicata, EU:T:2025:841, punto 120 e giurisprudenza citata).
120
Ne consegue che il Consiglio ha commesso un errore di valutazione mantenendo il nome del ricorrente negli elenchi in questione sulla base del criterio f) negli atti del settembre 2025.
121
Da tutto quanto precede risulta che occorre accogliere il motivo unico e annullare gli atti impugnati nella parte in cui riguardano il ricorrente.
Sulla domanda risarcitoria
122
Il ricorrente chiede che sorga la responsabilità extracontrattuale del Consiglio ai sensi dell’articolo 340 TFUE per violazione dei suoi diritti della difesa. Egli sostiene che il Consiglio, nella sua lettera del 17 marzo 2025, si è limitato a formule stereotipate e standardizzate per rispondere alla sua domanda di riesame del 31 ottobre 2024. Il rifiuto del Consiglio di trattare tale domanda gli arrecherebbe un danno certo prolungando la durata delle misure restrittive per almeno la durata del presente procedimento, ossia circa due anni.
123
Per quanto riguarda il danno, il ricorrente sostiene che le banche armene si rifiutano di offrire prestazioni bancarie alle persone soggette a sanzioni internazionali e che, di conseguenza, i suoi progetti di stabilirsi in Armenia e di esercitarvi un’attività commerciale nel settore immobiliare sono stati ostacolati. A causa del comportamento delle banche armene, le sue perdite finanziarie ammonterebbero, da un lato, a EUR 42 480, corrispondenti all’impossibilità di concedere in locazione un bene immobile che egli detiene a Erevan (Armenia) per due anni, e, dall’altro, a EUR 150 000, corrispondenti a una perdita di fatturato durante lo stesso periodo, a causa dell’impossibilità di concludere taluni contratti e di realizzare investimenti nel settore immobiliare a Erevan.
124
In proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, è subordinato al soddisfacimento di un insieme di condizioni, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità diretto tra la violazione dell’obbligo che incombe all’autore dell’atto e il danno subìto dalle persone lese (v. sentenze del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 32 e giurisprudenza citata, e dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 171 e giurisprudenza citata).
125
Inoltre, le condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, sono cumulative. Ne consegue che, qualora una di esse non sia soddisfatta, il ricorso deve essere integralmente respinto senza che sia necessario esaminare le altre condizioni (v. sentenza dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 172 e giurisprudenza citata).
126
Per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e il danno lamentato, tale danno deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento contestato, vale a dire tale comportamento deve costituire la causa determinante del danno, mentre non sussiste un obbligo di risarcire qualsiasi conseguenza dannosa, anche lontana, di una situazione illecita. Incombe al ricorrente fornire la prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato (v. sentenze del 13 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑558/15, EU:T:2018:945, punto 121 e giurisprudenza citata, e del 1º giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione e CRU, T‑523/17, EU:T:2022:313, punto 655 e giurisprudenza citata).
127
Nel caso di specie, da un lato, per quanto riguarda il comportamento contestato, il ricorrente invoca una violazione dei suoi diritti della difesa da parte del Consiglio in occasione del trattamento della sua domanda di riesame del 31 ottobre 2024. Dall’altro, per quanto concerne il danno lamentato, egli fa valere l’impossibilità di concedere in locazione un bene immobile che detiene a Erevan e una perdita di fatturato, a causa del comportamento delle banche armene.
128
Pertanto, con il suo ragionamento, il ricorrente sostiene che un’asserita violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento di riesame avrebbe indotto il Consiglio a mantenere erroneamente il suo nome negli elenchi in questione, il che lo obbligava a proporre il presente ricorso, prolungando così le misure restrittive per la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, che egli stima pari a due anni. Egli spiega che, durante questi due anni, non potrebbe avviare attività commerciali in Armenia per il fatto che le banche armene rifiuterebbero di aprirgli un conto bancario.
129
Dall’argomento del ricorrente risulta quindi che il danno lamentato deriverebbe tutt’al più dal rifiuto, ammesso che sia dimostrato, delle banche armene di aprirgli un conto bancario e non direttamente dall’asserita violazione dei suoi diritti della difesa.
130
È quindi giocoforza constatare che non può essere stabilito alcun rapporto diretto tra il fatto, ammesso che sia dimostrato, che il Consiglio non abbia trattato la domanda di riesame del ricorrente e gli ostacoli incontrati da quest’ultimo nella realizzazione dei suoi progetti in Armenia.
131
Il ricorrente non dimostra quindi un nesso di causalità diretto tra il comportamento illecito che contesta al Consiglio e il danno che avrebbe asseritamente subito.
132
In ogni caso, anche supponendo che il ricorrente abbia sostenuto che il comportamento contestato al Consiglio risultava dall’adozione degli atti impugnati, egli non è riuscito a dimostrare che il rifiuto delle banche armene di offrirgli servizi bancari sarebbe la conseguenza diretta delle misure restrittive che lo riguardano.
133
In proposito, se, come rileva il Consiglio, un siffatto comportamento delle banche armene non può che derivare dalla loro iniziativa e dalla loro politica interna, non si può escludere che esse abbiano deciso volontariamente di conformarsi alle misure restrittive adottate dall’Unione europea. Tuttavia, una constatazione del genere è irrilevante nel caso di specie.
134
Infatti, da un lato, poiché gli atti impugnati non sono applicabili in Armenia, non ne deriva alcun obbligo per le banche armene. Dall’altro lato, le misure restrittive adottate in applicazione degli atti impugnati consistono in misure di congelamento dei capitali delle persone i cui nomi sono iscritti negli elenchi in questione e non in misure di divieto di apertura di conti bancari.
135
Ne consegue che, poiché una delle condizioni per il sorgere della responsabilità del Consiglio non è soddisfatta, la domanda di risarcimento deve essere respinta.
Sulle spese
136
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.
137
Nel caso di specie, poiché il ricorrente e il Consiglio sono rimasti parzialmente soccombenti, si deve disporre che ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
la decisione (PESC) 2025/528 del Consiglio, del 14 marzo 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2025/527 del Consiglio, del 14 marzo 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2025/1895 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano tali misure restrittive.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico, ciascuno, delle proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2026.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.