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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 06085/2026

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o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Firenze, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei magistrati del Tribunale di Firenze, che, dopo aver restituito gli atti al Pubblico Ministero del Tribunale di Livorno in data 2 maggio 2022, hanno disposto il sequestro di prevenzione nei confronti della parte istante, con decreto emesso in data 11 maggio 2023, e sono chiamati a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo un unico motivo di ricorso.

2.1. Il difensore ha premesso che: - a) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, nel procedimento di prevenzione iscritto al n. 3/2023 R.G.M.P., con la proposta depositata in data 24 gennaio 2022, integrata con atto del 30 marzo 2022, ha richiesto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno e della confisca, previa adozione del provvedimento cautelare del sequestro, di un consistente patrimonio, composto da circa cento unità immobiliari, intestate al proposto, alla moglie e ai figli, e da disponibilità finanziarie detenute, per l’ammontare di euro 5.353.840,00, in Liechtenstein; - b) il Tribunale di Firenze, composto dai magistrati dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], presidente, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA] giudici a latere, con decreto emesso in data 2 maggio 2022, ha disposto, ai sensi dell’art. 21, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero «per la richiesta degli ulteriori elementi informativi indicati in parte motiva»; il Tribunale, in questo provvedimento, ha rilevato l’incompletezza delle indagini e ha inviato il Pubblico Ministero a fornire elementi probatori ulteriori. - c) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno in data 11 novembre 2023 ha depositato un «seguito di proposta di applicazione di misura patrimoniale», iscritto al n. 4/2022 R.G.M.P., nel quale, dopo aver integrato gli elementi probatori addotti relativamente alla valutazione di sproporzione e aver individuato due ulteriori conti correnti all’estero intestati al figlio del proposto, ha ribadito le richieste già operate in precedenza; - d) il Tribunale di Firenze, nella medesima composizione, con decreto emesso in data 11 maggio 2023, ha disposto il sequestro di prevenzione di tutti i beni mobili e immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA], alla moglie e ai figli; - e) il proposto, con memoria depositata in data 5 ottobre 2023, ha invitato il [OSCURATO:PERSONA], composto dai predetti magistrati, ad astenersi dal decidere sulla confisca di prevenzione; L’istante ha posto a fondamento della propria richiesta sia l’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nel testo che risulta a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale del 14 luglio 2000, n. 283, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] ha precedentemente espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto nel procedimento di prevenzione n. 4/2022 R.G.M.P., e, sia l’art. 37 comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen., in quanto il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incompatibile a decidere per aver compiuto atti del procedimento tali da pregiudicarne la terzietà e l’imparzialità, e, segnatamente, per aver adottato il provvedimento di restituzione degli atti all’organo proponente in data 2 maggio 2022.

Ad avviso del proposto, infatti, il provvedimento di restituzione degli atti adottato dal Tribunale in data in data 2 maggio 2022, esprimendo ampie e analitiche valutazioni di merito, avrebbe assunto efficacia pregiudicante nei confronti degli stessi giudici chiamati a decidere sulla pressoché identica proposta successivamente formulata da parte del Procuratore della Repubblica di Livorno. - f) il proposto ha rinnovato la richiesta di astensione all’udienza dell’11 ottobre 2023; - g) il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa in data 11 ottobre 2023, ha rigettato la richiesta di astensione.

Il Tribunale, in questo provvedimento, ha rilevato che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 25951 del 24/02/2002, hanno statuito che il motivo di ricusazione previsto dall’art. 37, comma 1, cod. proc. pen. – come risulta a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 283 del 2000 – è applicabile al procedimento di prevenzione nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale, ma hanno precisato che la decisione sul sequestro non determina alcuna incompatibilità a decidere della confisca; - h) [OSCURATO:PERSONA] in data 11 ottobre 2023 ha depositato, ai sensi dell’art. 38, comma 3, cod. proc. pen., presso la cancelleria della Corte di appello di Firenze, dichiarazione di ricusazione del [OSCURATO:PERSONA] composto dai giudici dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], presidente, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA] giudici a latere, per le medesime ragioni giuridiche esposte nella richiesta di astensione; - i) il proposto, con memoria depositata in pari data, ha inoltre eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 20 e 24 d. lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non è prevista nel processo di prevenzione l’incompatibilità del giudice che abbia disposto, ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.lgs. cit. la restituzione degli atti all’organo proponente, a decidere, successivamente all’integrazione probatoria, sul sequestro o, comunque, sulla confisca.

Ad avviso del ricorrente, la mancata previsione di tali incompatibilità contrasta con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantiscono il diritto di difesa in ogni stato e grado del processo e che lo stesso deve necessariamente svolgersi davanti a un giudice terzo e imparziale; - j) la Corte di appello di Firenze, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta di ricusazione.

2.2. Il difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, ha censurato la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine all’incompatibilità dei giudici ricusati a decidere sul sequestro di prevenzione dopo aver adottato, nel provvedimento di restituzione degli atti, valutazioni di merito in relazione alla medesima persona e ai medesimi elementi (la pericolosità generica negli stessi periodi temporali e la sproporzione reddituale e patrimoniale).

Il difensore ha rilevato che la Corte di appello ha rigettato come «totalmente infondata» la censura proposta e ha stigmatizzato come «quantomeno singolare» l’argomento del difensore «laddove si afferma che sarebbe motivo di ricusazione il provvedimento che il giudice adotta sulla base di una espressa previsione normativa».

Il difensore, tuttavia, ha eccepito di non aver contestato l’illegittimità del provvedimento di restituzione atti, adottato dal Tribunale in conformità all’art. 20, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, quanto il fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nella medesima composizione, dopo aver disposto la restituzione degli atti, possa decidere sulla nuova proposta di misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti della stessa persona.

Il Tribunale di Firenze, infatti, nel provvedimento di restituzione atti, avrebbe espresso penetranti valutazioni sul merito della proposta e avrebbe fornito specifiche indicazioni all’organo proponente sugli ulteriori atti di indagine da compiere, nonché sull’ulteriore documentazione da acquisire perché potesse essere disposto il sequestro.

Queste valutazioni, essendo ampiamente anticipatorie degli apprezzamenti di merito che avrebbero dovuto essere espressi nella decisione sulla proposta della confisca di prevenzione, determinerebbero l’incompatibilità dei predetti magistrati a decidere in ordine al provvedimento ablatorio, richiesto nei confronti della medesima persona e sulla base delle medesime circostanze di fatto, e ne legittimerebbero la ricusazione.

Il difensore ha chiesto, dunque, che la Corte di cassazione dichiari la fondatezza della dichiarazione di ricusazione formulata, riconoscendo l’incompatibilità a decidere sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale dei giudici che in precedenza abbiano disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, in virtù dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nel testo che risulta dalla sentenza additiva n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, per come interpretato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 25951 del 24/02/2022.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 25 giugno 2024, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso.

Con memoria depositata in data 25 luglio 2024, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa in data 10 settembre 2024, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione e, sospeso il giudizio in corso, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

5. La Corte costituzionale, con sentenza n. 182 del 5 dicembre 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, comma 1, lett. g), del medesimo codice.

6. All’udienza del 15 gennaio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso il ricorso in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.

2. Il difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, ha censurato la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine all’incompatibilità dei giudici ricusati a decidere sul sequestro di prevenzione dopo aver adottato, nel provvedimento di restituzione degli atti, «penetranti valutazioni di merito» sul merito della proposta di applicazione della misura di prevenzione depositata nei confronti della medesima persona e sulla base di medesimi elementi (la pericolosità generica negli stessi periodi temporali e la sproporzione reddituale e patrimoniale).

3. La censura è infondata.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 182 del 5 dicembre 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, comma 1, lett. g), del medesimo codice sulla base di un triplice ordine di considerazioni.

La Corte ha premesso che in qualunque processo decisionale, in quanto attività intellettuale dinamica e non statica, il titolare dell’organo competente matura in itinere il proprio convincimento, che può dunque dirsi «a formazione progressiva».

La Corte ha evidenziato innanzitutto che il procedimento di prevenzione non è scandito da distinte fasi “processuali”, come accade invece nel procedimento penale, ma mantiene una fisionomia monofasica.

Pertanto, anche la restituzione degli atti all’autorità proponente non determina una regressione di fase, ma identifica una mera sottofase all’interno di un procedimento che resta unitario.

In secondo luogo, è stato precisato che l’art. 111, secondo comma, Cost. delinea i caratteri di qualsiasi «giusto processo», quindi anche di quello di prevenzione.

L’esigenza di imparzialità del giudice della prevenzione è dunque assistita dai princìpi costituzionali, che impongono l’assenza di attività pregiudicanti pur a fronte della peculiarità dei singoli procedimenti.

Da ultimo, la Corte ha rilevato che la restituzione degli atti all’autorità proponente non è qualificabile come “attività pregiudicante”.

A tale ultimo riguardo, è stato chiarito che non appare ipotizzabile una situazione pregiudicante nella valutazione posta a fondamento del provvedimento di restituzione degli atti, che, implicando in realtà un rigetto allo stato per insussistenza dei presupposti della misura cautelare, non anticipa una successiva adozione del provvedimento di sequestro (o di altra misura, non ablatoria).

Anziché valutare la sussistenza dei presupposti, il Tribunale che restituisce gli atti apprezza la sola sufficienza degli atti medesimi.

E questa delibazione non integra una “attività pregiudicante”.

Alla stregua di tali rilievi deve, dunque, ritenersi che non sussista l’incompatibilità a decidere sulla proposta di applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale del giudice che, in precedenza, abbia restituito gli atti, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011, richiedendo al pubblico ministero ulteriori accertamenti sulla pericolosità sociale e sugli aspetti patrimoniali.

4. D’altra parte non sussiste l’incompatibilità a decidere sulla proposta di applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale del giudice che abbia emesso il sequestro di prevenzione.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che non si configuri alcuna incompatibilità, ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., a partecipare al giudizio per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca a carico del giudice che abbia precedentemente adottato il provvedimento di sequestro, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dal momento che tale provvedimento ha carattere interinale e provvisorio, o destinato ad essere sostituito da una pronuncia decisoria finale e non può dirsi riferibile ad una fase antecedente e autonoma del procedimento (così Sez. 6, n. n. 49254 del 14/10/2016, Bianco, Rv. 268169 – 01).

Le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che il giudizio sulla cautela reale non è mai “pregiudicante” nel processo ordinario, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l’identità (fisica) tra il giudice della cautela e quello della valutazione del merito, nell’ambito dell’unica funzione attribuita nel grado, non fa nascere alcuna situazione di incompatibilità derivante dagli atti compiuti nel procedimento (Sez.

U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350-01, in motivazione).

Questa Corte, sulla base di questi argomenti, ha, peraltro, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio di prevenzione patrimoniale del giudice che abbia in precedenza adottato un provvedimento di sequestro, avendo quest’ultimo carattere interinale e provvisorio, inserito in procedimento destinato a concludersi in una pronuncia decisoria finale (Sez. 5, n. 38458 del 18/07/2012, Garruzzo, Rv. 253570 – 01).

5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Firenze, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei magistrati del Tribunale di Firenze, che, dopo aver restituito gli atti al Pubblico Ministero del Tribunale di Livorno in data 2 maggio 2022, hanno disposto il sequestro di prevenzione nei confronti della parte istante, con decreto emesso in data 11 maggio 2023, e sono chiamati a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo un unico motivo di ricorso. 2.1. Il difensore ha premesso che: - a) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, nel procedimento di prevenzione iscritto al n. 3/2023 R.G.M.P., con la proposta depositata in data 24 gennaio 2022, integrata con atto del 30 marzo 2022, ha richiesto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno e della confisca, previa adozione del provvedimento cautelare del sequestro, di un consistente patrimonio, composto da circa cento unità immobiliari, intestate al proposto, alla moglie e ai figli, e da disponibilità finanziarie detenute, per l’ammontare di euro 5.353.840,00, in Liechtenstein; - b) il Tribunale di Firenze, composto dai magistrati dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], presidente, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA] giudici a latere, con decreto emesso in data 2 maggio 2022, ha disposto, ai sensi dell’art. 21, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero «per la richiesta degli ulteriori elementi informativi indicati in parte motiva»; il Tribunale, in questo provvedimento, ha rilevato l’incompletezza delle indagini e ha inviato il Pubblico Ministero a fornire elementi probatori ulteriori. - c) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno in data 11 novembre 2023 ha depositato un «seguito di proposta di applicazione di misura patrimoniale», iscritto al n. 4/2022 R.G.M.P., nel quale, dopo aver integrato gli elementi probatori addotti relativamente alla valutazione di sproporzione e aver individuato due ulteriori conti correnti all’estero intestati al figlio del proposto, ha ribadito le richieste già operate in precedenza; - d) il Tribunale di Firenze, nella medesima composizione, con decreto emesso in data 11 maggio 2023, ha disposto il sequestro di prevenzione di tutti i beni mobili e immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA], alla moglie e ai figli; - e) il proposto, con memoria depositata in data 5 ottobre 2023, ha invitato il [OSCURATO:PERSONA], composto dai predetti magistrati, ad astenersi dal decidere sulla confisca di prevenzione; L’istante ha posto a fondamento della propria richiesta sia l’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nel testo che risulta a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale del 14 luglio 2000, n. 283, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] ha precedentemente espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto nel procedimento di prevenzione n. 4/2022 R.G.M.P., e, sia l’art. 37 comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen., in quanto il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incompatibile a decidere per aver compiuto atti del procedimento tali da pregiudicarne la terzietà e l’imparzialità, e, segnatamente, per aver adottato il provvedimento di restituzione degli atti all’organo proponente in data 2 maggio 2022. Ad avviso del proposto, infatti, il provvedimento di restituzione degli atti adottato dal Tribunale in data in data 2 maggio 2022, esprimendo ampie e analitiche valutazioni di merito, avrebbe assunto efficacia pregiudicante nei confronti degli stessi giudici chiamati a decidere sulla pressoché identica proposta successivamente formulata da parte del Procuratore della Repubblica di Livorno. - f) il proposto ha rinnovato la richiesta di astensione all’udienza dell’11 ottobre 2023; - g) il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa in data 11 ottobre 2023, ha rigettato la richiesta di astensione. Il Tribunale, in questo provvedimento, ha rilevato che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 25951 del 24/02/2002, hanno statuito che il motivo di ricusazione previsto dall’art. 37, comma 1, cod. proc. pen. – come risulta a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 283 del 2000 – è applicabile al procedimento di prevenzione nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale, ma hanno precisato che la decisione sul sequestro non determina alcuna incompatibilità a decidere della confisca; - h) [OSCURATO:PERSONA] in data 11 ottobre 2023 ha depositato, ai sensi dell’art. 38, comma 3, cod. proc. pen., presso la cancelleria della Corte di appello di Firenze, dichiarazione di ricusazione del [OSCURATO:PERSONA] composto dai giudici dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], presidente, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA] giudici a latere, per le medesime ragioni giuridiche esposte nella richiesta di astensione; - i) il proposto, con memoria depositata in pari data, ha inoltre eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 20 e 24 d. lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non è prevista nel processo di prevenzione l’incompatibilità del giudice che abbia disposto, ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.lgs. cit. la restituzione degli atti all’organo proponente, a decidere, successivamente all’integrazione probatoria, sul sequestro o, comunque, sulla confisca. Ad avviso del ricorrente, la mancata previsione di tali incompatibilità contrasta con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantiscono il diritto di difesa in ogni stato e grado del processo e che lo stesso deve necessariamente svolgersi davanti a un giudice terzo e imparziale; - j) la Corte di appello di Firenze, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta di ricusazione. 2.2. Il difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, ha censurato la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine all’incompatibilità dei giudici ricusati a decidere sul sequestro di prevenzione dopo aver adottato, nel provvedimento di restituzione degli atti, valutazioni di merito in relazione alla medesima persona e ai medesimi elementi (la pericolosità generica negli stessi periodi temporali e la sproporzione reddituale e patrimoniale). Il difensore ha rilevato che la Corte di appello ha rigettato come «totalmente infondata» la censura proposta e ha stigmatizzato come «quantomeno singolare» l’argomento del difensore «laddove si afferma che sarebbe motivo di ricusazione il provvedimento che il giudice adotta sulla base di una espressa previsione normativa». Il difensore, tuttavia, ha eccepito di non aver contestato l’illegittimità del provvedimento di restituzione atti, adottato dal Tribunale in conformità all’art. 20, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, quanto il fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nella medesima composizione, dopo aver disposto la restituzione degli atti, possa decidere sulla nuova proposta di misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti della stessa persona. Il Tribunale di Firenze, infatti, nel provvedimento di restituzione atti, avrebbe espresso penetranti valutazioni sul merito della proposta e avrebbe fornito specifiche indicazioni all’organo proponente sugli ulteriori atti di indagine da compiere, nonché sull’ulteriore documentazione da acquisire perché potesse essere disposto il sequestro. Queste valutazioni, essendo ampiamente anticipatorie degli apprezzamenti di merito che avrebbero dovuto essere espressi nella decisione sulla proposta della confisca di prevenzione, determinerebbero l’incompatibilità dei predetti magistrati a decidere in ordine al provvedimento ablatorio, richiesto nei confronti della medesima persona e sulla base delle medesime circostanze di fatto, e ne legittimerebbero la ricusazione. Il difensore ha chiesto, dunque, che la Corte di cassazione dichiari la fondatezza della dichiarazione di ricusazione formulata, riconoscendo l’incompatibilità a decidere sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale dei giudici che in precedenza abbiano disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, in virtù dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nel testo che risulta dalla sentenza additiva n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, per come interpretato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 25951 del 24/02/2022. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 25 giugno 2024, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso. Con memoria depositata in data 25 luglio 2024, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l’accoglimento del ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa in data 10 settembre 2024, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione e, sospeso il giudizio in corso, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 5. La Corte costituzionale, con sentenza n. 182 del 5 dicembre 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, comma 1, lett. g), del medesimo codice. 6. All’udienza del 15 gennaio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso il ricorso in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Il difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, ha censurato la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine all’incompatibilità dei giudici ricusati a decidere sul sequestro di prevenzione dopo aver adottato, nel provvedimento di restituzione degli atti, «penetranti valutazioni di merito» sul merito della proposta di applicazione della misura di prevenzione depositata nei confronti della medesima persona e sulla base di medesimi elementi (la pericolosità generica negli stessi periodi temporali e la sproporzione reddituale e patrimoniale). 3. La censura è infondata. La Corte costituzionale nella sentenza n. 182 del 5 dicembre 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, comma 1, lett. g), del medesimo codice sulla base di un triplice ordine di considerazioni. La Corte ha premesso che in qualunque processo decisionale, in quanto attività intellettuale dinamica e non statica, il titolare dell’organo competente matura in itinere il proprio convincimento, che può dunque dirsi «a formazione progressiva». La Corte ha evidenziato innanzitutto che il procedimento di prevenzione non è scandito da distinte fasi “processuali”, come accade invece nel procedimento penale, ma mantiene una fisionomia monofasica. Pertanto, anche la restituzione degli atti all’autorità proponente non determina una regressione di fase, ma identifica una mera sottofase all’interno di un procedimento che resta unitario. In secondo luogo, è stato precisato che l’art. 111, secondo comma, Cost. delinea i caratteri di qualsiasi «giusto processo», quindi anche di quello di prevenzione. L’esigenza di imparzialità del giudice della prevenzione è dunque assistita dai princìpi costituzionali, che impongono l’assenza di attività pregiudicanti pur a fronte della peculiarità dei singoli procedimenti. Da ultimo, la Corte ha rilevato che la restituzione degli atti all’autorità proponente non è qualificabile come “attività pregiudicante”. A tale ultimo riguardo, è stato chiarito che non appare ipotizzabile una situazione pregiudicante nella valutazione posta a fondamento del provvedimento di restituzione degli atti, che, implicando in realtà un rigetto allo stato per insussistenza dei presupposti della misura cautelare, non anticipa una successiva adozione del provvedimento di sequestro (o di altra misura, non ablatoria). Anziché valutare la sussistenza dei presupposti, il Tribunale che restituisce gli atti apprezza la sola sufficienza degli atti medesimi. E questa delibazione non integra una “attività pregiudicante”. Alla stregua di tali rilievi deve, dunque, ritenersi che non sussista l’incompatibilità a decidere sulla proposta di applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale del giudice che, in precedenza, abbia restituito gli atti, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011, richiedendo al pubblico ministero ulteriori accertamenti sulla pericolosità sociale e sugli aspetti patrimoniali. 4. D’altra parte non sussiste l’incompatibilità a decidere sulla proposta di applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale del giudice che abbia emesso il sequestro di prevenzione. La giurisprudenza di legittimità ritiene che non si configuri alcuna incompatibilità, ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., a partecipare al giudizio per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca a carico del giudice che abbia precedentemente adottato il provvedimento di sequestro, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dal momento che tale provvedimento ha carattere interinale e provvisorio, o destinato ad essere sostituito da una pronuncia decisoria finale e non può dirsi riferibile ad una fase antecedente e autonoma del procedimento (così Sez. 6, n. n. 49254 del 14/10/2016, Bianco, Rv. 268169 – 01). Le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che il giudizio sulla cautela reale non è mai “pregiudicante” nel processo ordinario, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l’identità (fisica) tra il giudice della cautela e quello della valutazione del merito, nell’ambito dell’unica funzione attribuita nel grado, non fa nascere alcuna situazione di incompatibilità derivante dagli atti compiuti nel procedimento (Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350-01, in motivazione). Questa Corte, sulla base di questi argomenti, ha, peraltro, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio di prevenzione patrimoniale del giudice che abbia in precedenza adottato un provvedimento di sequestro, avendo quest’ultimo carattere interinale e provvisorio, inserito in procedimento destinato a concludersi in una pronuncia decisoria finale (Sez. 5, n. 38458 del 18/07/2012, Garruzzo, Rv. 253570 – 01). 5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.  P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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