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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 23537/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.n. 09594/2024 promosso da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa da ll ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura spe- ciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di pro- cura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 295/2023pub- blicata il 12/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 529/2019 il Tribunale di Campobassorigettava l'oppo- sizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Edilstrade 2011s.r.l. contro l'in- giunzione di pagamento n. 417/2017 per €70.905,03, emessa dal lo stesso Tribunale a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., derivante da cre- diti afferentiad un contratto di fornitura di materiale e nolo attrezzature per la manutenzione di strade. [OSCURATO:PERSONA] 2011 s.r.l. proponeva appello contro tale decisione, affi- dato a due motivi di censura.

Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.e 2967 c.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la mancanza di specifica contestazione della forni- tura, delle fatture e dei documenti di trasportodepositati e dell'importo ri- chiesto in sede monitoria, dando rilievo a tale contegno, valutato insieme alle risultanze della prova dichiarativa assunta, e per non avere considerato che la convenuta opposta non era stata in grado di dimostrare il quantum delle prestazioni asseritamente svolte.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362e ss. c.c., 99, 112 e 115 c.p.c., poiché il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto valido il contratto di fornitura posto alla base del ricorso monitorio, mentre invece si trattava di un subappalto nullo, poiché privo della autorizzazione della stazione appal- tante (ANASs.p.a.) e della clausola di tracciabilità finanziaria, vertendo in tema di appalti pubblici.

Costituitasi l'appellata, la Corte d'appello respingeva il gravame.

Con riguardo al primo motivo di doglianza, la menzionata Corte rilevava che il giudice di primo grado aveva correttamente motivato in ordine a tutte le contestazioni proposte dall'attore,in particolare sulla ripartizione dell ' o- nere probatorio, evidenziando che la convenuta opposta aveva prodotto il contratto di forniturae allegato la relativa documentazione a supporto (fat- ture edocumenti di trasporto), su cui aveva fondato la domanda monitoria, senza che tale documentazione fossestata disconosciuta o solo contestata in sede di opposizione, mentre l'opponente si era limitata a sollevare l'ec- cezione dinullità del contratto , sostenendo il collegamento del contratto di fornitura con un precedente contratto disubappalto del 14/09/2015, inter- corrente tra le medesime parti, e facendo da ciò discendere la nullitàdell'in- tero rapporto negoziale, perché sostanzialmente riconducibile ad un unico contratto disubappalto, privo della necessaria autorizzazione della Stazione appaltante, senza però fornire alcuna prova di tale eccezione.

Con riferimento al secondo motivo di gravame, la Corte d'appello ha evidenziato la differenza tra la nozione di contratto di subappalto (art. 118, comma 11, d.lgs. n. 163del 2006) e quella di contratto di subfornitura (art. 1, comma1,l. n. 192 del 1998), aggiungendo che, nella fattispecie, il con- tratto stipulato il 03/11/2015 non prevedevache la [OSCURATO:PERSONA]- dittis.r.l. dovesse impiegare i mezzi necessari e la gestione a proprio rischio nell'esecuzione dell'opera commissionata dall ' ente committente , né aveva ad oggetto un'attività che richiedeva manodopera e personale con costo superiore al 50% dell ' importo de i lavori, consistendo, anzi, l ' obbligazione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esclusivamente nella forni- tura di materiale.

La Corte rilevava che anche dall'istruttoria di primo grado era emerso che la [OSCURATO:SOCIETA]., in ossequio alle dispo- sizioni contrattuali, si eralimitata a consegnare il materiale richiesto dalla committente, e che l'unica manodopera posta in essere era stata quella dello scarico presso i cantieri , come pure era confermato dalle fatture , dall'ulteriore documentazione contabile in atti e dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentiti nel giudizio di primo grado.

La Corte distrettuale rigettava l'eccezione di nullità del contratto anche sotto il diverso profilo della violazione dell ' art. 3 l. n. 136 del 2010, ossia per mancanza della clausola di tracciabilità finanziaria, evidenziando che la norma invocata non potevatrovare applicazione, non trattandosi di appalti pubblici, essendo i contraenti soggetti di natura privatistica che avevano concluso tra loro un contratto di fornitura, mentre la clausola di tracciabilità finanziaria, ariprova di quanto riportato, era stata inserita nel diverso con- tratto di subappalto del 14/09/2015 chedisciplinava altre attività tra le me- desime parti, aventi, invece, profili di natura pubblicistica, ma nonoggetto del presente giudizio.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo di doglianza.

L'intimata si è difesa con controricorso.

Con decreto comunicato il 2 7 / 11 /202 4 , il Consigliere delegato della PrimaSezione Civile ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la ricorrente ha depositato istanza di decisione ai sensi dell'art.380 bis , comma 2, c.p.c. , contenente anche argomentazioni in di- ritto.

È stata fissata adunanza in camera di consiglio per l'esame del ricorso.

La controricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., oltre al viziodi motivazione, per avere la Corte d ' a p- pello erroneamente escluso la ricorrenza di un collegamento negoziale tra una pluralità di contratti di subappalto, fornitura e distacco dipendenti tutti stipulati in stretta prossimità cronologica dalle parti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al fine di eludere il limite normativo della percentuale massima appaltabile ai sensi dell'art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006 (nella formulazione ratione temporis vigente) e, dunque, la autorizzazione della Stazione appaltante [OSCURATO:SOCIETA]. in spregio all ' art. 21 l. n. 646 del 1982, con conseguente nullità dell'intero programma negoziale.

Secondo la ricorrente, la motivazione della decisione impugnata èradi- calmenteviziata, non avendo la Corte d'appello tenuto conto che l'eccezione di nullità investiva non solo,e non tanto, il contratto di fornitura in quanto tale, ma l'intero programma negoziale dato dal collegamento funzionale di questo contratto con quello principale di subappalto e di distacco, volto alla attribuzione di lavorazioni in favore della controricorrente in misura supe- riore alla percentuale massima subappaltabile, con conseguente nullità del rapporto anche in relazione alla quota di fatto subappaltata, ma non subap- paltabile e, quindi, non autorizzata.

In ogni caso, ad opinione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.la men- zionata Corte di merito è incorsa anche nel vizio di falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c.,per avere considerato il contratto di fornitura del 3/11/2015in termini del tutto atomistici, senza collocarlo nell'ambito di un più ampio contesto negoziale, teso ad attuare un programma ulteriore derivante dal collegamento funzionale di più con- tratti (ovvero quello di assegnare in subappalto – nell ' am bito di una com- messa pubblica- lavorazioni di fatto elusive della percentuale massima su- bappaltabile ratione temporisvigente e, dunque, della autorizzazione della Stazione appaltante), sebbene vi fossero elementi valutabili in tal senso, quali: la precisazione nel ricorso monitori o che il pagamento delle fatture relative alla fornitura fosse previsto mediante la cessione del credito della controricorrente nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. derivante dal contratto di ap- paltoper cui la fornitura era stata effettuata; la contiguità temporale dei tre contratti (subappalto, distacco dei dipendenti e fornitura); il preventivo del 25/08/2015 e le risultanze delle prove orali. 2.Come sopra evidenziato, il 27/11/202 4 il Consigliere delegato della PrimaSezione C ivile ha formulato la proposta di definizione anticipata del ricorso,ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Il[OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore della ricorrente ha presentato istanza di de- cisionedel ricorso, contenente anche argomentazioni in diritto. 3.L'unico motivo di ricorso è inammissibile per l e dirimenti ragioni di seguito illustrate.

3.1. Com ' è noto , l ' interpretazione del contratto , traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,o per vizio di motivazione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 353 del 08/01/ 2025).

Nessuna delle due possibili censure, però, può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice.

In particolare, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici negoziali, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di inter- pretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giu- dice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della re- golamentazione pattizia del rapporto o della partein contestazione, ancor- ché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire(cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010).

Con specifico riferimento alla deduzione del vizio di motivazione, occorre ricordare che, a seguito della modifica del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., intervenuta con la novella del 2012, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costitu- zionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, che risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- fronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilodell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sottoil profilo della irriducibile contradditto- rietà e dell'illogicità manifesta)della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinanola conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge,sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo dellasentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).

Ricorre, dunque,il vizio in questione, quando la decisione, benché gra- ficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ra- gionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci- mento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).

Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, nei limiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un pos- sibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass., S ez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016). 3.2.Ove sia censurata l'interpretazione del contratto, dunque, la cen- sura non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudicedi merito, che sia esplicitato ed esplicato in modo comprensibile.

Come evidenziato nella proposta di definizione accelerata, ai fini della ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convin- cimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposi- zione d'una difforme interpretazione, trattandosi d'argomentazioni che ri- portano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità(v. da ultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 353 del 08/01/2025; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13603 del 21/05/2019).

Deve, infatti, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto de- cisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici ope- rata dal giudice di merito (Cass., S ez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/ 2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021). 3.3.Nel caso di specie la ricorrente ha censurato l ' interpretazione del contratto operata dalla Corte d'appello, senza indicare specificamente le ra- gioni per le quali avrebbero dovuto ritenersi violati i criteri ermeneutici e le norme di legge di riferimento, limitandosi ad evidenziare la mancata consi- derazione di elementi di fatto, ritenuti rilevanti dalla parte - ma non dal Giudicedi merito, che ne ha esaltati altri, con una motivazione espressa e chiara- così risolvendosi la censura in una vera e propria contrapposizione dell'interpretazione negoziale offerta dalla parte a quella operata dalla Corte d'appello. 4.In conformità alla proposta di definizione del giudizio, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 5.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 6.In applicazione dell ' art. 380 bis c.p.c. , vanno applicati il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c.

Com'è noto, infatti, la novità normativa - introdotta dall ' art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149 del 2022, a decorrere dal 18/10/2022- contiene, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la con- danna di una somma equitativamente determinata a favore della contro- parte costituita (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore somma di de- naro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c.).

Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema pro- cessuale, tant'è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertempo- rale, ne ha fatto applicazione –in deroga alla previsione generale contenuta nell'art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 –ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività or- dinamentale, l'istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)» (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 28540 del 13/10/2023; conf.

Sez. 2, Ordinanza n. 11346 del 29/04/2024).

Di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi, non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l'appli- cazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla va- lutazione delle caratteristiche del caso di specie (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 36069 del 27/12/2023).

Nondimeno, nell'ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per di- scostarsi dalla suddetta previsione legale, essendo evidente la complessiva conferma della proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l'inammissibilità del ricorso.

Laricorrente deve quindi essere condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una ulteriore somma , equitativamente de- terminata in dispositivo, nonché al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende. 7.Ai sensi dell ' art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art . 13, ove dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controricorrente che liquida in € 5.000,00 per compenso ed € 200 ,00 per esborsi, oltre accessori di legge; condanna altresìla ricorrente, ai sensi dell'art. 96 , comma 3, c.p.c. , al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di una somma ulteriore liqui- data in € 5.000,00; condanna infine la ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., di una somma pari ad € 2.500,00; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater , del d.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.n. 09594/2024 promosso da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa da ll ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura spe- ciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di pro- cura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 295/2023pub- blicata il 12/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 529/2019 il Tribunale di Campobassorigettava l'oppo- sizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Edilstrade 2011s.r.l. contro l'in- giunzione di pagamento n. 417/2017 per €70.905,03, emessa dal lo stesso Tribunale a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., derivante da cre- diti afferentiad un contratto di fornitura di materiale e nolo attrezzature per la manutenzione di strade. [OSCURATO:PERSONA] 2011 s.r.l. proponeva appello contro tale decisione, affi- dato a due motivi di censura. Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.e 2967 c.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la mancanza di specifica contestazione della forni- tura, delle fatture e dei documenti di trasportodepositati e dell'importo ri- chiesto in sede monitoria, dando rilievo a tale contegno, valutato insieme alle risultanze della prova dichiarativa assunta, e per non avere considerato che la convenuta opposta non era stata in grado di dimostrare il quantum delle prestazioni asseritamente svolte. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362e ss. c.c., 99, 112 e 115 c.p.c., poiché il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto valido il contratto di fornitura posto alla base del ricorso monitorio, mentre invece si trattava di un subappalto nullo, poiché privo della autorizzazione della stazione appal- tante (ANASs.p.a.) e della clausola di tracciabilità finanziaria, vertendo in tema di appalti pubblici. Costituitasi l'appellata, la Corte d'appello respingeva il gravame. Con riguardo al primo motivo di doglianza, la menzionata Corte rilevava che il giudice di primo grado aveva correttamente motivato in ordine a tutte le contestazioni proposte dall'attore,in particolare sulla ripartizione dell ' o- nere probatorio, evidenziando che la convenuta opposta aveva prodotto il contratto di forniturae allegato la relativa documentazione a supporto (fat- ture edocumenti di trasporto), su cui aveva fondato la domanda monitoria, senza che tale documentazione fossestata disconosciuta o solo contestata in sede di opposizione, mentre l'opponente si era limitata a sollevare l'ec- cezione dinullità del contratto , sostenendo il collegamento del contratto di fornitura con un precedente contratto disubappalto del 14/09/2015, inter- corrente tra le medesime parti, e facendo da ciò discendere la nullitàdell'in- tero rapporto negoziale, perché sostanzialmente riconducibile ad un unico contratto disubappalto, privo della necessaria autorizzazione della Stazione appaltante, senza però fornire alcuna prova di tale eccezione. Con riferimento al secondo motivo di gravame, la Corte d'appello ha evidenziato la differenza tra la nozione di contratto di subappalto (art. 118, comma 11, d.lgs. n. 163del 2006) e quella di contratto di subfornitura (art. 1, comma1,l. n. 192 del 1998), aggiungendo che, nella fattispecie, il con- tratto stipulato il 03/11/2015 non prevedevache la [OSCURATO:PERSONA]- dittis.r.l. dovesse impiegare i mezzi necessari e la gestione a proprio rischio nell'esecuzione dell'opera commissionata dall ' ente committente , né aveva ad oggetto un'attività che richiedeva manodopera e personale con costo superiore al 50% dell ' importo de i lavori, consistendo, anzi, l ' obbligazione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esclusivamente nella forni- tura di materiale. La Corte rilevava che anche dall'istruttoria di primo grado era emerso che la [OSCURATO:SOCIETA]., in ossequio alle dispo- sizioni contrattuali, si eralimitata a consegnare il materiale richiesto dalla committente, e che l'unica manodopera posta in essere era stata quella dello scarico presso i cantieri , come pure era confermato dalle fatture , dall'ulteriore documentazione contabile in atti e dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentiti nel giudizio di primo grado. La Corte distrettuale rigettava l'eccezione di nullità del contratto anche sotto il diverso profilo della violazione dell ' art. 3 l. n. 136 del 2010, ossia per mancanza della clausola di tracciabilità finanziaria, evidenziando che la norma invocata non potevatrovare applicazione, non trattandosi di appalti pubblici, essendo i contraenti soggetti di natura privatistica che avevano concluso tra loro un contratto di fornitura, mentre la clausola di tracciabilità finanziaria, ariprova di quanto riportato, era stata inserita nel diverso con- tratto di subappalto del 14/09/2015 chedisciplinava altre attività tra le me- desime parti, aventi, invece, profili di natura pubblicistica, ma nonoggetto del presente giudizio. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo di doglianza. L'intimata si è difesa con controricorso. Con decreto comunicato il 2 7 / 11 /202 4 , il Consigliere delegato della PrimaSezione Civile ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell'art.380 bis c.p.c. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la ricorrente ha depositato istanza di decisione ai sensi dell'art.380 bis , comma 2, c.p.c. , contenente anche argomentazioni in di- ritto. È stata fissata adunanza in camera di consiglio per l'esame del ricorso. La controricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., oltre al viziodi motivazione, per avere la Corte d ' a p- pello erroneamente escluso la ricorrenza di un collegamento negoziale tra una pluralità di contratti di subappalto, fornitura e distacco dipendenti tutti stipulati in stretta prossimità cronologica dalle parti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al fine di eludere il limite normativo della percentuale massima appaltabile ai sensi dell'art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006 (nella formulazione ratione temporis vigente) e, dunque, la autorizzazione della Stazione appaltante [OSCURATO:SOCIETA]. in spregio all ' art. 21 l. n. 646 del 1982, con conseguente nullità dell'intero programma negoziale. Secondo la ricorrente, la motivazione della decisione impugnata èradi- calmenteviziata, non avendo la Corte d'appello tenuto conto che l'eccezione di nullità investiva non solo,e non tanto, il contratto di fornitura in quanto tale, ma l'intero programma negoziale dato dal collegamento funzionale di questo contratto con quello principale di subappalto e di distacco, volto alla attribuzione di lavorazioni in favore della controricorrente in misura supe- riore alla percentuale massima subappaltabile, con conseguente nullità del rapporto anche in relazione alla quota di fatto subappaltata, ma non subap- paltabile e, quindi, non autorizzata. In ogni caso, ad opinione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.la men- zionata Corte di merito è incorsa anche nel vizio di falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c.,per avere considerato il contratto di fornitura del 3/11/2015in termini del tutto atomistici, senza collocarlo nell'ambito di un più ampio contesto negoziale, teso ad attuare un programma ulteriore derivante dal collegamento funzionale di più con- tratti (ovvero quello di assegnare in subappalto – nell ' am bito di una com- messa pubblica- lavorazioni di fatto elusive della percentuale massima su- bappaltabile ratione temporisvigente e, dunque, della autorizzazione della Stazione appaltante), sebbene vi fossero elementi valutabili in tal senso, quali: la precisazione nel ricorso monitori o che il pagamento delle fatture relative alla fornitura fosse previsto mediante la cessione del credito della controricorrente nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. derivante dal contratto di ap- paltoper cui la fornitura era stata effettuata; la contiguità temporale dei tre contratti (subappalto, distacco dei dipendenti e fornitura); il preventivo del 25/08/2015 e le risultanze delle prove orali. 2.Come sopra evidenziato, il 27/11/202 4 il Consigliere delegato della PrimaSezione C ivile ha formulato la proposta di definizione anticipata del ricorso,ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Il[OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore della ricorrente ha presentato istanza di de- cisionedel ricorso, contenente anche argomentazioni in diritto. 3.L'unico motivo di ricorso è inammissibile per l e dirimenti ragioni di seguito illustrate. 3.1. Com ' è noto , l ' interpretazione del contratto , traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,o per vizio di motivazione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 353 del 08/01/ 2025). Nessuna delle due possibili censure, però, può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice. In particolare, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici negoziali, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di inter- pretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giu- dice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della re- golamentazione pattizia del rapporto o della partein contestazione, ancor- ché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire(cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010). Con specifico riferimento alla deduzione del vizio di motivazione, occorre ricordare che, a seguito della modifica del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., intervenuta con la novella del 2012, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costitu- zionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, che risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- fronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilodell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sottoil profilo della irriducibile contradditto- rietà e dell'illogicità manifesta)della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinanola conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge,sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo dellasentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020). Ricorre, dunque,il vizio in questione, quando la decisione, benché gra- ficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ra- gionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci- mento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020). Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, nei limiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un pos- sibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass., S ez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016). 3.2.Ove sia censurata l'interpretazione del contratto, dunque, la cen- sura non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudicedi merito, che sia esplicitato ed esplicato in modo comprensibile. Come evidenziato nella proposta di definizione accelerata, ai fini della ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convin- cimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposi- zione d'una difforme interpretazione, trattandosi d'argomentazioni che ri- portano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità(v. da ultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 353 del 08/01/2025; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13603 del 21/05/2019). Deve, infatti, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto de- cisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici ope- rata dal giudice di merito (Cass., S ez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/ 2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021). 3.3.Nel caso di specie la ricorrente ha censurato l ' interpretazione del contratto operata dalla Corte d'appello, senza indicare specificamente le ra- gioni per le quali avrebbero dovuto ritenersi violati i criteri ermeneutici e le norme di legge di riferimento, limitandosi ad evidenziare la mancata consi- derazione di elementi di fatto, ritenuti rilevanti dalla parte - ma non dal Giudicedi merito, che ne ha esaltati altri, con una motivazione espressa e chiara- così risolvendosi la censura in una vera e propria contrapposizione dell'interpretazione negoziale offerta dalla parte a quella operata dalla Corte d'appello. 4.In conformità alla proposta di definizione del giudizio, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 5.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 6.In applicazione dell ' art. 380 bis c.p.c. , vanno applicati il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c. Com'è noto, infatti, la novità normativa - introdotta dall ' art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149 del 2022, a decorrere dal 18/10/2022- contiene, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la con- danna di una somma equitativamente determinata a favore della contro- parte costituita (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore somma di de- naro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c.). Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema pro- cessuale, tant'è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertempo- rale, ne ha fatto applicazione –in deroga alla previsione generale contenuta nell'art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 –ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività or- dinamentale, l'istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)» (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass., Sez. U, Sentenza n. 28540 del 13/10/2023; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 11346 del 29/04/2024). Di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi, non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l'appli- cazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla va- lutazione delle caratteristiche del caso di specie (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 36069 del 27/12/2023). Nondimeno, nell'ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per di- scostarsi dalla suddetta previsione legale, essendo evidente la complessiva conferma della proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l'inammissibilità del ricorso. Laricorrente deve quindi essere condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una ulteriore somma , equitativamente de- terminata in dispositivo, nonché al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende. 7.Ai sensi dell ' art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art . 13, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controricorrente che liquida in € 5.000,00 per compenso ed € 200 ,00 per esborsi, oltre accessori di legge; condanna altresìla ricorrente, ai sensi dell'art. 96 , comma 3, c.p.c. , al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di una somma ulteriore liqui- data in € 5.000,00; condanna infine la ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., di una somma pari ad € 2.500,00; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater , del d.
Decreto Cassazione n. 23537/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris