CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 35270/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicazione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che sulla recidiva il giudice di appello ha puntualmente argomentato alla pagina 3 della sentenza impugnata, facendo riferimento, oltre che ai cd. precedenti dattiloscopici, ad una condanna del 2018 in materia di stupefacenti ed a tre successive sentenze di condanna per reti contro il patrimonio e che il reato per cui si procede è sintomo di maggiore capacità criminale e pericolosità sociale rispetto ai precedenti, con i quali si pone in continuità ingravescente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre 2025.