CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 00064/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 del GIP TRIBUNALE di Brescia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. la pena per fattispecie in materia di stupefacenti. Stante l’accertata pericolosità sociale, è stata altresì disposta l’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato a pena espiata ai sensi dell’art. 235 cod. pen. 2. Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato si fonda su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la violazione dell’art. 235 cod. pen. per essere stata applicata la misura di sicurezza personale dell’espulsione dal territorio italiano a carico di soggetto avente la cittadinanza italiana. 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui all’epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen., perché riguardante statuizione che si pone al di fuori dell’accordo delle parti, oltre che fondato (per l’ammissibilità, ex plurimis: Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Rv. 279349 – 01; Sez. 4, n. 41457 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 286196 – 01). 2. Per espressa disposizione normativa, la misura di sicurezza personale di cui all’art. 235 cod. pen. è applicabile solo a carico dello «straniero» e del «cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea» in termini, rispettivamente, di espulsione ovvero di allontanamento dal territorio italiano. 3. Dal certificato anagrafico presente agli atti del processo definito ex art.444 cod. proc. pen., trasmessi alla Suprema Corte investita dell’impugnazione, emerge che l’imputato è cittadino italiano per aver acquisito la cittadinanza con decreto del 22 aprile 2016 (ai sensi dell’art. 9 legge 5 febbraio 1992, n. 91). 4. Ne consegue l’inapplicabilità della misura di sicurezza in esame, comportante limitazione della libertà personale, a carico di [OSCURATO:PERSONA] in quanto cittadino italiano, in ragione del principio di legalità di cui all’art. 25, comma 3, Cost., del quale è espressione l’art. 199 cod. pen. 5. Sicché, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta misura di sicurezza dell’odine di espulsione dell’imputato, statuizione che dev’essere eliminata. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza dell’ordine di espulsione dell’imputato, statuizione che elimina. Così deciso il 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]