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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 47230/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 24.01.2022, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, previa esclusione della recidiva, ha rideterminato la pena in anni tre, mesi tre di reclusione, con riduzione delle pene accessorie ex art. 216 u.c.

I. fall. in misura pari a quella della pena detentiva; -Considerato che il secondo motivo, che denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile, siccome versato in fatto, essendo preclusa al sindacato di legittimità la rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, a fronte della motivata valutazione del giudice territoriale in ordine all'incarico di amministratore di fatto ricoperto dal Pierantoni nella compagine societaria, da ben prima dell'investitura formale quale amministratore di diritto, intervenuta a due mesi dalla dichiarazione di fallimento; -Considerato che il terzo motivo, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che la loro applicazione richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), come ritenuto nella specie dalla Corte di appello, con apprezzamento insindacabile nella presente sede; -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge in relazione alla lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., risulta infondato.

La difesa lamenta come la Corte territoriale abbia dapprima rigettato, per tardività, la richiesta di trattazione orale avanzata ai sensi dell'art. 23 D.L. 9 novembre 2020, n. 149; conseguentemente, erano state presentate conclusioni scritte per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, tuttavia, solo successivamente la difesa veniva a conoscenza della circostanza che l'udienza era stata trattata in presenza, previa nomina di un sostituto ex art. 97 cod. proc. pen., e che era stata emessa la sentenza.

Di qui, la doglianza relativa alla lesione dell'art. 24 Cost., essendo la sentenza stata emessa in assenza incolpevole della difesa di fiducia. - Ritenuto che l'assunto difensivo non è condivisibile.

Pur dandosi atto del comportamento ondivago della Corte territoriale - la quale ha ingenerato un affidamento nella difesa in ordine alla trattazione con rito scritto, ex art. 23 D.L. 149/2020, del giudizio di impugnazione, poi disatteso con la celebrazione in presenza dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - difetta nel ricorso l'allegazione di un effettivo pregiudizio subito ai diritti difensivi.

In primo luogo, la difesa ha comunque prodotto note scritte, come precisato in ricorso, senza tuttavia dedurre alcunché in ordine all'omesso esame delle richieste e deduzioni ivi eventualmente formulate.

In secondo luogo, la celebrazione in presenza senza la partecipazione del difensore non ha impedito a questi di venire a conoscenza aliunde dell'intervenuta decisione e di proporre, in termini, ricorso per cassazione, sicché anche sotto tale profilo non si rinviene un pregiudizio concreto all'esercizio dei diritti difensivi.

Deve poi considerarsi come il sistema processuale sia informato al principio di tassatività delle cause di nullità, non riscontrabili nella specie alla luce della disciplina emergenziale di celebrazione delle udienze.

Anzitutto, è ben vero che questa Corte ha ritenuto che, in tema di giudizio d'appello, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determini una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172) e, tuttavia, ciò riguarda il solo caso in cui la difesa abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, circostanza insussistente - e del resto incontestata - nella specie.

In secondo luogo, questa Corte ha affermato che la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 3913 del 14/12/2021, Rv. 282881) e, tuttavia, nella vicenda in esame, come anticipato, la difesa non ha lamentato l'omesso scrutinio delle conclusioni rassegnate per iscritto; -Rilevato che il ricorso è da considerarsi complessivamente infondato, con la conseguente corretta instaurazione del rapporto processuale e con la rilevabilità di ufficio della estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata in data 13 maggio 2022, successivamente alla sentenza di secondo grado.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 24.01.2022, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, previa esclusione della recidiva, ha rideterminato la pena in anni tre, mesi tre di reclusione, con riduzione delle pene accessorie ex art. 216 u.c. I. fall. in misura pari a quella della pena detentiva; -Considerato che il secondo motivo, che denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile, siccome versato in fatto, essendo preclusa al sindacato di legittimità la rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, a fronte della motivata valutazione del giudice territoriale in ordine all'incarico di amministratore di fatto ricoperto dal Pierantoni nella compagine societaria, da ben prima dell'investitura formale quale amministratore di diritto, intervenuta a due mesi dalla dichiarazione di fallimento; -Considerato che il terzo motivo, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che la loro applicazione richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), come ritenuto nella specie dalla Corte di appello, con apprezzamento insindacabile nella presente sede; -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge in relazione alla lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., risulta infondato. La difesa lamenta come la Corte territoriale abbia dapprima rigettato, per tardività, la richiesta di trattazione orale avanzata ai sensi dell'art. 23 D.L. 9 novembre 2020, n. 149; conseguentemente, erano state presentate conclusioni scritte per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, tuttavia, solo successivamente la difesa veniva a conoscenza della circostanza che l'udienza era stata trattata in presenza, previa nomina di un sostituto ex art. 97 cod. proc. pen., e che era stata emessa la sentenza. Di qui, la doglianza relativa alla lesione dell'art. 24 Cost., essendo la sentenza stata emessa in assenza incolpevole della difesa di fiducia. - Ritenuto che l'assunto difensivo non è condivisibile. Pur dandosi atto del comportamento ondivago della Corte territoriale - la quale ha ingenerato un affidamento nella difesa in ordine alla trattazione con rito scritto, ex art. 23 D.L. 149/2020, del giudizio di impugnazione, poi disatteso con la celebrazione in presenza dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - difetta nel ricorso l'allegazione di un effettivo pregiudizio subito ai diritti difensivi. In primo luogo, la difesa ha comunque prodotto note scritte, come precisato in ricorso, senza tuttavia dedurre alcunché in ordine all'omesso esame delle richieste e deduzioni ivi eventualmente formulate. In secondo luogo, la celebrazione in presenza senza la partecipazione del difensore non ha impedito a questi di venire a conoscenza aliunde dell'intervenuta decisione e di proporre, in termini, ricorso per cassazione, sicché anche sotto tale profilo non si rinviene un pregiudizio concreto all'esercizio dei diritti difensivi. Deve poi considerarsi come il sistema processuale sia informato al principio di tassatività delle cause di nullità, non riscontrabili nella specie alla luce della disciplina emergenziale di celebrazione delle udienze. Anzitutto, è ben vero che questa Corte ha ritenuto che, in tema di giudizio d'appello, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determini una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172) e, tuttavia, ciò riguarda il solo caso in cui la difesa abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, circostanza insussistente - e del resto incontestata - nella specie. In secondo luogo, questa Corte ha affermato che la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 3913 del 14/12/2021, Rv. 282881) e, tuttavia, nella vicenda in esame, come anticipato, la difesa non ha lamentato l'omesso scrutinio delle conclusioni rassegnate per iscritto; -Rilevato che il ricorso è da considerarsi complessivamente infondato, con la conseguente corretta instaurazione del rapporto processuale e con la rilevabilità di ufficio della estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata in data 13 maggio 2022, successivamente alla sentenza di secondo grado. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso in Roma
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