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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31612/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] .• avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Agostino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di estorsione, denunciando altresì il travisamento della prova in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato all'imputato nella ipotesi di reato dì tentata truffa, è manifestamente infondato perché offre una prospettazione di enunciati ermeneuticì in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dovendosi al riguardo rilevare come la Corte di merito, con motivazione esente dai vizi dedotti, abbia esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai finì della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reato contestato in rubrica, in perfetta conformità con i principi di diritto ivi richiamati (sì vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); che a tale riguardo deve ribadirsi come, secondo il costante orientamento dì questa Corte, integri il delitto di estorsione mediante minaccia la prospettazione alla parte lesa di un male reale e attribuibile, direttamente o indirettamente, al soggetto agente, tale da non indurla in errore, ma da porla nell'alternativa tra subire il danno minacciato o compiere la prestazione richiesta, ricorrendo, invece, il delitto di truffa cd. vessatoria, laddove il danno sia rappresentato come possibile o eventuale e, comunque, non proveniente dall'agente, così da determinare la vittima all'azione o all'omissione mediante induzione in errore, senza coartazione della sua volontà (Sez. 2, n. 1812 del 05/12/2024, dep. 2025, R., Rv. 289653 - 01); che nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la minaccia della perdita definitiva del possesso del bene, posta in essere dal ricorrente unitamente al coimputato, risultava idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, per il quale il furgone trafugato rappresentava un indispensabile strumento di lavoro, dipendendo il pericolo prospettato direttamente dalla volontà degli autori della richiesta estorsiva; considerato, inoltre, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01); che dal ricorso non emergono ì descritti connotati di decísività e rilevanza e che, inoltre, i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme allerisultanze processuali, hanno indicato congruamente gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente con motivazione che non può esser rivalutata in questa sede in assenza di Contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello; ritenuto che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta sussistenza della recidiva; che, invero, deve osservarsi come in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprima un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); considerato, infine, che con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata in rubrica la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01 - si veda pagina 5 della sentenza impugnata, ove si valorizzano i precedenti penali del ricorrente per delitti in funzione di arricchimento illecito, quali elementi sintomatici di una maggiore progressione criminosa da parte dello stesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 12,, [OSCURATO:PERSONA] e e t,-.5 O 2026 IARIO L' ASSISTENT nt e Dott.ssa Kat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] .• avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Agostino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di estorsione, denunciando altresì il travisamento della prova in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato all'imputato nella ipotesi di reato dì tentata truffa, è manifestamente infondato perché offre una prospettazione di enunciati ermeneuticì in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dovendosi al riguardo rilevare come la Corte di merito, con motivazione esente dai vizi dedotti, abbia esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai finì della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reato contestato in rubrica, in perfetta conformità con i principi di diritto ivi richiamati (sì vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); che a tale riguardo deve ribadirsi come, secondo il costante orientamento dì questa Corte, integri il delitto di estorsione mediante minaccia la prospettazione alla parte lesa di un male reale e attribuibile, direttamente o indirettamente, al soggetto agente, tale da non indurla in errore, ma da porla nell'alternativa tra subire il danno minacciato o compiere la prestazione richiesta, ricorrendo, invece, il delitto di truffa cd. vessatoria, laddove il danno sia rappresentato come possibile o eventuale e, comunque, non proveniente dall'agente, così da determinare la vittima all'azione o all'omissione mediante induzione in errore, senza coartazione della sua volontà (Sez. 2, n. 1812 del 05/12/2024, dep. 2025, R., Rv. 289653 - 01); che nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la minaccia della perdita definitiva del possesso del bene, posta in essere dal ricorrente unitamente al coimputato, risultava idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, per il quale il furgone trafugato rappresentava un indispensabile strumento di lavoro, dipendendo il pericolo prospettato direttamente dalla volontà degli autori della richiesta estorsiva; considerato, inoltre, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01); che dal ricorso non emergono ì descritti connotati di decísività e rilevanza e che, inoltre, i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme allerisultanze processuali, hanno indicato congruamente gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente con motivazione che non può esser rivalutata in questa sede in assenza di Contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello; ritenuto che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta sussistenza della recidiva; che, invero, deve osservarsi come in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprima un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); considerato, infine, che con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata in rubrica la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01 - si veda pagina 5 della sentenza impugnata, ove si valorizzano i precedenti penali del ricorrente per delitti in funzione di arricchimento illecito, quali elementi sintomatici di una maggiore progressione criminosa da parte dello stesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 12,, [OSCURATO:PERSONA] e e t,-.5 O 2026 IARIO L' ASSISTENT nt e Dott.ssa Kat
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