Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 595/2011
ECLI:EU:C:2011:803
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 1° dicembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI
(causa C‑222/11 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 7, n. 1, lett. d) – Segno denominativo “5 HTP” – Domanda di dichiarazione di nullità – [OSCURATO:PERSONA] manifestamente irricevibile»
1.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione
dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58,
primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punto 24)
2.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato
della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256,
n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 29)
[OSCURATO:PERSONA] proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 9 marzo 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (5 HTP), causa T‑190/09, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso
dell’UAMI 21 aprile 2009 (procedimento R 595/2008-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] LLC e la [OSCURATO:PERSONA], Inc. – Carattere distintivo del segno denominativo 5 HTP.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA]. è condannata alle spese.