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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2018

ECLI:EU:C:2018:844
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CJ0669 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 18 ottobre 2018 ( *1 ) «Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 4, paragrafo 1 – Allegati II e III – Designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC) – Focena comune» Nella causa C‑669/16, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 23 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da J. Norris-Usher e C. Hermes, in qualità di agenti, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord , rappresentato da G. Brown, in qualità di agente, assistita da R. Palmer e M. Armitage, barristers, convenuto, LA CORTE (Sesta Sezione), composta da E. Regan, presidente della Quinta Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, C.G.

Fernlund e S. Rodin (relatore), giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo designato siti per la protezione della focena comune ( Phocoena phocoena ), non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, e degli allegati II e III della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 ; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»), e che, in correlazione a ciò, non avendo contribuito alla costituzione della rete Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul suo territorio degli habitat di tale specie, non ha adempiuto neppure gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva.

Contesto normativo 2 Scopo della direttiva «habitat», conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri al quale si applica il trattato. 3 L’articolo 1 della direttiva, che definisce le principali nozioni da essa utilizzate, così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per (…) g) Specie di interesse comunitario : le specie che nel territorio di cui all’articolo 2: i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell’area del paleartico occidentale, oppure ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo.

Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure iv) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell’allegato II e/o IV o

V. (…) j) Sito : un’area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata. k) Sito di importanza comunitaria : un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all’articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione. l) Zona speciale di conservazione : un sito di importanza comunitaria designato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato. (…)». 4 L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della citata direttiva dispone quanto segue: «1.

È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000.

Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete “Natura 2000” comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a norma della direttiva 79/409/CEE [del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU 1979, L 103, pag. 1 )].

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo

1. A tal fine, conformemente all’articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1». 5 Il procedimento per la designazione delle zone speciali di conservazione (in prosieguo: le «ZSC»), previsto dall’articolo 4 della direttiva «habitat», si articola in quattro fasi. 6 Riguardo, in primo luogo, all’individuazione dei siti e alla loro notifica alla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue: «In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti.

Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione.

Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. [OSCURATO:PERSONA] membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell’esito della sorveglianza di cui all’articolo

11. L’elenco viene trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito.

Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall’applicazione dei criteri specificati nell’allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la procedura di cui all’articolo 21». 7 Allorché lo Stato membro interessato ha trasmesso l’elenco dei siti che indicano i tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e le specie locali di cui all’allegato II che vi si trovano, dall’articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma, della medesima direttiva risulta che la [OSCURATO:PERSONA] redige, in secondo luogo, a partire da tale elenco e concordemente con lo Stato membro interessato un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria (in prosieguo: i «SIC»).

In terzo luogo, in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva in parola, l’elenco dei siti selezionati come SIC è fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la procedura di cui al successivo articolo

21. In quarto luogo, dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «habitat» risulta che lo Stato membro interessato, una volta iscritto un SIC in base a tale procedura, lo designa come ZSC. 8 L’allegato II della direttiva «habitat», che elenca le specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di ZSC, ha ad oggetto, in particolare, al punto a), intitolato «Animali», i «Vertebrati», tra i quali compare, nell’elenco della specie «Cetacei», la focena comune. 9 L’allegato III di tale direttiva è intitolato «Criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali [SIC] e designati quali [ZSC]».

Sotto il titolo: «Fase 1: Valutazione a livello nazionale dell’importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell’allegato I e per ciascuna specie dell’allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)» figura un punto B che elenca nei seguenti termini i «Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all’allegato II»: «a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale. b) Grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino. c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all’area di ripartizione naturale della specie. d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione». 10 Tale parte dell’allegato III della direttiva in discorso include anche un punto C, il quale precisa che, in base ai criteri elencati al punto B, «gli [OSCURATO:PERSONA] membri classificano i siti che propongono sull’elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell’allegato I o II ad essi relativi».

Procedimento precontenzioso 11 Nel corso del 2012, presso la [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata una denuncia dall’organizzazione non governativa [OSCURATO:PERSONA] UK riguardante, in particolare, la mancata designazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di ZSC per la focena comune. 12 A sostegno di tale denuncia, [OSCURATO:PERSONA] UK ha allegato un rapporto intitolato «Protezione della focena comune nei mari del [OSCURATO:PERSONA]», redatto da due esperti della specie interessata, i Proff. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «rapporto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»).

Tale rapporto individuava sei siti per i quali si imponeva, sulla base dei dati scientifici disponibili, la designazione come ZSC per tale specie.

Si trattava dei siti rispettivamente denominati «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]», «North & [OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]».

Secondo tale rapporto, altri cinque siti potevano inoltre far parte della rete di ZSC, cioè i siti denominati «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», con estensione fino all’[OSCURATO:PERSONA], «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]» e «Skerries and Causeway», situato in [OSCURATO:PERSONA] del Nord.

Il rapporto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conteneva progetti di formulari standard di dati per ognuno dei siti così individuati. 13 Nel mese di settembre 2012, il [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la focena comune era presente in 34 siti Natura 2000 da esso proposti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat», ma ha attribuito a tale specie solo la menzione «D» per il criterio della popolazione, il che significa che, dei 34 siti proposti, 33 non potevano essere presi in considerazione per tale specie a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva suddetta, al fine di costituire dei SIC e, poi, delle ZSC.

Un solo sito del [OSCURATO:PERSONA] è stato considerato idoneo a soddisfare il criterio di popolazione «C», cioè il sito UK0030383 «Skerries and Causeway». 14 Il 25 ottobre 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente rivolto al governo del [OSCURATO:PERSONA] taluni quesiti nell’ambito del meccanismo EU Pilot. 15 [OSCURATO:PERSONA] ha ufficialmente risposto a tali quesiti, nell’ambito dello stesso meccanismo, il 17 dicembre 2012. 16 [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la proposta di un solo sito per la specie di cui trattasi fosse insufficiente, in particolare tenuto conto del rapporto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha inviato al [OSCURATO:PERSONA], il 21 giugno 2013, una lettera di diffida in cui lo censurava per non aver adempiuto l’obbligo di proporre siti per la focena comune, in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat». 17 [OSCURATO:PERSONA] ha risposto, con lettera del 19 agosto 2013, alla lettera di diffida contestando, in sostanza, che il rapporto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fornisse elementi di prova sufficienti a dimostrare che esistevano altri siti che meritassero di essere proposti sulla base delle informazioni scientifiche pertinenti disponibili. [OSCURATO:PERSONA] indicava, tuttavia, che stava proseguendo le sue indagini al riguardo al fine di proporre altri siti per la focena comune, in base all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat». 18 Poiché a tale titolo non venivano proposti altri siti, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato, il 17 ottobre 2014, un parere motivato al [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’articolo 258, primo comma, TFUE, contestandogli di non aver adempiuto l’obbligo di proporre, in conformità alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, un numero sufficiente di siti per la focena comune. 19 In tale parere motivato la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato, da una parte, che, alla data d’invio di quest’ultimo, l’unico sito proposto a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat» era il sito «Skerries and Causeway» e, dall’altra, che gli elementi di prova presentati nei progetti dei formulari standard dei dati, come integrati nel rapporto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituivano i «migliori elementi di prova disponibili» ai fini della designazione dei siti da proporre in base a detta disposizione. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre dichiarato che temeva che l’inadempimento di tale obbligo e, quindi, il mancato riconoscimento a tali siti della protezione che l’articolo 6 della direttiva avrebbe conferito loro comportassero, in concreto, tra l’altro, che le domande relative ai parchi eolici marini potessero avere buon fine indipendentemente dall’impatto delle medesime sulle popolazioni di focena comune. 20 Il termine per conformarsi al parere motivato scadeva il 16 dicembre 2014. 21 Nella sua risposta del 16 dicembre 2014, il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le misure adottate per individuare e proporre siti per la focena comune nonché un calendario indicativo per il compimento delle misure necessarie a tale scopo, ivi incluso indire una consultazione pubblica. 22 Il 29 gennaio 2015, ha avuto luogo a Bruxelles (Belgio) una riunione tra i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] e quelli del [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di esaminare più approfonditamente il seguito dato dal [OSCURATO:PERSONA] al parere motivato.

In tale occasione, detto Stato membro ha presentato una carta delle zone selezionate ai fini di una potenziale consultazione pubblica. 23 Con messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2015, il [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] una copia del parere iniziale del suo organo consultivo di diritto pubblico, nonché un documento esplicativo che descriveva in che modo i criteri enunciati nella direttiva «habitat» trovassero applicazione nell’analisi iniziale.

Tali documenti individuavano otto zone, selezionate ai fini di una potenziale consultazione pubblica, che erano ripartite su tre «unità di gestione» allo scopo di ottenere una «rete rappresentativa dei siti». 24 Il 19 gennaio 2016, il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA], il 3 dicembre 2015, una versione attualizzata del calendario che prevedeva un ritardo supplementare di almeno otto mesi, ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che era stata indetta una consultazione pubblica, con riferimento alla determinazione dei siti che sarebbe stato opportuno proporre per la focena comune, concernente cinque siti proposti in Inghilterra, nel Galles e in [OSCURATO:PERSONA] del Nord. 25 Il 23 marzo 2016, è stata indetta una consultazione pubblica distinta per un sito in Scozia. 26 Il 22 settembre 2016, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ufficialmente che la zona denominata «[OSCURATO:PERSONA] and Minches», situata nelle acque scozzesi, fosse considerata ZSC per la focena comune nella Scozia occidentale. 27 Il 23 dicembre 2016, la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che così il [OSCURATO:PERSONA] non avesse adottato le misure necessarie per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat», ha proposto il presente ricorso.

Sul ricorso Sulla ricevibilità del ricorso 28 Con atto separato del 14 marzo 2017, il [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del presente ricorso ai sensi dell’articolo 151 del regolamento di procedura della Corte. 29 Con decisione del 26 settembre 2017, l’esame dell’eccezione d’irricevibilità è stato riunito all’esame del merito e il [OSCURATO:PERSONA] è stato invitato a depositare un controricorso.

Argomenti delle parti 30 [OSCURATO:PERSONA] allega, in sostanza, che il ricorso è irricevibile in quanto le censure, come esposte nell’atto di ricorso, sono dirette contro misure da esso adottate soltanto dopo la scadenza del termine fissato per conformarsi al parere motivato, segnatamente contro la proposta, formulata da detto Stato membro il 22 settembre 2016, di creazione di una ZSC supplementare, denominata «[OSCURATO:PERSONA] and Minches», situata nelle acque scozzesi. 31 Inoltre, al suo punto 33, il ricorso menzionerebbe espressamente l’insufficienza dei «siti» proposti per le focene comuni, mentre il parere motivato sarebbe basato sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a proporre un solo sito destinato a diventare ZSC.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 57 e 58 del suo ricorso, contesterebbe al [OSCURATO:PERSONA] il fatto che la designazione del sito «[OSCURATO:PERSONA] and Minches» non sia stata sufficiente per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat». 32 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], per potergli contestare di non aver adempiuto gli obblighi ad esso derivanti dalla direttiva «habitat» proponendo il sito «[OSCURATO:PERSONA] and Minches» come potenziale ZSC, avrebbe dovuto avviare al riguardo un procedimento precontenzioso. 33 Il ricorso conterrebbe, quindi, in violazione dei principi derivanti dalla costante giurisprudenza della Corte al riguardo, censure nuove rispetto a quelle esposte nel parere motivato, sviluppate avverso misure nazionali adottate successivamente a quest’ultimo. 34 In tal contesto, pena pregiudicare garanzie essenziali di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri beneficerebbero in forza dell’articolo 258, primo comma, TFUE, il presente ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile, senza che occorra scendere nel merito della controversia. 35 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli elementi esposti nel suo ricorso concordano con le censure formulate nel parere motivato, in conformità ai requisiti dell’articolo 258 TFUE e ai principi fissati dalla giurisprudenza della Corte.

L’eccezione di irricevibilità dovrebbe pertanto essere respinta. 36 Infatti, anzitutto, l’infrazione constatata nel parere motivato e quella constatata nel ricorso riguarderebbero, in sostanza, lo stesso inadempimento ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA], consistente nel non aver proposto un numero sufficiente di siti per la focena comune a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat» e, correlativamente, nell’inadempimento dell’obbligo di contribuire alla costituzione della rete Natura 2000.

Il riferimento a diversi siti (plurale) nel ricorso servirebbe piuttosto a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] persiste nel non adempiere l’obbligo ad esso incombente di proporre un numero di siti sufficiente.

Sarebbe quindi in tal contesto che occorrerebbe leggere l’insieme dell’atto di ricorso, incluso il suo punto

33. 37 [OSCURATO:PERSONA] afferma, poi, che dal ricorso risulta chiaramente come i riferimenti ai fatti e alle circostanze avvenuti dopo il 16 dicembre 2014 siano diretti soltanto a fornire alla Corte un contesto in fatto completo e a precisare, «per essere esaurienti», che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che l’infrazione sussistesse alla data del ricorso. 38 Infine, anche se la Corte dovesse valutare che la portata del ricorso superi quella delle censure formulate nel parere motivato, in quanto vi si fa riferimento a fatti e circostanze avvenuti successivamente al 16 dicembre 2014, ciò non condurrebbe comunque alla conclusione che il ricorso sia nel suo insieme irricevibile.

Giudizio della Corte 39 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’oggetto di un ricorso per inadempimento, in applicazione dell’articolo 258 TFUE, è determinato dal parere motivato della [OSCURATO:PERSONA], cosicché il ricorso dev’essere basato sui medesimi motivi e mezzi di detto parere (sentenze dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, C‑171/08 , EU:C:2010:412 , punto 25 , e del 5 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Bulgaria, C‑488/15 , EU:C:2017:267 , punto 37 ). 40 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e i cambiamenti verificatisi successivamente non possono essere presi in considerazione dalla Corte (sentenze del 4 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑351/13 , non pubblicata, EU:C:2014:2150 , punto 20 , e del 5 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Bulgaria, C‑488/15 , EU:C:2017:267 , punto 40 ). 41 Nella specie, va constatato che tanto nel parere motivato quanto nel ricorso la [OSCURATO:PERSONA] contesta al [OSCURATO:PERSONA] di non aver adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat», non avendo designato siti per la protezione della specie focena comune e, di conseguenza, non avendo contribuito alla costituzione della rete Natura 2000. 42 Al riguardo, in primo luogo, nei limiti in cui si fa menzione nel ricorso dei «siti» proposti per la focena comune, va osservato che tale riferimento, al plurale, non fa che riflettere, essenzialmente, il dettato delle disposizioni in esame della direttiva «habitat». 43 In secondo luogo, se è pur vero ciò che il [OSCURATO:PERSONA] pone ugualmente in evidenza, vale a dire che nel parere motivato si trattava esclusivamente del sito «Skerries and Causeway», unico sito proposto anteriormente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, mentre, ai punti 57 e 58 dell’atto di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia sulla proposta del sito «[OSCURATO:PERSONA] and Minches», intervenuta, per giunta, in seguito alla scadenza di detto termine, dalla lettura di detti passi dell’atto di ricorso nel loro contesto risulta che il riferimento a tale ultimo sito è stato effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] soltanto allo scopo di essere esauriente e ad abundantiam, senza che essa abbia in tal modo ampliato l’oggetto della controversia come definito, in modo concordante, nelle conclusioni del parere motivato e del ricorso. 44 Ad ogni modo, in forza della giurisprudenza richiamata al punto 40 della presente sentenza, questa seconda proposta di sito non verrà presa in considerazione nell’ambito della valutazione, nella specie, da parte della Corte, dell’asserito inadempimento (v., per analogia, sentenza del 10 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑504/14 , EU:C:2016:847 , punto 69 ). 45 Ne consegue che il ricorso è ricevibile.

Nel merito Argomenti delle parti 46 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 1, nonché degli allegati II e III, della direttiva «habitat», nei limiti in cui tali obblighi hanno ad oggetto la protezione della focena comune. 47 In conformità a tali disposizioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri il cui territorio include siti popolati dalla focena comune sarebbero stati tenuti a trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA], entro il 10 giugno 1995, un elenco di siti proposti per la protezione della specie.

Vista la complessità della costituzione della rete Natura 2000 nell’ambiente marino, costituito da diverse ZSC, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe proposto ricorso fin dall’inizio contro gli [OSCURATO:PERSONA] membri che non avevano rispettato il termine suddetto.

Tuttavia, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] [COM(2006) 216] del 22 maggio 2006, intitolata «Contenere la diminuzione della biodiversità all’orizzonte del 2010 e oltre – preservare i servizi ecosistemici per il benessere umano», avrebbe previsto che la rete Natura 2000 nell’ambiente marino fosse costituita entro e non oltre il 2012 e che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui si trovano focene comuni nella regione atlantica, fatta eccezione per il [OSCURATO:PERSONA], potessero individuare entro tale termine siti nelle loro acque marine. 48 Orbene, il [OSCURATO:PERSONA], alla data del 16 dicembre 2014, avrebbe proposto un solo sito per la focena comune, cioè il sito «Skerries and Causeway», il che sarebbe insufficiente a garantire il rispetto dell’obbligo di redigere un elenco esaustivo di siti, quale prescritto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat».

E dato che l’inosservanza di questo obbligo avrebbe in effetti impedito la costituzione della rete Natura 2000 prevista all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe adempiuto neppure quest’ultimo obbligo. 49 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’insufficienza di un elenco che propone un solo sito deriva, in primo luogo, dal fatto che, secondo le informazioni di cui essa dispone sulla base dei rapporti previsti all’articolo 17 della direttiva «habitat», il 56% dell’area di ripartizione della specie interessata nella regione atlantica è situata nelle acque marine del [OSCURATO:PERSONA], mentre il sito proposto da tale Stato membro copre appena lo 0,1% dell’area suddetta. 50 In secondo luogo, il rapporto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe individuato sei siti che le informazioni pertinenti disponibili, alla data della pubblicazione del loro rapporto nel corso del 2012, avrebbero dovuto indurre il [OSCURATO:PERSONA] a proporre quali potenziali ZSC e altri cinque siti come idonei ad essere proposti per essere integrati nella rete di ZSC. 51 In terzo luogo, l’insufficienza di un elenco che contiene un solo sito per la focena comune nel [OSCURATO:PERSONA] sarebbe confermata da altre fonti, come le conclusioni del Seminario biogeografico marino Natura 2000 per la regione atlantica, che si è tenuto a Galway ([OSCURATO:PERSONA]) il 24 e il 25 marzo 2009, nonché il parere iniziale del [OSCURATO:PERSONA] (Comitato congiunto per la conservazione della natura), il quale individuerebbe otto siti potenziali per la focena comune nelle acque marine del [OSCURATO:PERSONA]. 52 In quarto luogo, altri [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero potuto designare siti per la focena comune ubicati nelle immediate vicinanze di un sito individuato nel rapporto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come meritevole di essere proposto per la designazione quale ZSC, ma il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe presentato alcuna proposta. 53 [OSCURATO:PERSONA] respinge l’argomento con cui il [OSCURATO:PERSONA] pone nuovamente in discussione la pertinenza e la fondatezza delle informazioni e degli elementi di prova su cui essa si basa, segnatamente il rapporto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe neppure far leva sulla complessità e le difficoltà connesse all’individuazione dei siti marini.

Tale Stato membro, peraltro, più volte non avrebbe rispettato i propri calendari previsionali. 54 [OSCURATO:PERSONA] fa osservare, inoltre, che il sito supplementare che il [OSCURATO:PERSONA] ha designato a partire dal 16 dicembre 2014, cioè il sito «[OSCURATO:PERSONA] and Minches», è parimenti insufficiente per garantire il rispetto degli obblighi a norma della direttiva «habitat», dato che la superficie complessiva di tale sito e del sito «Skerries and Causeway» copre meno del 3% dell’area di ripartizione stimata della focena comune nella regione atlantica delle acque marine del [OSCURATO:PERSONA]. 55 Nel suo controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea anzitutto che l’individuazione delle potenziali ZSC adatte alla focena comune è un processo estremamente difficile, segnatamente a causa del fatto che la direttiva «habitat» richiede espressamente che i siti siano proposti come ZSC soltanto se possono essere «chiaramente delimitat[i]», che l’adeguatezza di un sito ai fini della sua individuazione come potenziale ZSC deve essere oggetto di rigorosa valutazione scientifica e che è imperativo evitare di utilizzare inutilmente risorse per siti che, con tutta evidenza, non contribuirebbero alla realizzazione degli obiettivi della direttiva «habitat» e della rete Natura 2000.

La delimitazione di siti come potenziali ZSC risulterebbe particolarmente difficile nel caso della focena comune, in quanto si tratterebbe di un cetaceo assai diffuso in natura il cui comportamento riproduttore sarebbe relativamente poco noto.

Ciò non toglierebbe che, riguardo a tale delimitazione, siano stati realizzati dal [OSCURATO:PERSONA] progressi sostanziali successivamente alla data del parere motivato e, poi, successivamente alla data della proposizione del presente ricorso. 56 Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] riconosce che, alla data della scadenza del termine per conformarsi al parere motivato, l’individuazione e la proposta da parte sua di un elenco contenente un solo sito quale potenziale ZSC, cioè il sito denominato «Skerries and Causeway», fossero insufficienti a garantire l’osservanza degli obblighi ad esso incombenti in base all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat» riguardo alla focena comune. [OSCURATO:PERSONA] riconosce, in questa misura, di non aver adempiuto – a tale data – neppure l’obbligo che l’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva gli imponeva, consistente nel contribuire alla costituzione della rete Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul suo territorio della focena comune. 57 Per contro, il [OSCURATO:PERSONA] contesta le critiche mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] relative all’approccio metodologico da esso praticato ai fini dell’individuazione e della proposta di siti.

Nondimeno, non occorrerebbe che la Corte si pronunci su tali questioni, tenuto conto del fatto che, come risulta dal punto precedente, tale Stato membro ha ammesso l’inadempimento quale contestatogli nel parere motivato.

Giudizio della Corte 58 Si deve ricordare che l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva «habitat» prevede la costituzione di una rete ecologica europea coerente di ZSC, denominata Natura 2000, composta da siti in cui si trovano tipi di habitat naturali che figurano all’allegato I di detta direttiva e habitat delle specie che figurano all’allegato II della medesima direttiva, come la focena comune, oggetto del presente ricorso. 59 L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva «habitat» impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di contribuire alla costituzione della rete Natura 2000 in funzione della rappresentazione, sui loro rispettivi territori, di tali tipi di habitat naturali e di tali habitat di specie, e di designare, a tale scopo, in conformità all’articolo 4 della direttiva suddetta e al termine della procedura da essa istituita, determinati siti quali ZSC. 60 La procedura di designazione dei siti quali ZSC, come prevista all’articolo 4 della direttiva «habitat», si svolge in quattro fasi, la prima delle quali consiste, in conformità al paragrafo 1 di tale articolo, nella redazione da parte di ciascuno Stato membro, in base ai criteri di selezione previsti all’allegato III di tale direttiva, di un elenco di siti che indicano i tipi di habitat naturali e le specie locali in essi ospitate, contemplati rispettivamente agli allegati I e II della stessa, e nella trasmissione di tale elenco alla [OSCURATO:PERSONA]. 61 Va osservato che gli elenchi di siti così proposti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri servono poi da base, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva «habitat», per la redazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un progetto di elenco dei SIC. 62 Al riguardo la Corte ha già più volte sottolineato che, per elaborare un progetto di elenco dei SIC idoneo a portare alla costituzione di una rete ecologica europea coerente di ZSC, la [OSCURATO:PERSONA] deve disporre di un inventario completo dei siti aventi, a livello nazionale, un interesse ecologico in linea con l’obiettivo della conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della fauna e della flora selvatiche, perseguito dalla direttiva «habitat» (v., in particolare, sentenze del 7 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA], C‑371/98 , EU:C:2000:600 , punto 22 , e dell’11 settembre 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑220/99 , EU:C:2001:434 , punto 31 ). 63 Del resto, solo in tal modo è possibile realizzare l’obiettivo contemplato dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva «habitat», cioè il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e seminaturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale, la quale può essere ubicata da una parte e dall’altra di una o più frontiere interne dell’Unione europea.

Infatti, dal combinato disposto dell’articolo 1, lettere e) e i), e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva suddetta emerge che lo stato di conservazione soddisfacente di un habitat naturale o di una specie dev’essere valutato con riferimento all’insieme del territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri sul quale si applica il Trattato (sentenza dell’11 settembre 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, C‑71/99 , EU:C:2001:433 , punto 28 ). 64 Nella specie, è pacifico che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, cioè il 16 dicembre 2014, il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto sul suo elenco, al fine di redigere l’elenco di siti menzionato nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat», soltanto un sito che ospitava la focena comune, cioè il sito «Skerries and Causeway». 65 Orbene, il [OSCURATO:PERSONA], nel suo controricorso, ammette che, a tale data, l’individuazione e la proposta di tale sito erano insufficienti a garantire l’osservanza dell’obbligo ad esso incombente, a termini di tale articolo 4, paragrafo 1, di redigere l’elenco dei siti che ospitano la focena comune, e a contribuire, così, alla costituzione della rete Natura 2000, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva. 66 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, presentato sufficienti elementi per dimostrare l’insufficienza dei siti che compaiono nell’elenco trasmesso dal [OSCURATO:PERSONA], va constatato che tale Stato membro, non avendo proposto e trasmesso nel termine stabilito, in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, nonché agli allegati II e III, della direttiva «habitat», un elenco che indichi un numero sufficiente di siti che ospitano la focena comune e non avendo, in tal misura, contribuito, in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, alla costituzione della rete Natura 2000 in funzione della rappresentazione, sul suo territorio, degli habitat di tale specie, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni.

Sulle spese 67 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo proposto e trasmesso nel termine stabilito, in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, nonché agli allegati II e III, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, un elenco che indichi un numero sufficiente di siti che ospitano la focena comune ( Phocoena phocoena ) e non avendo, in tal misura, contribuito, in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, alla costituzione della rete Natura 2000 in funzione della rappresentazione, sul suo territorio, degli habitat di tale specie, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CJ0669 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 18 ottobre 2018 ( *1 ) «Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 4, paragrafo 1 – Allegati II e III – Designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC) – Focena comune» Nella causa C‑669/16, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 23 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da J. Norris-Usher e C. Hermes, in qualità di agenti, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord , rappresentato da G. Brown, in qualità di agente, assistita da R. Palmer e M. Armitage, barristers, convenuto, LA CORTE (Sesta Sezione), composta da E. Regan, presidente della Quinta Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, C.G. Fernlund e S. Rodin (relatore), giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo designato siti per la protezione della focena comune ( Phocoena phocoena ), non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, e degli allegati II e III della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 ; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»), e che, in correlazione a ciò, non avendo contribuito alla costituzione della rete Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul suo territorio degli habitat di tale specie, non ha adempiuto neppure gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva. Contesto normativo 2 Scopo della direttiva «habitat», conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri al quale si applica il trattato. 3 L’articolo 1 della direttiva, che definisce le principali nozioni da essa utilizzate, così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per (…) g) Specie di interesse comunitario : le specie che nel territorio di cui all’articolo 2: i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell’area del paleartico occidentale, oppure ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure iv) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione. Queste specie figurano o potrebbero figurare nell’allegato II e/o IV o V. (…) j) Sito : un’area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata. k) Sito di importanza comunitaria : un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all’articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione. l) Zona speciale di conservazione : un sito di importanza comunitaria designato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato. (…)». 4 L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della citata direttiva dispone quanto segue: «1.   È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete “Natura 2000” comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a norma della direttiva 79/409/CEE [del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU 1979, L 103, pag. 1 )]. 2.   Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all’articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1». 5 Il procedimento per la designazione delle zone speciali di conservazione (in prosieguo: le «ZSC»), previsto dall’articolo 4 della direttiva «habitat», si articola in quattro fasi. 6 Riguardo, in primo luogo, all’individuazione dei siti e alla loro notifica alla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue: «In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. [OSCURATO:PERSONA] membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell’esito della sorveglianza di cui all’articolo 11. L’elenco viene trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall’applicazione dei criteri specificati nell’allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la procedura di cui all’articolo 21». 7 Allorché lo Stato membro interessato ha trasmesso l’elenco dei siti che indicano i tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e le specie locali di cui all’allegato II che vi si trovano, dall’articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma, della medesima direttiva risulta che la [OSCURATO:PERSONA] redige, in secondo luogo, a partire da tale elenco e concordemente con lo Stato membro interessato un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria (in prosieguo: i «SIC»). In terzo luogo, in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva in parola, l’elenco dei siti selezionati come SIC è fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la procedura di cui al successivo articolo 21. In quarto luogo, dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «habitat» risulta che lo Stato membro interessato, una volta iscritto un SIC in base a tale procedura, lo designa come ZSC. 8 L’allegato II della direttiva «habitat», che elenca le specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di ZSC, ha ad oggetto, in particolare, al punto a), intitolato «Animali», i «Vertebrati», tra i quali compare, nell’elenco della specie «Cetacei», la focena comune. 9 L’allegato III di tale direttiva è intitolato «Criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali [SIC] e designati quali [ZSC]». Sotto il titolo: «Fase 1: Valutazione a livello nazionale dell’importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell’allegato I e per ciascuna specie dell’allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)» figura un punto B che elenca nei seguenti termini i «Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all’allegato II»: «a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale. b) Grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino. c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all’area di ripartizione naturale della specie. d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione». 10 Tale parte dell’allegato III della direttiva in discorso include anche un punto C, il quale precisa che, in base ai criteri elencati al punto B, «gli [OSCURATO:PERSONA] membri classificano i siti che propongono sull’elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell’allegato I o II ad essi relativi». Procedimento precontenzioso 11 Nel corso del 2012, presso la [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata una denuncia dall’organizzazione non governativa [OSCURATO:PERSONA] UK riguardante, in particolare, la mancata designazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di ZSC per la focena comune. 12 A sostegno di tale denuncia, [OSCURATO:PERSONA] UK ha allegato un rapporto intitolato «Protezione della focena comune nei mari del [OSCURATO:PERSONA]», redatto da due esperti della specie interessata, i Proff. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «rapporto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»). Tale rapporto individuava sei siti per i quali si imponeva, sulla base dei dati scientifici disponibili, la designazione come ZSC per tale specie. Si trattava dei siti rispettivamente denominati «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]», «North & [OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]». Secondo tale rapporto, altri cinque siti potevano inoltre far parte della rete di ZSC, cioè i siti denominati «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», con estensione fino all’[OSCURATO:PERSONA], «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]» e «Skerries and Causeway», situato in [OSCURATO:PERSONA] del Nord. Il rapporto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conteneva progetti di formulari standard di dati per ognuno dei siti così individuati. 13 Nel mese di settembre 2012, il [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la focena comune era presente in 34 siti Natura 2000 da esso proposti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat», ma ha attribuito a tale specie solo la menzione «D» per il criterio della popolazione, il che significa che, dei 34 siti proposti, 33 non potevano essere presi in considerazione per tale specie a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva suddetta, al fine di costituire dei SIC e, poi, delle ZSC. Un solo sito del [OSCURATO:PERSONA] è stato considerato idoneo a soddisfare il criterio di popolazione «C», cioè il sito UK0030383 «Skerries and Causeway». 14 Il 25 ottobre 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente rivolto al governo del [OSCURATO:PERSONA] taluni quesiti nell’ambito del meccanismo EU Pilot. 15 [OSCURATO:PERSONA] ha ufficialmente risposto a tali quesiti, nell’ambito dello stesso meccanismo, il 17 dicembre 2012. 16 [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la proposta di un solo sito per la specie di cui trattasi fosse insufficiente, in particolare tenuto conto del rapporto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha inviato al [OSCURATO:PERSONA], il 21 giugno 2013, una lettera di diffida in cui lo censurava per non aver adempiuto l’obbligo di proporre siti per la focena comune, in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat». 17 [OSCURATO:PERSONA] ha risposto, con lettera del 19 agosto 2013, alla lettera di diffida contestando, in sostanza, che il rapporto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fornisse elementi di prova sufficienti a dimostrare che esistevano altri siti che meritassero di essere proposti sulla base delle informazioni scientifiche pertinenti disponibili. [OSCURATO:PERSONA] indicava, tuttavia, che stava proseguendo le sue indagini al riguardo al fine di proporre altri siti per la focena comune, in base all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat». 18 Poiché a tale titolo non venivano proposti altri siti, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato, il 17 ottobre 2014, un parere motivato al [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’articolo 258, primo comma, TFUE, contestandogli di non aver adempiuto l’obbligo di proporre, in conformità alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, un numero sufficiente di siti per la focena comune. 19 In tale parere motivato la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato, da una parte, che, alla data d’invio di quest’ultimo, l’unico sito proposto a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat» era il sito «Skerries and Causeway» e, dall’altra, che gli elementi di prova presentati nei progetti dei formulari standard dei dati, come integrati nel rapporto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituivano i «migliori elementi di prova disponibili» ai fini della designazione dei siti da proporre in base a detta disposizione. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre dichiarato che temeva che l’inadempimento di tale obbligo e, quindi, il mancato riconoscimento a tali siti della protezione che l’articolo 6 della direttiva avrebbe conferito loro comportassero, in concreto, tra l’altro, che le domande relative ai parchi eolici marini potessero avere buon fine indipendentemente dall’impatto delle medesime sulle popolazioni di focena comune. 20 Il termine per conformarsi al parere motivato scadeva il 16 dicembre 2014. 21 Nella sua risposta del 16 dicembre 2014, il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le misure adottate per individuare e proporre siti per la focena comune nonché un calendario indicativo per il compimento delle misure necessarie a tale scopo, ivi incluso indire una consultazione pubblica. 22 Il 29 gennaio 2015, ha avuto luogo a Bruxelles (Belgio) una riunione tra i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] e quelli del [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di esaminare più approfonditamente il seguito dato dal [OSCURATO:PERSONA] al parere motivato. In tale occasione, detto Stato membro ha presentato una carta delle zone selezionate ai fini di una potenziale consultazione pubblica. 23 Con messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2015, il [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] una copia del parere iniziale del suo organo consultivo di diritto pubblico, nonché un documento esplicativo che descriveva in che modo i criteri enunciati nella direttiva «habitat» trovassero applicazione nell’analisi iniziale. Tali documenti individuavano otto zone, selezionate ai fini di una potenziale consultazione pubblica, che erano ripartite su tre «unità di gestione» allo scopo di ottenere una «rete rappresentativa dei siti». 24 Il 19 gennaio 2016, il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA], il 3 dicembre 2015, una versione attualizzata del calendario che prevedeva un ritardo supplementare di almeno otto mesi, ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che era stata indetta una consultazione pubblica, con riferimento alla determinazione dei siti che sarebbe stato opportuno proporre per la focena comune, concernente cinque siti proposti in Inghilterra, nel Galles e in [OSCURATO:PERSONA] del Nord. 25 Il 23 marzo 2016, è stata indetta una consultazione pubblica distinta per un sito in Scozia. 26 Il 22 settembre 2016, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ufficialmente che la zona denominata «[OSCURATO:PERSONA] and Minches», situata nelle acque scozzesi, fosse considerata ZSC per la focena comune nella Scozia occidentale. 27 Il 23 dicembre 2016, la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che così il [OSCURATO:PERSONA] non avesse adottato le misure necessarie per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat», ha proposto il presente ricorso. Sul ricorso Sulla ricevibilità del ricorso 28 Con atto separato del 14 marzo 2017, il [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del presente ricorso ai sensi dell’articolo 151 del regolamento di procedura della Corte. 29 Con decisione del 26 settembre 2017, l’esame dell’eccezione d’irricevibilità è stato riunito all’esame del merito e il [OSCURATO:PERSONA] è stato invitato a depositare un controricorso. Argomenti delle parti 30 [OSCURATO:PERSONA] allega, in sostanza, che il ricorso è irricevibile in quanto le censure, come esposte nell’atto di ricorso, sono dirette contro misure da esso adottate soltanto dopo la scadenza del termine fissato per conformarsi al parere motivato, segnatamente contro la proposta, formulata da detto Stato membro il 22 settembre 2016, di creazione di una ZSC supplementare, denominata «[OSCURATO:PERSONA] and Minches», situata nelle acque scozzesi. 31 Inoltre, al suo punto 33, il ricorso menzionerebbe espressamente l’insufficienza dei «siti» proposti per le focene comuni, mentre il parere motivato sarebbe basato sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a proporre un solo sito destinato a diventare ZSC. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 57 e 58 del suo ricorso, contesterebbe al [OSCURATO:PERSONA] il fatto che la designazione del sito «[OSCURATO:PERSONA] and Minches» non sia stata sufficiente per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat». 32 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], per potergli contestare di non aver adempiuto gli obblighi ad esso derivanti dalla direttiva «habitat» proponendo il sito «[OSCURATO:PERSONA] and Minches» come potenziale ZSC, avrebbe dovuto avviare al riguardo un procedimento precontenzioso. 33 Il ricorso conterrebbe, quindi, in violazione dei principi derivanti dalla costante giurisprudenza della Corte al riguardo, censure nuove rispetto a quelle esposte nel parere motivato, sviluppate avverso misure nazionali adottate successivamente a quest’ultimo. 34 In tal contesto, pena pregiudicare garanzie essenziali di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri beneficerebbero in forza dell’articolo 258, primo comma, TFUE, il presente ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile, senza che occorra scendere nel merito della controversia. 35 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli elementi esposti nel suo ricorso concordano con le censure formulate nel parere motivato, in conformità ai requisiti dell’articolo 258 TFUE e ai principi fissati dalla giurisprudenza della Corte. L’eccezione di irricevibilità dovrebbe pertanto essere respinta. 36 Infatti, anzitutto, l’infrazione constatata nel parere motivato e quella constatata nel ricorso riguarderebbero, in sostanza, lo stesso inadempimento ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA], consistente nel non aver proposto un numero sufficiente di siti per la focena comune a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat» e, correlativamente, nell’inadempimento dell’obbligo di contribuire alla costituzione della rete Natura 2000. Il riferimento a diversi siti (plurale) nel ricorso servirebbe piuttosto a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] persiste nel non adempiere l’obbligo ad esso incombente di proporre un numero di siti sufficiente. Sarebbe quindi in tal contesto che occorrerebbe leggere l’insieme dell’atto di ricorso, incluso il suo punto 33. 37 [OSCURATO:PERSONA] afferma, poi, che dal ricorso risulta chiaramente come i riferimenti ai fatti e alle circostanze avvenuti dopo il 16 dicembre 2014 siano diretti soltanto a fornire alla Corte un contesto in fatto completo e a precisare, «per essere esaurienti», che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che l’infrazione sussistesse alla data del ricorso. 38 Infine, anche se la Corte dovesse valutare che la portata del ricorso superi quella delle censure formulate nel parere motivato, in quanto vi si fa riferimento a fatti e circostanze avvenuti successivamente al 16 dicembre 2014, ciò non condurrebbe comunque alla conclusione che il ricorso sia nel suo insieme irricevibile. Giudizio della Corte 39 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’oggetto di un ricorso per inadempimento, in applicazione dell’articolo 258 TFUE, è determinato dal parere motivato della [OSCURATO:PERSONA], cosicché il ricorso dev’essere basato sui medesimi motivi e mezzi di detto parere (sentenze dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, C‑171/08 , EU:C:2010:412 , punto 25 , e del 5 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Bulgaria, C‑488/15 , EU:C:2017:267 , punto 37 ). 40 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e i cambiamenti verificatisi successivamente non possono essere presi in considerazione dalla Corte (sentenze del 4 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑351/13 , non pubblicata, EU:C:2014:2150 , punto 20 , e del 5 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Bulgaria, C‑488/15 , EU:C:2017:267 , punto 40 ). 41 Nella specie, va constatato che tanto nel parere motivato quanto nel ricorso la [OSCURATO:PERSONA] contesta al [OSCURATO:PERSONA] di non aver adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat», non avendo designato siti per la protezione della specie focena comune e, di conseguenza, non avendo contribuito alla costituzione della rete Natura 2000. 42 Al riguardo, in primo luogo, nei limiti in cui si fa menzione nel ricorso dei «siti» proposti per la focena comune, va osservato che tale riferimento, al plurale, non fa che riflettere, essenzialmente, il dettato delle disposizioni in esame della direttiva «habitat». 43 In secondo luogo, se è pur vero ciò che il [OSCURATO:PERSONA] pone ugualmente in evidenza, vale a dire che nel parere motivato si trattava esclusivamente del sito «Skerries and Causeway», unico sito proposto anteriormente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, mentre, ai punti 57 e 58 dell’atto di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia sulla proposta del sito «[OSCURATO:PERSONA] and Minches», intervenuta, per giunta, in seguito alla scadenza di detto termine, dalla lettura di detti passi dell’atto di ricorso nel loro contesto risulta che il riferimento a tale ultimo sito è stato effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] soltanto allo scopo di essere esauriente e ad abundantiam, senza che essa abbia in tal modo ampliato l’oggetto della controversia come definito, in modo concordante, nelle conclusioni del parere motivato e del ricorso. 44 Ad ogni modo, in forza della giurisprudenza richiamata al punto 40 della presente sentenza, questa seconda proposta di sito non verrà presa in considerazione nell’ambito della valutazione, nella specie, da parte della Corte, dell’asserito inadempimento (v., per analogia, sentenza del 10 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑504/14 , EU:C:2016:847 , punto 69 ). 45 Ne consegue che il ricorso è ricevibile. Nel merito Argomenti delle parti 46 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 1, nonché degli allegati II e III, della direttiva «habitat», nei limiti in cui tali obblighi hanno ad oggetto la protezione della focena comune. 47 In conformità a tali disposizioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri il cui territorio include siti popolati dalla focena comune sarebbero stati tenuti a trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA], entro il 10 giugno 1995, un elenco di siti proposti per la protezione della specie. Vista la complessità della costituzione della rete Natura 2000 nell’ambiente marino, costituito da diverse ZSC, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe proposto ricorso fin dall’inizio contro gli [OSCURATO:PERSONA] membri che non avevano rispettato il termine suddetto. Tuttavia, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] [COM(2006) 216] del 22 maggio 2006, intitolata «Contenere la diminuzione della biodiversità all’orizzonte del 2010 e oltre – preservare i servizi ecosistemici per il benessere umano», avrebbe previsto che la rete Natura 2000 nell’ambiente marino fosse costituita entro e non oltre il 2012 e che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui si trovano focene comuni nella regione atlantica, fatta eccezione per il [OSCURATO:PERSONA], potessero individuare entro tale termine siti nelle loro acque marine. 48 Orbene, il [OSCURATO:PERSONA], alla data del 16 dicembre 2014, avrebbe proposto un solo sito per la focena comune, cioè il sito «Skerries and Causeway», il che sarebbe insufficiente a garantire il rispetto dell’obbligo di redigere un elenco esaustivo di siti, quale prescritto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat». E dato che l’inosservanza di questo obbligo avrebbe in effetti impedito la costituzione della rete Natura 2000 prevista all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe adempiuto neppure quest’ultimo obbligo. 49 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’insufficienza di un elenco che propone un solo sito deriva, in primo luogo, dal fatto che, secondo le informazioni di cui essa dispone sulla base dei rapporti previsti all’articolo 17 della direttiva «habitat», il 56% dell’area di ripartizione della specie interessata nella regione atlantica è situata nelle acque marine del [OSCURATO:PERSONA], mentre il sito proposto da tale Stato membro copre appena lo 0,1% dell’area suddetta. 50 In secondo luogo, il rapporto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe individuato sei siti che le informazioni pertinenti disponibili, alla data della pubblicazione del loro rapporto nel corso del 2012, avrebbero dovuto indurre il [OSCURATO:PERSONA] a proporre quali potenziali ZSC e altri cinque siti come idonei ad essere proposti per essere integrati nella rete di ZSC. 51 In terzo luogo, l’insufficienza di un elenco che contiene un solo sito per la focena comune nel [OSCURATO:PERSONA] sarebbe confermata da altre fonti, come le conclusioni del Seminario biogeografico marino Natura 2000 per la regione atlantica, che si è tenuto a Galway ([OSCURATO:PERSONA]) il 24 e il 25 marzo 2009, nonché il parere iniziale del [OSCURATO:PERSONA] (Comitato congiunto per la conservazione della natura), il quale individuerebbe otto siti potenziali per la focena comune nelle acque marine del [OSCURATO:PERSONA]. 52 In quarto luogo, altri [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero potuto designare siti per la focena comune ubicati nelle immediate vicinanze di un sito individuato nel rapporto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come meritevole di essere proposto per la designazione quale ZSC, ma il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe presentato alcuna proposta. 53 [OSCURATO:PERSONA] respinge l’argomento con cui il [OSCURATO:PERSONA] pone nuovamente in discussione la pertinenza e la fondatezza delle informazioni e degli elementi di prova su cui essa si basa, segnatamente il rapporto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe neppure far leva sulla complessità e le difficoltà connesse all’individuazione dei siti marini. Tale Stato membro, peraltro, più volte non avrebbe rispettato i propri calendari previsionali. 54 [OSCURATO:PERSONA] fa osservare, inoltre, che il sito supplementare che il [OSCURATO:PERSONA] ha designato a partire dal 16 dicembre 2014, cioè il sito «[OSCURATO:PERSONA] and Minches», è parimenti insufficiente per garantire il rispetto degli obblighi a norma della direttiva «habitat», dato che la superficie complessiva di tale sito e del sito «Skerries and Causeway» copre meno del 3% dell’area di ripartizione stimata della focena comune nella regione atlantica delle acque marine del [OSCURATO:PERSONA]. 55 Nel suo controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea anzitutto che l’individuazione delle potenziali ZSC adatte alla focena comune è un processo estremamente difficile, segnatamente a causa del fatto che la direttiva «habitat» richiede espressamente che i siti siano proposti come ZSC soltanto se possono essere «chiaramente delimitat[i]», che l’adeguatezza di un sito ai fini della sua individuazione come potenziale ZSC deve essere oggetto di rigorosa valutazione scientifica e che è imperativo evitare di utilizzare inutilmente risorse per siti che, con tutta evidenza, non contribuirebbero alla realizzazione degli obiettivi della direttiva «habitat» e della rete Natura 2000. La delimitazione di siti come potenziali ZSC risulterebbe particolarmente difficile nel caso della focena comune, in quanto si tratterebbe di un cetaceo assai diffuso in natura il cui comportamento riproduttore sarebbe relativamente poco noto. Ciò non toglierebbe che, riguardo a tale delimitazione, siano stati realizzati dal [OSCURATO:PERSONA] progressi sostanziali successivamente alla data del parere motivato e, poi, successivamente alla data della proposizione del presente ricorso. 56 Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] riconosce che, alla data della scadenza del termine per conformarsi al parere motivato, l’individuazione e la proposta da parte sua di un elenco contenente un solo sito quale potenziale ZSC, cioè il sito denominato «Skerries and Causeway», fossero insufficienti a garantire l’osservanza degli obblighi ad esso incombenti in base all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat» riguardo alla focena comune. [OSCURATO:PERSONA] riconosce, in questa misura, di non aver adempiuto – a tale data – neppure l’obbligo che l’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva gli imponeva, consistente nel contribuire alla costituzione della rete Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul suo territorio della focena comune. 57 Per contro, il [OSCURATO:PERSONA] contesta le critiche mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] relative all’approccio metodologico da esso praticato ai fini dell’individuazione e della proposta di siti. Nondimeno, non occorrerebbe che la Corte si pronunci su tali questioni, tenuto conto del fatto che, come risulta dal punto precedente, tale Stato membro ha ammesso l’inadempimento quale contestatogli nel parere motivato. Giudizio della Corte 58 Si deve ricordare che l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva «habitat» prevede la costituzione di una rete ecologica europea coerente di ZSC, denominata Natura 2000, composta da siti in cui si trovano tipi di habitat naturali che figurano all’allegato I di detta direttiva e habitat delle specie che figurano all’allegato II della medesima direttiva, come la focena comune, oggetto del presente ricorso. 59 L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva «habitat» impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di contribuire alla costituzione della rete Natura 2000 in funzione della rappresentazione, sui loro rispettivi territori, di tali tipi di habitat naturali e di tali habitat di specie, e di designare, a tale scopo, in conformità all’articolo 4 della direttiva suddetta e al termine della procedura da essa istituita, determinati siti quali ZSC. 60 La procedura di designazione dei siti quali ZSC, come prevista all’articolo 4 della direttiva «habitat», si svolge in quattro fasi, la prima delle quali consiste, in conformità al paragrafo 1 di tale articolo, nella redazione da parte di ciascuno Stato membro, in base ai criteri di selezione previsti all’allegato III di tale direttiva, di un elenco di siti che indicano i tipi di habitat naturali e le specie locali in essi ospitate, contemplati rispettivamente agli allegati I e II della stessa, e nella trasmissione di tale elenco alla [OSCURATO:PERSONA]. 61 Va osservato che gli elenchi di siti così proposti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri servono poi da base, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva «habitat», per la redazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un progetto di elenco dei SIC. 62 Al riguardo la Corte ha già più volte sottolineato che, per elaborare un progetto di elenco dei SIC idoneo a portare alla costituzione di una rete ecologica europea coerente di ZSC, la [OSCURATO:PERSONA] deve disporre di un inventario completo dei siti aventi, a livello nazionale, un interesse ecologico in linea con l’obiettivo della conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della fauna e della flora selvatiche, perseguito dalla direttiva «habitat» (v., in particolare, sentenze del 7 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA], C‑371/98 , EU:C:2000:600 , punto 22 , e dell’11 settembre 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑220/99 , EU:C:2001:434 , punto 31 ). 63 Del resto, solo in tal modo è possibile realizzare l’obiettivo contemplato dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva «habitat», cioè il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e seminaturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale, la quale può essere ubicata da una parte e dall’altra di una o più frontiere interne dell’Unione europea. Infatti, dal combinato disposto dell’articolo 1, lettere e) e i), e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva suddetta emerge che lo stato di conservazione soddisfacente di un habitat naturale o di una specie dev’essere valutato con riferimento all’insieme del territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri sul quale si applica il Trattato (sentenza dell’11 settembre 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, C‑71/99 , EU:C:2001:433 , punto 28 ). 64 Nella specie, è pacifico che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, cioè il 16 dicembre 2014, il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto sul suo elenco, al fine di redigere l’elenco di siti menzionato nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat», soltanto un sito che ospitava la focena comune, cioè il sito «Skerries and Causeway». 65 Orbene, il [OSCURATO:PERSONA], nel suo controricorso, ammette che, a tale data, l’individuazione e la proposta di tale sito erano insufficienti a garantire l’osservanza dell’obbligo ad esso incombente, a termini di tale articolo 4, paragrafo 1, di redigere l’elenco dei siti che ospitano la focena comune, e a contribuire, così, alla costituzione della rete Natura 2000, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva. 66 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, presentato sufficienti elementi per dimostrare l’insufficienza dei siti che compaiono nell’elenco trasmesso dal [OSCURATO:PERSONA], va constatato che tale Stato membro, non avendo proposto e trasmesso nel termine stabilito, in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, nonché agli allegati II e III, della direttiva «habitat», un elenco che indichi un numero sufficiente di siti che ospitano la focena comune e non avendo, in tal misura, contribuito, in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, alla costituzione della rete Natura 2000 in funzione della rappresentazione, sul suo territorio, degli habitat di tale specie, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni. Sulle spese 67 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo proposto e trasmesso nel termine stabilito, in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, nonché agli allegati II e III, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, un elenco che indichi un numero sufficiente di siti che ospitano la focena comune ( Phocoena phocoena ) e non avendo, in tal misura, contribuito, in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, alla costituzione della rete Natura 2000 in funzione della rappresentazione, sul suo territorio, degli habitat di tale specie, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris