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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 41836/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio Ritenuto in fatto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla sentenza n. 23872 del 17/07/2020 della I sezione di questa Corte, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali proposta ai sensi dell'art. 47

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 354 (I. ord. pen.)

2. Con il ricorso si denunciano vizi argomentativi e violazione di legge, lamentando il carattere meramente apparente della motivazione, che si sarebbe sottratta, secondo il ricorrente, al confronto con le acquisizioni probatorie che dimostravano, oltre all'ampio periodo di tempo trascorso dall'epoca dei fatti, l'evoluzione positiva della personalità del detenuto e la scomparsa del sodalizio criminoso, il cui capo era morto.

Considerato in diritto

1. Secondo quanto emerge dal certificato del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, acquisito d'ufficio, il Calabretta risulta essere stato messo in libertà per espiazione pena in data 06/03/2021.

Ciò posto, questa Corte ha già ritenuto che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione proposto dal condannato avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale quando, dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, lo stesso sia stato rimesso in libertà per l'avvenuta espiazione della pena (Sez. 5, n. 2552 del 11/12/2020 - dep. 21/01/2021, Leonardi, Rv. 280171, la quale in motivazione ha chiarito che non sussiste un interesse del condannato alla estinzione degli effetti penali della condanna, che consegue all'esito positivo dell'affidamento in prova e non all'ammissione a detta misura alternativa).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (v., di recente, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 - dep. 13/03/2018, Rezmuves, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 05/10/2021 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla sentenza n. 23872 del 17/07/2020 della I sezione di questa Corte, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali proposta ai sensi dell'art. 47 I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 354 (I. ord. pen.) 2. Con il ricorso si denunciano vizi argomentativi e violazione di legge, lamentando il carattere meramente apparente della motivazione, che si sarebbe sottratta, secondo il ricorrente, al confronto con le acquisizioni probatorie che dimostravano, oltre all'ampio periodo di tempo trascorso dall'epoca dei fatti, l'evoluzione positiva della personalità del detenuto e la scomparsa del sodalizio criminoso, il cui capo era morto. Considerato in diritto 1. Secondo quanto emerge dal certificato del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, acquisito d'ufficio, il Calabretta risulta essere stato messo in libertà per espiazione pena in data 06/03/2021. Ciò posto, questa Corte ha già ritenuto che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione proposto dal condannato avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale quando, dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, lo stesso sia stato rimesso in libertà per l'avvenuta espiazione della pena (Sez. 5, n. 2552 del 11/12/2020 - dep. 21/01/2021, Leonardi, Rv. 280171, la quale in motivazione ha chiarito che non sussiste un interesse del condannato alla estinzione degli effetti penali della condanna, che consegue all'esito positivo dell'affidamento in prova e non all'ammissione a detta misura alternativa). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (v., di recente, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 - dep. 13/03/2018, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 05/10/2021 Il Consigliere es