CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 00713/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19747/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26015/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della distanza temporale tra le condotte delittuose e delle estemporanee modalità di consumazione, e quindi di caratteristiche tali da fare premio sulla parziale identità dei titoli di reato e da rendere implausibile l’esistenza di un’anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa assertivi e generici argomenti in linea di mero fatto; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 713/2025 Roma, lì, 08/01/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]