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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 08186/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Con sentenza del 15 marzo 2023 la Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza del 28 febbraio 2020 del tribunale di Palermo riconoscendo all'appellante [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alla recidiva e riduce la pena applicata in relazione al reato ex art.t. 110 cod. pen. 73 DPR 309/90.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo il vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 73 del DPR 309/90 in quanto l'aggravante ex art. 99 comma 4 cod. pen. sarebbe stata riconosciuta ignorando gli indirizzi di legittimità, in quanto i giudici avrebbero tenuto conto di condotte illecite consumate nel lontano 2005 e nel 1999 così considerando solo il dato formale della sussistenza di precedenti penali a carico.

Pur trattandosi di fatti ben anteriori all'epoca del reato per cui si procede, del gennaio 2015, così che tale intervallo di tempo avrebbe escluso ogni giudizio di riprorevolezza maggiore del fatto qui giudicato.

Inoltre mancherebbe ogni concreto supporto alla tesi per cui le precedenti condanne avrebbero "giovato" all'imputato solo in termini di miglior organizzazione della propria attività illecita.

Si sarebbe omesso anche di considerare sul pigri° della eventuale sussistenza della recidiva, gli elementi positivi valorizzati per l'avvenuta' concessione delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che in tema di recidiva, la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell'imputato ai fini del riconoscimento della recidiva, è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti. (Sez. 4 - n. 14647 del 07/04/2021 Ud. (dep. 20/04/2021 ) Rv. 281018 - 01).

Nel caso in esame con assoluta coerenza da una parte è stato espresso un giudizio di maggior riprorevolezza del fatto alla luce di consistenti precedenti penali afferenti pur sempre il traffico di stupefacenti, così che il mero decorso del tempo da una parte non è di per sé necessariamente in grado di elidere un tale giudizio come sostenuto dalla difesa in una prospettiva - inammissibile in questa sede - di mera rivalutazione dei dati, dall'altra a ben vedere puo' assumere un peso aggravante a fronte della persistente inclinazione nel tempo a violare le medesime disposizioni incriminatrici.

Per cui la prospettazione difensiva non solo attiene al merito ma propone letture giuridiche, quali la rilevanza del tempo decorso tra i reati quale elemento di per sé dirimente in tema di recidiva e la contraddittorietà nascente dalla valorizzazione di dati per le attenuanti generiche e non per la predetta aggravante.

Consegue l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Con sentenza del 15 marzo 2023 la Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza del 28 febbraio 2020 del tribunale di Palermo riconoscendo all'appellante [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alla recidiva e riduce la pena applicata in relazione al reato ex art.t. 110 cod. pen. 73 DPR 309/90. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo il vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 73 del DPR 309/90 in quanto l'aggravante ex art. 99 comma 4 cod. pen. sarebbe stata riconosciuta ignorando gli indirizzi di legittimità, in quanto i giudici avrebbero tenuto conto di condotte illecite consumate nel lontano 2005 e nel 1999 così considerando solo il dato formale della sussistenza di precedenti penali a carico. Pur trattandosi di fatti ben anteriori all'epoca del reato per cui si procede, del gennaio 2015, così che tale intervallo di tempo avrebbe escluso ogni giudizio di riprorevolezza maggiore del fatto qui giudicato. Inoltre mancherebbe ogni concreto supporto alla tesi per cui le precedenti condanne avrebbero "giovato" all'imputato solo in termini di miglior organizzazione della propria attività illecita. Si sarebbe omesso anche di considerare sul pigri° della eventuale sussistenza della recidiva, gli elementi positivi valorizzati per l'avvenuta' concessione delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che in tema di recidiva, la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell'imputato ai fini del riconoscimento della recidiva, è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti. (Sez. 4 - n. 14647 del 07/04/2021 Ud. (dep. 20/04/2021 ) Rv. 281018 - 01). Nel caso in esame con assoluta coerenza da una parte è stato espresso un giudizio di maggior riprorevolezza del fatto alla luce di consistenti precedenti penali afferenti pur sempre il traffico di stupefacenti, così che il mero decorso del tempo da una parte non è di per sé necessariamente in grado di elidere un tale giudizio come sostenuto dalla difesa in una prospettiva - inammissibile in questa sede - di mera rivalutazione dei dati, dall'altra a ben vedere puo' assumere un peso aggravante a fronte della persistente inclinazione nel tempo a violare le medesime disposizioni incriminatrici. Per cui la prospettazione difensiva non solo attiene al merito ma propone letture giuridiche, quali la rilevanza del tempo decorso tra i reati quale elemento di per sé dirimente in tema di recidiva e la contraddittorietà nascente dalla valorizzazione di dati per le attenuanti generiche e non per la predetta aggravante. Consegue l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C s
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