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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18168/2026

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dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe n. 5575/2025 SIUS depositata in data 22 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di affidamento in provaterapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in espiazione della pena di anni quattro direclusione presso la Casa circondariale di Palermo (fine pena 19 giugno 2029) inflittagli consentenza del GUP di Palermo del 12 giugno 2025 (irrevocabile il 3 luglio 2025) per il delittodi detenzione illecita di stupefacenti, con l’aggravante dell’ingente quantità (circa 28 kg.).Il Tribunale, pur ritenendo in astratto ammissibile la domanda in ragione dei parametriedittali modulati per la tipologia di reato in espiazione, rientrante nel catalogo di cui all’art. 4-bis ord. pen. (pena infraquadriennale) e della certificazione SerD attestante la dipendenzada sostanza, per la cui risoluzione è stato ritenuto idoneo un programma ambulatoriale – haritenuto la domanda di affidamento in prova terapeutico non meritevole di accoglimento sullabase dei seguenti rilievi:- il ricorrente “ha mostrato un normale adattamento alla vita detentiva, senzaevidenziare peculiare indici di significativa maturazione personale, al di là della regolarecondotta inframuraria e della generica riconduzione della devianza al disturbo ditossicodipendenza per il quale mostra una altrettanto generica consapevolezza”;- “il detenuto, sul conto del quale non è dato sapere se sia seguito dal SerD internoall’istituto, intende intraprendere un programma di disintossicazione ambulatoriale,genericamente articolato mediante due accessi settimanali, senza che sia stata prospettatauna concreta opportunità lavorativo-risocializzante, da affiancare a detto percorso didisintossicazione”.In considerazione di quanto sopra, il Tribunale, “avuto particolare riguardo allaparticolare natura del reato e alle modalità concrete dell’azione delittuosa, implicante unasicura organizzazione di mezzi e risorse e riferimenti certi per lo smistamento dell’ingentequantitativo di sostanza, “ciò che lascia fondatamente dubitare che la spinta delittuosa siariconducibile ad una necessità di reperire denaro per far fronte ad un impellente bisogno disostanza”, ha ritenuto allo stato inidoneo il richiesto beneficio a garantire le finalità direcupero ad esso peculiari, nonché le esigenze di prevenzione speciale, “tenuto contodell’assoluta genericità del percorso riabilitativo oggi predisposto, che non sarebbe neppure‘supportato’ da un impegno di carattere lavorativo-risocializzante”.2.

Avverso il provvedimento in epigrafe propone ricorso per cassazione, per il tramitedel difensore di fiducia, il condannato affidato ad un unico promiscuo motivo in cui deduceerronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.Con riferimento alla rilevata gravità del reato posta in primo luogo a basedell’impugnato rigetto, si denuncia come il Tribunale non abbia compiuto alcuno sforzomotivazionale per spiegare in che modo la gravità del reato e i precedenti penali incidanonegativamente sulla richiesta terapeutica che, come diritto alla salute, deve avere una corsiapreferenziale rispetto alla pretesa punitiva dello Stato, posto che il beneficio richiesto, adifferenza dell’affidamento in prova ordinario, ha come obiettivo la riabilitazione delcondannato, tanto che la giurisprudenza di legittimità afferma che il suo rigetto non puòbasarsi apoditticamente sui precedenti penali e sulla gravità del reato commesso; d’altraparte i precedenti penali – nella specie – sono “risibili” e non denotano affatto unapropensione alla criminalità del condannato.Si deduce che l’equipe area penale dell’Uos SerD area 3, referente della Casacircondariale “Lorusso-Pagliarelli” di Palermo, ha accertato che il ricorrente è dipendente dasostanze stupefacenti, diagnosi eseguita secondo i criteri previsti dall’art. 1 d.l. n. 186 del1990, e che è affetto da epatite cronica e da altre patologie derivanti da una pregressatossicodipendenza endovena da eroina; per tali ragioni egli sta seguendo un complesso earticolato programma terapeutico presso l’UOS Serd ambulatorio di Palermo per il suorecupero, che è stato interrotto con l’arresto per il procedimento in parola (cfr. allegatiall’istanza).Si richiama la circostanza che il GIP di Palermo a seguito di questo articolatoprogramma terapeutico ha scarcerato il ricorrente concedendo gli arresti domiciliari proprioper consentirgli di proseguire il programma terapeutico interrotto con la sopravvenutadetenzione in carcere.Si rileva che il ricorrente, come da documentazione medica all’istanza, è soggetto acontinui ricoveri e deve recarsi continuamente presso i presidi ospedalieri per fareaccertamenti inerenti le problematiche di salute.Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si deduce che il programma è bencongegnato ed inattuabile all’interno del sistema carcerario: la motivazione opposta dalTribunale che rimanda alla mancata prospettazione lavorativa da affiancare al programma direcupero terapeutico è discriminatoria e in contrasto con l’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 18aprile 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché deduce censure generiche e meramente contestative,risolvendosi in una critica lessicale e rivalutativa al provvedimento impugnato senzaaggredirne specificamente la ratio decidendi.1.

Giova premettere che l’affidamento in prova in casi particolari (cd. terapeutico) infavore di persona tossicodipendente (o alcooldipendente) che abbia in corso un programmadi recupero, di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 (t.u. stup.), secondo i principi enunciatidalla Corte costituzionale, «pur inserendosi come species del genus dell’affidamento inprova già previsto dall’ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta […] differenziatadell’ordinamento penale conformata alla (e giustificata dalla) singolarità della situazione deisuoi destinatari, vale a dire le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti» (Corte cost. sent.n. 377 del 1997, che richiama anche la pregressa ord. n. 367 del 1995).Invero, come da ultimo ribadito da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 9757 del 20/01/2026,M., non mass. in motiv. § 2), mentre l’affidamento ordinario appare mirato alla rieducazionedel reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (art. 47 ord.pen.), l’affidamento in prova in casi speciali per ragioni terapeutiche (giustappunto cd.“terapeutico”) si fonda su autonomi requisiti che rivestono una duplice natura:a) uno è di carattere soggettivo, essendo rappresentato dall’accertato «stato ditossicodipendenza» (o di alcooldipendenza) del condannato ovvero di uso abituale disostanze stupefacenti (o alcoliche), nozioni sinonimiche espressive di un medesimo “statuspatologico” (Sez. 3, n. 24990 del 13/02/2018, Boncaldo, Rv. 273023-01) da inquadrarsi nellapiù generale categoria dei “disturbi da dipendenza e correlati all’uso di sostanze”, all’internodella quale esse vanno poi distinte per grado (Sez. 1, n. 14008 del 13/01/2016, Kalary, Rv.266619-01), sicché non ricorre tale condizione in caso di assunzione saltuaria che non dialuogo ad un consumo abituale o almeno continuativo (così Sez. 1, n. 317 del 5/11/2018, dep.2019, Denaro, Rv. 274411-01; conf.

Sez. 1, n. 3805 del 29/11/2023, dep. 2024, K., in motiv.§ 2.6 che pure esclude, ai fini della concessione della misura, colui che assuma lostupefacente secondo cadenze non atte a consolidare la relativa condizione di concretadipendenza; nel senso che non sussiste equipollenza tra l’uso abituale o continuativo disostanze stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza propriamente detto, v.

Sez. 2, n.24119 del 22/04/2021, B., Rv. 281625-01; Sez. 6, n. 54068 del 24/10/2018, Russo, Rv.274586-01; Sez. 4, n. 27575 del 10/05/2017, Blasi, Rv. 269974-01; Sez. 4, n. 39530 del14/07/2016, Bevilacqua, Rv. 267899-01).

Tale requisito soggettivo è richiesto – a pena diinammissibilità della domanda – e deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;b) l’altro requisito, di natura oggettiva, è costituito dai limiti edittali massimi dellasanzione complessivamente inflitta al soggetto, ovvero del residuo di maggiore pena dascontare e dalla mancata, pregressa concessione - per più di due volte - dell'affidamentostesso.Al ricorrere di queste pre-condizioni, l’Autorità giudiziaria deve svolgere una complessavalutazione, relativa al probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dalsoggetto interessato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti l’art. 115d.P.R. n. 309 del 1990, oppure con organismi privati, tenuto conto della pericolosità delcondannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimentosociale (Sez. 1, n. 33400 del 03/10/2025, F., non mass.; Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293-01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982-01; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158-01; Sez. 1, n. 33343 del04/04/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220029-01).A tal fine assume valore dirimente la valutazione dell’idoneità del programmaterapeutico-riabilitativo ai fini della sua risoluzione, con conseguente necessità di unacertificazione di idoneità avente la duplice finalità: da un lato, di consentire, al Tribunale disorveglianza la verifica dell’effettiva esistenza della struttura curativa esterna delegata adaccogliere il tossicodipendente (o alcoldipendente) in esecuzione alternativa di pena;dall’altro, di ostacolare la precostituzione dello stato fittizio di tossicodipendenza (oalcoldipendenza) quantomeno attraverso la garanzia che, attraverso un programma fittizio ocomunque non capace di condizionare il comportamento del tossicodipedente, il beneficio sitraduca in una sostanziale disapplicazione del diritto punitivo statale (così, da ultimo, Sez. 1,n. 9757 del 20/01/2026, cit., in motiv. § 2).La valutazione di idoneità del programma di recupero, nella struttura della misura,intesa come idoneità a combattere lo stato di dipendenza e quindi la pericolosità delsoggetto che da essa si assume derivare, affiancandosi, o sostituendo, nel caso diconcessione della misura della libertà, all’attività di osservazione “scientifica” dellapersonalità, costituisce l’elemento sul quale il Collegio giudicante deve fondare il giudizioprognostico, per la concessione dell’affidamento.Come pure assume altresì un rilievo preminente, pur nel generale scopo rieducativodella misura, la cura dello stato patologico e l’affrancazione dell’interessato dalla relativacondizione (Sez. 1, n. 12699 del 27/02/2025, S., non mass.; Sez. 1, n. 13452 del 3/3/2010,Silva, Rv. 246833-01, richiamata da Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, Angelucci, inmotiv. § 4).La conformazione normativa dell’istituto in disamina richiede, peraltro, la costanteverifica dell’effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotteviolatrici delle prescrizioni o illecite – compiute dal soggetto ammesso – possonocomportare, essenzialmente in rapporto alla prognosi favorevole originariamente formulata(Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, M., in motiv. § 1), la revocadella misura, istituto cheassume valenza sanzionatoria solo eventuale (così Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020,cit., § 5) e al di fuori di ogni automatismo.Costituisce principio ormai consolidato – che il Collegio intende ribadire – quellosecondo il quale è legittimo il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, della richiesta diaffidamento in prova al servizio sociale per ragioni terapeutiche qualora in motivazionevenga evidenziata l’astrattezza del programma di recupero a fronte della pericolosità socialedel richiedente, atteso che l’art. 94, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituitodall’art. 4-undecies legge 21 febbraio 2006, n. 49 impone al Tribunale di accogliere l’istanzasoltanto se il programma di recupero assicura anche la prevenzione del pericolo che ilprevenuto commetta altri reati (Sez. 1, n. 18517 del 10/05/2006, Trione, Rv. 233728-01; cfr.altresì Sez. 1, n. 15963 del 21/03/2013, P.G. in proc.

Inerte, Rv. 255690-01; conf.

Sez. 1, n.18517 del 10/05/2006, Rv. 233728-01)3.

Tanto premesso e ribadito, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo dellasuesposta ermeneusi applicando rettamente alla fattispecie concreta, in particolare,quest’ultimo principio sicché essa resiste alle censure – per lo più aspecifiche e per il restomeramente contestative – mosse con l’odierno ricorso, nella cui prima parte il ricorrente silimita ad aggredire la premessa da cui muove il rigetto (ossia i precedenti penali e la gravitàdel reato in espiazione) e non già la sua ratio decidenti, focalizzata sull’assoluta genericitàdel percorso riabilitativo predisposto, neppure “supportato” da un impegno di caratterelavorativo-risocializzante (pag. 3 ord. imp.).Il Tribunale, dopo aver accertato la sussistenza delle pre-condizioni per accedere alrichiesto beneficio, ritenendo la specifica domanda di affidamento terapeutico “in astrattoammissibile” (pag. seconda ord. imp.), ha motivatamente svolto, nel merito, quellaapprofondita valutazione richiesta dall’art. 94 t.u. stup. relativa al probabile conseguimentodelle finalità del programma e (solo) a tal fine tenuto conto (anche) della pericolosità delcondannato posta in rapporto all’astrattezza del programma di recupero proposto ai finidell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale.

È in questosenso va inteso – ed apprezzato, perché congruo – il riferimento ai precedenti penali e alcommesso reato per cui il ricorrente è in espiazione pena su cui si dirigono,inammissibilmente, la gran parte delle odierne doglianze (v. pagg. 2-4 ricorso); il che è inlinea con la giurisprudenza di questa Corte perché il Tribunale di sorveglianza in tanto puòaccogliere l’istanza di affidamento in prova terapeutico in quanto il programma di recupero,anche per le modalità con cui deve essere svolto, sia idoneo ad assicurare la prevenzionedel pericolo che il soggetto commetta ulteriori reati (così Sez. 1, n. 15963 del 21/03/2013,cit., in motiv. § 2; Sez. 1, n. 18517 del 10/05/2006, cit.).Nel caso di specie del tutto adeguata risulta la motivazione dell’ordinanza impugnatache, proprio sotto l’aspetto dell’evidenziata inadeguatezza (ed astrattezza) del programmaterapeutico proposto, ha fatto congruo riferimento, da un canto, al limitato tempo di verifica inambito carcerario del ricorrente, là dove non è dato comprendere se costui avesse o menoaderito a programma predisposto all’interno del SERD dell’istituto penitenziario, dall’altro,alla genericità del programma terapeutico fatto predisporre dall’esterno, tenuto conto anchedel grave reato alla base della pena da espiare (v. supra “ritenuto in fatto”) e ne ha purestigmatizzato le modalità in quanto prevede solo “due accessi settimanali senza che siastata prospettata alcuna concreta opportunità lavorativo-risocializzante da affiancare a dettopercorso di disintossicazione” (pag. seconda ord. imp.).Ad onta dei rilievi difensivi, meramente contestativi anche nell’ultima parte in cui sidolgono, del tutto genericamente, della pretesa “discriminatorietà” della motivazione,asseritamente in contrasto con la ratio dell’art. 94 t.u. stup. (pag. 5 ultimo cpv. ricorso), ilcompiuto riferimento operato dal Tribunale alla prospettata possibilità di affiancare alpercorso finalizzato alla disintossicazione l’opportunità lavorativa sta solo ad indicare econfermare la citata genericità del programma proposto, non tanto “lo svolgimentodell’attività lavorativa” ma – evenienza sintatticamente non sovrapponibile – “la prospettataconcreta opportunità lavorativa risocializzante” da affiancare al percorso di disintossicazione.4.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamentodell’ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendoelementi per ritenere che il ricorrente non versasse in copia nella determinazione della causadi inammissibilità.Esigenze di tutela dell’interessato, in relazione ai dati sensibili trattati, impongonol’oscuramento dei dati personali del ricorrente, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe n. 5575/2025 SIUS depositata in data 22 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di affidamento in provaterapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in espiazione della pena di anni quattro direclusione presso la Casa circondariale di Palermo (fine pena 19 giugno 2029) inflittagli consentenza del GUP di Palermo del 12 giugno 2025 (irrevocabile il 3 luglio 2025) per il delittodi detenzione illecita di stupefacenti, con l’aggravante dell’ingente quantità (circa 28 kg.).Il Tribunale, pur ritenendo in astratto ammissibile la domanda in ragione dei parametriedittali modulati per la tipologia di reato in espiazione, rientrante nel catalogo di cui all’art. 4-bis ord. pen. (pena infraquadriennale) e della certificazione SerD attestante la dipendenzada sostanza, per la cui risoluzione è stato ritenuto idoneo un programma ambulatoriale – haritenuto la domanda di affidamento in prova terapeutico non meritevole di accoglimento sullabase dei seguenti rilievi:- il ricorrente “ha mostrato un normale adattamento alla vita detentiva, senzaevidenziare peculiare indici di significativa maturazione personale, al di là della regolarecondotta inframuraria e della generica riconduzione della devianza al disturbo ditossicodipendenza per il quale mostra una altrettanto generica consapevolezza”;- “il detenuto, sul conto del quale non è dato sapere se sia seguito dal SerD internoall’istituto, intende intraprendere un programma di disintossicazione ambulatoriale,genericamente articolato mediante due accessi settimanali, senza che sia stata prospettatauna concreta opportunità lavorativo-risocializzante, da affiancare a detto percorso didisintossicazione”.In considerazione di quanto sopra, il Tribunale, “avuto particolare riguardo allaparticolare natura del reato e alle modalità concrete dell’azione delittuosa, implicante unasicura organizzazione di mezzi e risorse e riferimenti certi per lo smistamento dell’ingentequantitativo di sostanza, “ciò che lascia fondatamente dubitare che la spinta delittuosa siariconducibile ad una necessità di reperire denaro per far fronte ad un impellente bisogno disostanza”, ha ritenuto allo stato inidoneo il richiesto beneficio a garantire le finalità direcupero ad esso peculiari, nonché le esigenze di prevenzione speciale, “tenuto contodell’assoluta genericità del percorso riabilitativo oggi predisposto, che non sarebbe neppure‘supportato’ da un impegno di carattere lavorativo-risocializzante”.2. Avverso il provvedimento in epigrafe propone ricorso per cassazione, per il tramitedel difensore di fiducia, il condannato affidato ad un unico promiscuo motivo in cui deduceerronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.Con riferimento alla rilevata gravità del reato posta in primo luogo a basedell’impugnato rigetto, si denuncia come il Tribunale non abbia compiuto alcuno sforzomotivazionale per spiegare in che modo la gravità del reato e i precedenti penali incidanonegativamente sulla richiesta terapeutica che, come diritto alla salute, deve avere una corsiapreferenziale rispetto alla pretesa punitiva dello Stato, posto che il beneficio richiesto, adifferenza dell’affidamento in prova ordinario, ha come obiettivo la riabilitazione delcondannato, tanto che la giurisprudenza di legittimità afferma che il suo rigetto non puòbasarsi apoditticamente sui precedenti penali e sulla gravità del reato commesso; d’altraparte i precedenti penali – nella specie – sono “risibili” e non denotano affatto unapropensione alla criminalità del condannato.Si deduce che l’equipe area penale dell’Uos SerD area 3, referente della Casacircondariale “Lorusso-Pagliarelli” di Palermo, ha accertato che il ricorrente è dipendente dasostanze stupefacenti, diagnosi eseguita secondo i criteri previsti dall’art. 1 d.l. n. 186 del1990, e che è affetto da epatite cronica e da altre patologie derivanti da una pregressatossicodipendenza endovena da eroina; per tali ragioni egli sta seguendo un complesso earticolato programma terapeutico presso l’UOS Serd ambulatorio di Palermo per il suorecupero, che è stato interrotto con l’arresto per il procedimento in parola (cfr. allegatiall’istanza).Si richiama la circostanza che il GIP di Palermo a seguito di questo articolatoprogramma terapeutico ha scarcerato il ricorrente concedendo gli arresti domiciliari proprioper consentirgli di proseguire il programma terapeutico interrotto con la sopravvenutadetenzione in carcere.Si rileva che il ricorrente, come da documentazione medica all’istanza, è soggetto acontinui ricoveri e deve recarsi continuamente presso i presidi ospedalieri per fareaccertamenti inerenti le problematiche di salute.Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si deduce che il programma è bencongegnato ed inattuabile all’interno del sistema carcerario: la motivazione opposta dalTribunale che rimanda alla mancata prospettazione lavorativa da affiancare al programma direcupero terapeutico è discriminatoria e in contrasto con l’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 18aprile 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché deduce censure generiche e meramente contestative,risolvendosi in una critica lessicale e rivalutativa al provvedimento impugnato senzaaggredirne specificamente la ratio decidendi.1. Giova premettere che l’affidamento in prova in casi particolari (cd. terapeutico) infavore di persona tossicodipendente (o alcooldipendente) che abbia in corso un programmadi recupero, di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 (t.u. stup.), secondo i principi enunciatidalla Corte costituzionale, «pur inserendosi come species del genus dell’affidamento inprova già previsto dall’ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta […] differenziatadell’ordinamento penale conformata alla (e giustificata dalla) singolarità della situazione deisuoi destinatari, vale a dire le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti» (Corte cost. sent.n. 377 del 1997, che richiama anche la pregressa ord. n. 367 del 1995).Invero, come da ultimo ribadito da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 9757 del 20/01/2026,M., non mass. in motiv. § 2), mentre l’affidamento ordinario appare mirato alla rieducazionedel reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (art. 47 ord.pen.), l’affidamento in prova in casi speciali per ragioni terapeutiche (giustappunto cd.“terapeutico”) si fonda su autonomi requisiti che rivestono una duplice natura:a) uno è di carattere soggettivo, essendo rappresentato dall’accertato «stato ditossicodipendenza» (o di alcooldipendenza) del condannato ovvero di uso abituale disostanze stupefacenti (o alcoliche), nozioni sinonimiche espressive di un medesimo “statuspatologico” (Sez. 3, n. 24990 del 13/02/2018, Boncaldo, Rv. 273023-01) da inquadrarsi nellapiù generale categoria dei “disturbi da dipendenza e correlati all’uso di sostanze”, all’internodella quale esse vanno poi distinte per grado (Sez. 1, n. 14008 del 13/01/2016, Kalary, Rv.266619-01), sicché non ricorre tale condizione in caso di assunzione saltuaria che non dialuogo ad un consumo abituale o almeno continuativo (così Sez. 1, n. 317 del 5/11/2018, dep.2019, Denaro, Rv. 274411-01; conf. Sez. 1, n. 3805 del 29/11/2023, dep. 2024, K., in motiv.§ 2.6 che pure esclude, ai fini della concessione della misura, colui che assuma lostupefacente secondo cadenze non atte a consolidare la relativa condizione di concretadipendenza; nel senso che non sussiste equipollenza tra l’uso abituale o continuativo disostanze stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza propriamente detto, v. Sez. 2, n.24119 del 22/04/2021, B., Rv. 281625-01; Sez. 6, n. 54068 del 24/10/2018, Russo, Rv.274586-01; Sez. 4, n. 27575 del 10/05/2017, Blasi, Rv. 269974-01; Sez. 4, n. 39530 del14/07/2016, Bevilacqua, Rv. 267899-01). Tale requisito soggettivo è richiesto – a pena diinammissibilità della domanda – e deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;b) l’altro requisito, di natura oggettiva, è costituito dai limiti edittali massimi dellasanzione complessivamente inflitta al soggetto, ovvero del residuo di maggiore pena dascontare e dalla mancata, pregressa concessione - per più di due volte - dell'affidamentostesso.Al ricorrere di queste pre-condizioni, l’Autorità giudiziaria deve svolgere una complessavalutazione, relativa al probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dalsoggetto interessato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti l’art. 115d.P.R. n. 309 del 1990, oppure con organismi privati, tenuto conto della pericolosità delcondannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimentosociale (Sez. 1, n. 33400 del 03/10/2025, F., non mass.; Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293-01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982-01; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158-01; Sez. 1, n. 33343 del04/04/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220029-01).A tal fine assume valore dirimente la valutazione dell’idoneità del programmaterapeutico-riabilitativo ai fini della sua risoluzione, con conseguente necessità di unacertificazione di idoneità avente la duplice finalità: da un lato, di consentire, al Tribunale disorveglianza la verifica dell’effettiva esistenza della struttura curativa esterna delegata adaccogliere il tossicodipendente (o alcoldipendente) in esecuzione alternativa di pena;dall’altro, di ostacolare la precostituzione dello stato fittizio di tossicodipendenza (oalcoldipendenza) quantomeno attraverso la garanzia che, attraverso un programma fittizio ocomunque non capace di condizionare il comportamento del tossicodipedente, il beneficio sitraduca in una sostanziale disapplicazione del diritto punitivo statale (così, da ultimo, Sez. 1,n. 9757 del 20/01/2026, cit., in motiv. § 2).La valutazione di idoneità del programma di recupero, nella struttura della misura,intesa come idoneità a combattere lo stato di dipendenza e quindi la pericolosità delsoggetto che da essa si assume derivare, affiancandosi, o sostituendo, nel caso diconcessione della misura della libertà, all’attività di osservazione “scientifica” dellapersonalità, costituisce l’elemento sul quale il Collegio giudicante deve fondare il giudizioprognostico, per la concessione dell’affidamento.Come pure assume altresì un rilievo preminente, pur nel generale scopo rieducativodella misura, la cura dello stato patologico e l’affrancazione dell’interessato dalla relativacondizione (Sez. 1, n. 12699 del 27/02/2025, S., non mass.; Sez. 1, n. 13452 del 3/3/2010,Silva, Rv. 246833-01, richiamata da Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, Angelucci, inmotiv. § 4).La conformazione normativa dell’istituto in disamina richiede, peraltro, la costanteverifica dell’effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotteviolatrici delle prescrizioni o illecite – compiute dal soggetto ammesso – possonocomportare, essenzialmente in rapporto alla prognosi favorevole originariamente formulata(Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, M., in motiv. § 1), la revocadella misura, istituto cheassume valenza sanzionatoria solo eventuale (così Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020,cit., § 5) e al di fuori di ogni automatismo.Costituisce principio ormai consolidato – che il Collegio intende ribadire – quellosecondo il quale è legittimo il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, della richiesta diaffidamento in prova al servizio sociale per ragioni terapeutiche qualora in motivazionevenga evidenziata l’astrattezza del programma di recupero a fronte della pericolosità socialedel richiedente, atteso che l’art. 94, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituitodall’art. 4-undecies legge 21 febbraio 2006, n. 49 impone al Tribunale di accogliere l’istanzasoltanto se il programma di recupero assicura anche la prevenzione del pericolo che ilprevenuto commetta altri reati (Sez. 1, n. 18517 del 10/05/2006, Trione, Rv. 233728-01; cfr.altresì Sez. 1, n. 15963 del 21/03/2013, P.G. in proc. Inerte, Rv. 255690-01; conf. Sez. 1, n.18517 del 10/05/2006, Rv. 233728-01)3. Tanto premesso e ribadito, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo dellasuesposta ermeneusi applicando rettamente alla fattispecie concreta, in particolare,quest’ultimo principio sicché essa resiste alle censure – per lo più aspecifiche e per il restomeramente contestative – mosse con l’odierno ricorso, nella cui prima parte il ricorrente silimita ad aggredire la premessa da cui muove il rigetto (ossia i precedenti penali e la gravitàdel reato in espiazione) e non già la sua ratio decidenti, focalizzata sull’assoluta genericitàdel percorso riabilitativo predisposto, neppure “supportato” da un impegno di caratterelavorativo-risocializzante (pag. 3 ord. imp.).Il Tribunale, dopo aver accertato la sussistenza delle pre-condizioni per accedere alrichiesto beneficio, ritenendo la specifica domanda di affidamento terapeutico “in astrattoammissibile” (pag. seconda ord. imp.), ha motivatamente svolto, nel merito, quellaapprofondita valutazione richiesta dall’art. 94 t.u. stup. relativa al probabile conseguimentodelle finalità del programma e (solo) a tal fine tenuto conto (anche) della pericolosità delcondannato posta in rapporto all’astrattezza del programma di recupero proposto ai finidell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale. È in questosenso va inteso – ed apprezzato, perché congruo – il riferimento ai precedenti penali e alcommesso reato per cui il ricorrente è in espiazione pena su cui si dirigono,inammissibilmente, la gran parte delle odierne doglianze (v. pagg. 2-4 ricorso); il che è inlinea con la giurisprudenza di questa Corte perché il Tribunale di sorveglianza in tanto puòaccogliere l’istanza di affidamento in prova terapeutico in quanto il programma di recupero,anche per le modalità con cui deve essere svolto, sia idoneo ad assicurare la prevenzionedel pericolo che il soggetto commetta ulteriori reati (così Sez. 1, n. 15963 del 21/03/2013,cit., in motiv. § 2; Sez. 1, n. 18517 del 10/05/2006, cit.).Nel caso di specie del tutto adeguata risulta la motivazione dell’ordinanza impugnatache, proprio sotto l’aspetto dell’evidenziata inadeguatezza (ed astrattezza) del programmaterapeutico proposto, ha fatto congruo riferimento, da un canto, al limitato tempo di verifica inambito carcerario del ricorrente, là dove non è dato comprendere se costui avesse o menoaderito a programma predisposto all’interno del SERD dell’istituto penitenziario, dall’altro,alla genericità del programma terapeutico fatto predisporre dall’esterno, tenuto conto anchedel grave reato alla base della pena da espiare (v. supra “ritenuto in fatto”) e ne ha purestigmatizzato le modalità in quanto prevede solo “due accessi settimanali senza che siastata prospettata alcuna concreta opportunità lavorativo-risocializzante da affiancare a dettopercorso di disintossicazione” (pag. seconda ord. imp.).Ad onta dei rilievi difensivi, meramente contestativi anche nell’ultima parte in cui sidolgono, del tutto genericamente, della pretesa “discriminatorietà” della motivazione,asseritamente in contrasto con la ratio dell’art. 94 t.u. stup. (pag. 5 ultimo cpv. ricorso), ilcompiuto riferimento operato dal Tribunale alla prospettata possibilità di affiancare alpercorso finalizzato alla disintossicazione l’opportunità lavorativa sta solo ad indicare econfermare la citata genericità del programma proposto, non tanto “lo svolgimentodell’attività lavorativa” ma – evenienza sintatticamente non sovrapponibile – “la prospettataconcreta opportunità lavorativa risocializzante” da affiancare al percorso di disintossicazione.4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamentodell’ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendoelementi per ritenere che il ricorrente non versasse in copia nella determinazione della causadi inammissibilità.Esigenze di tutela dell’interessato, in relazione ai dati sensibili trattati, impongonol’oscuramento dei dati personali del ricorrente, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 18168/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris