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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04193/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore , rappresentata e difesa d a ll ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente – A.D.E.R. – Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 583/ 2021 della Corte d ’ appello di Bologna depositata il 1° luglio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte d’appello diBologna ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo il gravame proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. avverso dieci cartelle esattoriali per debiti contributivi, sul rilievo che, depositata la sentenza di primo grado il 30 gennaio 2020, il termine per l’impugnazione scadesse il 2 ottobre 2020 pur computando la sospensione disposta per l’emergenza da covid-19, in quanto l’appello risultava depositato il 2 novembre 2020, risultando inapplicabile alla controversia la sospensione dei termini feriali;

2. avverso tale pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione a ffidato a d unico motiv o , cui resist ono l’I.

N .

P .

S . e l’A.D.E.R.con separati controricorsi;

3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

1. con l’unico motivo la società ricorrente deduc e , ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 202 0 ed erronea disapplicazione della sospensione feriale dei termini, atteso che gli atti impugnati rientravano nella fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2145 del 29 / 01 / 2021 , che ha ricompreso nei casi in cui interviene tale sospensione le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza– ingiunzione con oggetto violazioni delle disposizioni relative alle seguenti materie:- Materia di tutela di lavoro; - Materia di igiene sui luoghi di lavoro;- Materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro; - Materia di previdenza e assistenza obbligatoria (tra cui anche quelle relative alla formazione di ruoli esecutivi in materia previdenziale come nel caso di specie);

2. il motivo è infondato, posto che è pacifico che nella specie viene in rilievo un’ipotesi di opposizione a cartelle esattoriali per recupero di contributi previdenziali omessi e non già di opposizione ad ordinanza ingiunzione, sicché non ricorre la fattispecie per la quale le Sezioni Unite di questa Corte –la cui autorità è stata erroneamente invocata a sostegno del ricorso – hanno ritenuto applicabile la sospensione feriale dei termini, sospensione che, viceversa, non trova applicazione nelle controversie, come quella in esame, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell’omissione totale o parziale del pagamento dei contributi, considerato che l’inadempimento degli obblighi contributivi incide sul diritto del lavoratore all’integrità della sua posizione previdenziale e giustifica l’esigenza di una tutela differenziata rispetto alle altre opposizioni in materia lavoristica;

3. l’infondatezza del motivo, quale ragione più liquida, induce a ritenere assorbite le ulteriori questioni preliminari sollevata dalla difesa erariale;

4. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna – secondo la regola della so ccombenza – della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivoper ciascuno dei controricorrenti;5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi pe r ciascuna delle parti controricorrenti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di leggeper la difesa dell’I.N.PS. e delle spese prenotate a debito per la difesa erariale.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore , rappresentata e difesa d a ll ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente – A.D.E.R. – Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 583/ 2021 della Corte d ’ appello di Bologna depositata il 1° luglio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello diBologna ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo il gravame proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. avverso dieci cartelle esattoriali per debiti contributivi, sul rilievo che, depositata la sentenza di primo grado il 30 gennaio 2020, il termine per l’impugnazione scadesse il 2 ottobre 2020 pur computando la sospensione disposta per l’emergenza da covid-19, in quanto l’appello risultava depositato il 2 novembre 2020, risultando inapplicabile alla controversia la sospensione dei termini feriali; 2. avverso tale pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione a ffidato a d unico motiv o , cui resist ono l’I. N . P . S . e l’A.D.E.R.con separati controricorsi; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con l’unico motivo la società ricorrente deduc e , ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 202 0 ed erronea disapplicazione della sospensione feriale dei termini, atteso che gli atti impugnati rientravano nella fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2145 del 29 / 01 / 2021 , che ha ricompreso nei casi in cui interviene tale sospensione le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza– ingiunzione con oggetto violazioni delle disposizioni relative alle seguenti materie:- Materia di tutela di lavoro; - Materia di igiene sui luoghi di lavoro;- Materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro; - Materia di previdenza e assistenza obbligatoria (tra cui anche quelle relative alla formazione di ruoli esecutivi in materia previdenziale come nel caso di specie); 2. il motivo è infondato, posto che è pacifico che nella specie viene in rilievo un’ipotesi di opposizione a cartelle esattoriali per recupero di contributi previdenziali omessi e non già di opposizione ad ordinanza ingiunzione, sicché non ricorre la fattispecie per la quale le Sezioni Unite di questa Corte –la cui autorità è stata erroneamente invocata a sostegno del ricorso – hanno ritenuto applicabile la sospensione feriale dei termini, sospensione che, viceversa, non trova applicazione nelle controversie, come quella in esame, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell’omissione totale o parziale del pagamento dei contributi, considerato che l’inadempimento degli obblighi contributivi incide sul diritto del lavoratore all’integrità della sua posizione previdenziale e giustifica l’esigenza di una tutela differenziata rispetto alle altre opposizioni in materia lavoristica; 3. l’infondatezza del motivo, quale ragione più liquida, induce a ritenere assorbite le ulteriori questioni preliminari sollevata dalla difesa erariale; 4. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna – secondo la regola della so ccombenza – della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivoper ciascuno dei controricorrenti;5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi pe r ciascuna delle parti controricorrenti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di leggeper la difesa dell’I.N.PS. e delle spese prenotate a debito per la difesa erariale. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, s
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