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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25800/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; uditi i difensori: gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo CICINO hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 novembre 2021, il Tribunale di Cal:anzaro, investito ex art.309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede del 15,2.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso al medesimo contestata al capo 1 della provvisoria imputazione.

Condivideva il Tribunale l'impostazione accusatoria avallata dal Giudice per le indagini preliminari in ordine al riconoscimento e alla piena operatività della cosca di 'ndrangheta, quella di [OSCURATO:PERSONA] e territori limitrofi (che aveva già formato oggetto di numerosi, anche recenti, accertamenti giudiziali), organizzata attorno alla figura apicale di [OSCURATO:PERSONA], come era emerso nel corso delle indagini sulla base del contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia, degli accertamenti, delle acquisizioni documentali e dei servizi di osservazione svolti dalle Forze dell'Ordine, oltre che della raccolta di un ampio compendio intercettivo; con particolare riguardo alla posizione del Grano, riteneva che fossero molteplici gli indici rilevatori della partecipazione di questi al suddetto sodalizio: il ruolo di autista di [OSCURATO:PERSONA]; l'attivazione per il sostentamento economico degli affiliati detenuti; la conoscenza di informazioni riguardanti l'associazione stessa e l'avere favorito la trasmissione di missive da soggetti ristretti in carcere.

Condivideva, altresì, il Tribunale il giudizio in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento.

2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia del Grano, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione formulando tre distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa ha censurato la decisione impugnata per erronea applicazione del disposto di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., non essendosi il Tribunale di Catanzaro uniformato a quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza con la quale era stata annullata la precedente ordinanza, nonché per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al disposto di cui agli artt. 273, 292, comma 2, lett. c -bis, 309 cod. proc. pen. e 416-bis cod pen..

Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata avrebbe completamente disatteso le indicazioni date dalla Corte di cassazione nella pronuncia rescindente; in essa, infatti, non vi sarebbe traccia delle ragioni per le quali gli elementi a carico del Grano, già ritenuti nella decisione annullata insufficienti e inidonei a formulare un giudizio di gravità indiziaria, fossero, invece, da reputarsi tali; in particolare, quanto al ruolo di autista del Curcio, ritenuto uno degli indici rilevatori della partecipazione del Grano all'associazione mafiosa in questione, il Tribunale non avrebbe dato sufficiente risposta alle osservazioni contenute nella pronuncia rescindente, nonché a quelle svolte dalla difesa, che aveva evidenziato l'esiguità delle occasioni in cui il Curcio era stato a bordo dell'autovettura del Grano; inoltre, il Tribunale non avrebbe approfondito il contenuto della conversazione che, in data 21.12.2018, [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto con [OSCURATO:PERSONA] e non avrebbe neppure spiegato perché l'indicazione in detta conversazione del nome "Antoniceddu" dovesse essere riferita al ricorrente; anche il tema della presunta attivazione del Grano per il sostentamento economico degli affiliati detenuti non sarebbe stato sufficientemente scandagliato, come richiesto nella sentenza rescindente (nel corso della conversazione intercettata in data 8.1.2020 tra il Grano e [OSCURATO:PERSONA], il primo si era limitato a raccogliere il narrato del suo interlocutore); il Tribunale non avrebbe, altresì, indicato l'elemento indiziario da cui aveva tratto la considerazione che il Bruno, [OSCURATO:PERSONA] e il Grano si adoperassero per sostenere in qualsiasi forma le famiglie dei detenuti petilini, identificati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla conoscenza da parte del Grano delle informazioni riguardanti l'associazione - sempre secondo la difesa - la motivazione dell'ordinanza impugnata non si sarebbe discostata da quella censurata dalla Corte di cessazione; il Tribunale non avrebbe, infatti, spiegato perché aveva ritenuto che il Grano non si fosse limitato ad accompagnare il Curcio al presunto summit di [OSCURATO:PERSONA]; non avrebbe chiarito perché la partecipazione del Grano al matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] fosse elemento indiziante, così come fosse da ritenere tale il contenuto della conversazione intercettata con [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale quest'ultimo aveva affermato di essersi attivato per realizzare l'impianto idraulico presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; nel colloquio registrato tra il Manfreda e il Daniele il ricorrente sarebbe stato indicato come soggetto ormai fuori dal contesto a seguito dell'arresto del Curcio; l'ordinanza impugnata, infine, sarebbe illogica nella parte in cui ha ritenuto che la disponibilità di missive da parte del Grano fosse un indice rilevatore della sua affectio societatis.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. peri, e ha sostenuto che, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, il contegno posto in essere dal Grano non integrerebbe il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa per l'assenza di elementi indiziari dai quali desumere una interazione organica e sistematica dell'indagato con coloro i quali avrebbero fatto parte dell'organizzazione medesima; ha aggiunto che nell'intero periodo di interesse non sarebbe stato mai censito alcun contatto del ricorrente con altri presunti membri dell'associazione e che il Grano nell'arco di dieci mesi avrebbe avuto contatti isolati con il solo Curcio.2.3.

Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura di contenimento.

Ha, in proposito, osservato che l'ordinanza avrebbe unicamente fatto riferimento alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trascurando, però, il dato obiettivo che il Curcio è sottoposto a custodia cautelare in carcere dal dicembre del 2018 e cha da detto periodo non vi sarebbe stata da parte del Grano alcuna manifestazione di adesione al sodalizio di riferimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Quanto alla doglianza, contenuta nel primo motivo di ricorso, relativa alla violazione dell'articolo 627 cod. proc. pen., giova osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice di rinvio decide con g li stessi poteri che aveva il giudice della decisione annullata, limitatamente, peraltro, ai punti che hanno formato oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, e che, inoltre, non solo deve uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere statuizioni diverse e autonome rispetto a quelle devolutegli.

Il giudizio di rinvio non si identifica, quindi, nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la decisione annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione che lo ha disposto.

L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla pronunzia della Corte per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa deciso è assoluto e inderogabile.

Va, altresì, ricordato che l'organo di legittimità risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali, ovvero al compimento di una particolare indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini delle decisione; e che i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

In quest'ultima ipotesi, il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.

2. Tanto premesso, in linea generale, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro ha osservato il disposto di cui all'art. 627 cod. proc. pen. e si è attenuto ai superiori principi di diritto; i giudici del rinvio hanno, infatti, colmato le lacune motivazionali che la Corte di cassazione aveva rilevato in sede di annullamento della prima ordinanza, indicando specificamente gli indici rilevatori della partecipazione del Grano al sodalizio mafioso di che trattasi, consistenti nel rt...olo di autista di [OSCURATO:PERSONA], soggetto di vertice della cosca, nell'attivazione del ricorrente per il sostentamento economico agli affiliati detenuti, nella conoscenza di informazioni riguardanti l'associazione medesima e nell'avere favorito la trasmissione di missive da soggetti ristretti in carcere.

3. Con riguardo all'altra censura contenuta sempre nel primo motivo di ricorso, va ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito, spettando alla Corte di cassazione solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

4. Ebbene, il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Catanzaro non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto.

Il Tribunale nella valutazione effettuata ha operato un approfondito esame delle emergenze investigative e sulla base di esse ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, sussistenti a carico dell'indagato i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestatogli.

In particolare, ha analizzato, in un primo tempo, i singoli elementi indiziari e, poi, ne ha dato una lettura complessiva 5 t_>

5. A fronte di un argomentare assolutamente adeguato e congruo, le censure difensive non fanno emergere vizi rilevanti nel presente scrutinio di legittimità.

Intanto, l'ordinanza impugnata - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - ha messo in rilievo che il ruolo ricoperto dal Grano non era quello di semplice autista come si evinceva dal contenuto delle conversazioni captate, essendo l'indagato il punto di riferimento nel momento in cui tutti gli esponenti delle locali di 'ndrangheta della zona si stavano dirigendo verso [OSCURATO:PERSONA] per partecipare al programmato summit; ha, altresì, specificato che, in tale occasione, il Grano aveva ricevuto le telefonate di alcuni soggetti che volevano avere conferma del percorso da seguire per giungere sul luogo dell'incontro.

Ha aggiunto che l'analisi delle conversazioni intercettate aveva consentito di ritenere che il Grano non solo aveva accompagnato il Curcio e gli altri esponenti della cosca al summit in località [OSCURATO:PERSONA], ma aveva egli stesso preso parte allo stesso, tanto da commentare unitamente agli altri occupanti il veicolo anche l'umore degli altri esponenti della 'ndrangheta calabrese.

Anche la presenza del Grano al matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2018 è stata interpretata - con motivazione non manifestamente illogica - come una "sorta di preludio del successivo summit, tenuto conto che vi partecipavano già Amantea e Ierardi", oltre che significativa, unitamente alle altre emergenze, del ruolo di assoluta fiducia ricoperto dal Grano nel rapporto con il Curcio, come si desumeva - sempre secondo i giudici del Tribunale di Catanzaro - anche da una conversazione intercettata successivamente all'arresto del Curcio, nel corso della quale gli interlocutori definivano il Grano come un "bravo ragazzo" il cui ruolo era quello prevalentemente di autista del capo cosca, tanto che i due si chiedevano cosa potesse fare in quel momento, tenuto conto che il Curcio era stato arrestato.

Del tutto inconsistenti sono le censure relative all'interpretazione di alcune conversazioni intercettate (in particolare, di quelle indicate come dimostrative dell'attivamento da parte del Grano per il sostentamento economico agli affiliati detenuti), dovendosi rilevare al riguardo che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l' interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae, come nel caso di specie, al sindacato di legittimità (cfr., tra le tante, Sez.

U., n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715 - 01).

Parimenti inconsistente è la doglianza secondo cui il ricorrente sarebbe stato indicato, nel corso della conversazione tra il Manfreda e il Daniele, come soggetto ormai fuori dal contesto a seguito dell'arresto del Curcio, dovendosi replicare che - secondo l'id prelunque accidit - l'arresto del capo cosca non determina automaticamente il venir meno del vincolo associativo da parte dei sodali; peraltro, la censura difensiva trascura di prendere in considerazione il prosieguo del dialogo riportato nell'ordinanza impugnata e cioè che il Grano avrebbe fatto l'autista di [OSCURATO:PERSONA], non appena questi fosse uscito dal carcere.

Nessuna contraddizione logica è dato riscontrare nell'ultima parte della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale viene fatto riferimento al ritrovamento nell'abitazione del Grano di alcuni scritti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], avendo il Tribunale sottolineato che gli evidenziati rilievi difensivi in merito all'attribuibilità al Curcio di detti scritti non conducevano a inficiare il complesso indiziario a carico del ricorrente, dovendosi lo stesso essere valutato in modo unitario e non atomistico. 6.

Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso.

E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'art. 416-bis cod. pen. alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.

E neppure ricorre il dedotto vizio motivazionale, avendo il Tribunale di Catanzaro disatteso la prospettazione difensiva in merito alla riconducibilità della condotta posta in essere dal Grano sotto il paradigma del cd. concorso esterno nell'associazione mafiosa contestatagli.

Ha, al riguardo, osservato che gli elementi indiziari indicati erano chiari indici della intraneità e della stabile e organica compenetrazione del Grano nel tessuto organizzativo del sodalizio; che il ruolo del ricorrente, così come accertato, non era assimilabile a quella di un soggetto a cui il sodalizio si rivolge di tanto in tanto; che, al contrario, gli elementi raccolti avevano messo in rilievo il ruolo del Grano, che non era quello di semplice autista del capo clan, ma quello di un soggetto ben inserito nel medesimo che prende parte alla vita associativa.

Così argomentando, il Tribunale ha correttamente applicato i p rinci p i di diritto secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8.8.95 n. 332 Roma, 11 "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente perseguimento dei comini fini criminosi.

7. Quanto al terzo motivo di ricorso, osserva il Collegio che il Tribunale, nel ritenere sussistenti le esigenze cautelari, ha rilevato come, nel caso di specie, venisse in considerazione il disposto dell'art. 275, comma 3, cod. prcc. pen., che pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti.

Tale valutazione è stata adeguatamente svolta dal Tribunale di Catanzaro e resiste alle doglianze difensive con le quali vengono proposti profili di puro merito, nonché prospettati enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.

Con specifico riguardo a quest'ultimo aspetto, giova richiamare la pronuncia di questa Corte n. 4321 del 18/12/2020 (deo. 2021) Rv. 280452 - 01, secondo cui "la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo".

8. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà la trasmissione di copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; uditi i difensori: gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo CICINO hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 novembre 2021, il Tribunale di Cal:anzaro, investito ex art.309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede del 15,2.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso al medesimo contestata al capo 1 della provvisoria imputazione. Condivideva il Tribunale l'impostazione accusatoria avallata dal Giudice per le indagini preliminari in ordine al riconoscimento e alla piena operatività della cosca di 'ndrangheta, quella di [OSCURATO:PERSONA] e territori limitrofi (che aveva già formato oggetto di numerosi, anche recenti, accertamenti giudiziali), organizzata attorno alla figura apicale di [OSCURATO:PERSONA], come era emerso nel corso delle indagini sulla base del contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia, degli accertamenti, delle acquisizioni documentali e dei servizi di osservazione svolti dalle Forze dell'Ordine, oltre che della raccolta di un ampio compendio intercettivo; con particolare riguardo alla posizione del Grano, riteneva che fossero molteplici gli indici rilevatori della partecipazione di questi al suddetto sodalizio: il ruolo di autista di [OSCURATO:PERSONA]; l'attivazione per il sostentamento economico degli affiliati detenuti; la conoscenza di informazioni riguardanti l'associazione stessa e l'avere favorito la trasmissione di missive da soggetti ristretti in carcere. Condivideva, altresì, il Tribunale il giudizio in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento. 2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia del Grano, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha censurato la decisione impugnata per erronea applicazione del disposto di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., non essendosi il Tribunale di Catanzaro uniformato a quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza con la quale era stata annullata la precedente ordinanza, nonché per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al disposto di cui agli artt. 273, 292, comma 2, lett. c -bis, 309 cod. proc. pen. e 416-bis cod pen.. Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata avrebbe completamente disatteso le indicazioni date dalla Corte di cassazione nella pronuncia rescindente; in essa, infatti, non vi sarebbe traccia delle ragioni per le quali gli elementi a carico del Grano, già ritenuti nella decisione annullata insufficienti e inidonei a formulare un giudizio di gravità indiziaria, fossero, invece, da reputarsi tali; in particolare, quanto al ruolo di autista del Curcio, ritenuto uno degli indici rilevatori della partecipazione del Grano all'associazione mafiosa in questione, il Tribunale non avrebbe dato sufficiente risposta alle osservazioni contenute nella pronuncia rescindente, nonché a quelle svolte dalla difesa, che aveva evidenziato l'esiguità delle occasioni in cui il Curcio era stato a bordo dell'autovettura del Grano; inoltre, il Tribunale non avrebbe approfondito il contenuto della conversazione che, in data 21.12.2018, [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto con [OSCURATO:PERSONA] e non avrebbe neppure spiegato perché l'indicazione in detta conversazione del nome "Antoniceddu" dovesse essere riferita al ricorrente; anche il tema della presunta attivazione del Grano per il sostentamento economico degli affiliati detenuti non sarebbe stato sufficientemente scandagliato, come richiesto nella sentenza rescindente (nel corso della conversazione intercettata in data 8.1.2020 tra il Grano e [OSCURATO:PERSONA], il primo si era limitato a raccogliere il narrato del suo interlocutore); il Tribunale non avrebbe, altresì, indicato l'elemento indiziario da cui aveva tratto la considerazione che il Bruno, [OSCURATO:PERSONA] e il Grano si adoperassero per sostenere in qualsiasi forma le famiglie dei detenuti petilini, identificati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla conoscenza da parte del Grano delle informazioni riguardanti l'associazione - sempre secondo la difesa - la motivazione dell'ordinanza impugnata non si sarebbe discostata da quella censurata dalla Corte di cessazione; il Tribunale non avrebbe, infatti, spiegato perché aveva ritenuto che il Grano non si fosse limitato ad accompagnare il Curcio al presunto summit di [OSCURATO:PERSONA]; non avrebbe chiarito perché la partecipazione del Grano al matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] fosse elemento indiziante, così come fosse da ritenere tale il contenuto della conversazione intercettata con [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale quest'ultimo aveva affermato di essersi attivato per realizzare l'impianto idraulico presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; nel colloquio registrato tra il Manfreda e il Daniele il ricorrente sarebbe stato indicato come soggetto ormai fuori dal contesto a seguito dell'arresto del Curcio; l'ordinanza impugnata, infine, sarebbe illogica nella parte in cui ha ritenuto che la disponibilità di missive da parte del Grano fosse un indice rilevatore della sua affectio societatis. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. peri, e ha sostenuto che, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, il contegno posto in essere dal Grano non integrerebbe il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa per l'assenza di elementi indiziari dai quali desumere una interazione organica e sistematica dell'indagato con coloro i quali avrebbero fatto parte dell'organizzazione medesima; ha aggiunto che nell'intero periodo di interesse non sarebbe stato mai censito alcun contatto del ricorrente con altri presunti membri dell'associazione e che il Grano nell'arco di dieci mesi avrebbe avuto contatti isolati con il solo Curcio.2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura di contenimento. Ha, in proposito, osservato che l'ordinanza avrebbe unicamente fatto riferimento alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trascurando, però, il dato obiettivo che il Curcio è sottoposto a custodia cautelare in carcere dal dicembre del 2018 e cha da detto periodo non vi sarebbe stata da parte del Grano alcuna manifestazione di adesione al sodalizio di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Quanto alla doglianza, contenuta nel primo motivo di ricorso, relativa alla violazione dell'articolo 627 cod. proc. pen., giova osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice di rinvio decide con g li stessi poteri che aveva il giudice della decisione annullata, limitatamente, peraltro, ai punti che hanno formato oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, e che, inoltre, non solo deve uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere statuizioni diverse e autonome rispetto a quelle devolutegli. Il giudizio di rinvio non si identifica, quindi, nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la decisione annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione che lo ha disposto. L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla pronunzia della Corte per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa deciso è assoluto e inderogabile. Va, altresì, ricordato che l'organo di legittimità risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali, ovvero al compimento di una particolare indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini delle decisione; e che i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In quest'ultima ipotesi, il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. 2. Tanto premesso, in linea generale, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro ha osservato il disposto di cui all'art. 627 cod. proc. pen. e si è attenuto ai superiori principi di diritto; i giudici del rinvio hanno, infatti, colmato le lacune motivazionali che la Corte di cassazione aveva rilevato in sede di annullamento della prima ordinanza, indicando specificamente gli indici rilevatori della partecipazione del Grano al sodalizio mafioso di che trattasi, consistenti nel rt...olo di autista di [OSCURATO:PERSONA], soggetto di vertice della cosca, nell'attivazione del ricorrente per il sostentamento economico agli affiliati detenuti, nella conoscenza di informazioni riguardanti l'associazione medesima e nell'avere favorito la trasmissione di missive da soggetti ristretti in carcere. 3. Con riguardo all'altra censura contenuta sempre nel primo motivo di ricorso, va ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito, spettando alla Corte di cassazione solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 4. Ebbene, il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Catanzaro non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Il Tribunale nella valutazione effettuata ha operato un approfondito esame delle emergenze investigative e sulla base di esse ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, sussistenti a carico dell'indagato i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestatogli. In particolare, ha analizzato, in un primo tempo, i singoli elementi indiziari e, poi, ne ha dato una lettura complessiva 5 t_> 5. A fronte di un argomentare assolutamente adeguato e congruo, le censure difensive non fanno emergere vizi rilevanti nel presente scrutinio di legittimità. Intanto, l'ordinanza impugnata - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - ha messo in rilievo che il ruolo ricoperto dal Grano non era quello di semplice autista come si evinceva dal contenuto delle conversazioni captate, essendo l'indagato il punto di riferimento nel momento in cui tutti gli esponenti delle locali di 'ndrangheta della zona si stavano dirigendo verso [OSCURATO:PERSONA] per partecipare al programmato summit; ha, altresì, specificato che, in tale occasione, il Grano aveva ricevuto le telefonate di alcuni soggetti che volevano avere conferma del percorso da seguire per giungere sul luogo dell'incontro. Ha aggiunto che l'analisi delle conversazioni intercettate aveva consentito di ritenere che il Grano non solo aveva accompagnato il Curcio e gli altri esponenti della cosca al summit in località [OSCURATO:PERSONA], ma aveva egli stesso preso parte allo stesso, tanto da commentare unitamente agli altri occupanti il veicolo anche l'umore degli altri esponenti della 'ndrangheta calabrese. Anche la presenza del Grano al matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2018 è stata interpretata - con motivazione non manifestamente illogica - come una "sorta di preludio del successivo summit, tenuto conto che vi partecipavano già Amantea e Ierardi", oltre che significativa, unitamente alle altre emergenze, del ruolo di assoluta fiducia ricoperto dal Grano nel rapporto con il Curcio, come si desumeva - sempre secondo i giudici del Tribunale di Catanzaro - anche da una conversazione intercettata successivamente all'arresto del Curcio, nel corso della quale gli interlocutori definivano il Grano come un "bravo ragazzo" il cui ruolo era quello prevalentemente di autista del capo cosca, tanto che i due si chiedevano cosa potesse fare in quel momento, tenuto conto che il Curcio era stato arrestato. Del tutto inconsistenti sono le censure relative all'interpretazione di alcune conversazioni intercettate (in particolare, di quelle indicate come dimostrative dell'attivamento da parte del Grano per il sostentamento economico agli affiliati detenuti), dovendosi rilevare al riguardo che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l' interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae, come nel caso di specie, al sindacato di legittimità (cfr., tra le tante, Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715 - 01). Parimenti inconsistente è la doglianza secondo cui il ricorrente sarebbe stato indicato, nel corso della conversazione tra il Manfreda e il Daniele, come soggetto ormai fuori dal contesto a seguito dell'arresto del Curcio, dovendosi replicare che - secondo l'id prelunque accidit - l'arresto del capo cosca non determina automaticamente il venir meno del vincolo associativo da parte dei sodali; peraltro, la censura difensiva trascura di prendere in considerazione il prosieguo del dialogo riportato nell'ordinanza impugnata e cioè che il Grano avrebbe fatto l'autista di [OSCURATO:PERSONA], non appena questi fosse uscito dal carcere. Nessuna contraddizione logica è dato riscontrare nell'ultima parte della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale viene fatto riferimento al ritrovamento nell'abitazione del Grano di alcuni scritti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], avendo il Tribunale sottolineato che gli evidenziati rilievi difensivi in merito all'attribuibilità al Curcio di detti scritti non conducevano a inficiare il complesso indiziario a carico del ricorrente, dovendosi lo stesso essere valutato in modo unitario e non atomistico. 6. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso. E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'art. 416-bis cod. pen. alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. E neppure ricorre il dedotto vizio motivazionale, avendo il Tribunale di Catanzaro disatteso la prospettazione difensiva in merito alla riconducibilità della condotta posta in essere dal Grano sotto il paradigma del cd. concorso esterno nell'associazione mafiosa contestatagli. Ha, al riguardo, osservato che gli elementi indiziari indicati erano chiari indici della intraneità e della stabile e organica compenetrazione del Grano nel tessuto organizzativo del sodalizio; che il ruolo del ricorrente, così come accertato, non era assimilabile a quella di un soggetto a cui il sodalizio si rivolge di tanto in tanto; che, al contrario, gli elementi raccolti avevano messo in rilievo il ruolo del Grano, che non era quello di semplice autista del capo clan, ma quello di un soggetto ben inserito nel medesimo che prende parte alla vita associativa. Così argomentando, il Tribunale ha correttamente applicato i p rinci p i di diritto secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8.8.95 n. 332 Roma, 11 "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente perseguimento dei comini fini criminosi. 7. Quanto al terzo motivo di ricorso, osserva il Collegio che il Tribunale, nel ritenere sussistenti le esigenze cautelari, ha rilevato come, nel caso di specie, venisse in considerazione il disposto dell'art. 275, comma 3, cod. prcc. pen., che pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. Tale valutazione è stata adeguatamente svolta dal Tribunale di Catanzaro e resiste alle doglianze difensive con le quali vengono proposti profili di puro merito, nonché prospettati enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte. Con specifico riguardo a quest'ultimo aspetto, giova richiamare la pronuncia di questa Corte n. 4321 del 18/12/2020 (deo. 2021) Rv. 280452 - 01, secondo cui "la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo". 8. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà la trasmissione di copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a
Sentenza Cassazione n. 25800/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris