CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 13.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Alessandria aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del fatto di cui al capo 1) della rubrica riqualificato in termini di tentata estorsione e limitatamente all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e nel reato di cui all'art. 612 cod. pen. con esclusivo riferimento alla minaccia rivolta a [OSCURATO:PERSONA] nonché, infine, nel reato di cui all'art. 581 cod. pen. per le percosse inflitte a [OSCURATO:PERSONA]; lo aveva riconosciuto responsabile anche del reato di cui al capo 2) per cui, unificati i reati nel vincolo della continuazione, con le circostanze attenuanti generiche e la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., stimate complessivamente equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 1, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed Euro 400 di multa; il Tribunale aveva invece assolto l'imputato dal delitto ascrittogli al capo 3) perché il fatto non sussiste e dichiarato non doversi procedere con riguardo ai reati di cui ai capi 1 (riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art.393 cod. pen. quanto alle condotte in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per estinzione del reato per remissione della querela e per il delitto di cui capo 4) per intervenuta prescrizione; con altra sentenza, del 17.6.2019, il medesimo Tribunale di Alessandria aveva inoltre riconosciuto il ricorrente responsabile del delitto di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 800 di multa; 2. la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Alessandria del 17.4.2019 e del 17.6.2019, ha unificato i reati ritenuti da entrambe sotto il più grave di essi, che ha individuato nella estorsione del 23,.12.2013 contestata al capo 1) nel procedimento 4496/19, ed ha rideterminato la pena in complessivi anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed Euro 1.200 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando: 3.1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei delitti di estorsione nel delitto di cui all'art.393 cod. pen.: richiamati i termini distintivi tra il delitto di estorsione e quello di ragion fattasi, rileva che nel caso di specie le modalità della condotta minatoria non avrebbero mai consentito di ritenere il delitto di estorsione atteso che i rapporti tra l'imputato e le persone offese e la situazione pregressa avrebbero giustificato una ricostruzione difforme rispetto a quella operata dalla Corte di Appello di Torino; 3.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva: segnala che la Corte ha respinto la richiesta di esclusione della recidiva che ha confermato pur giudicandola equivalente alle attenuanti omettendo tuttavia di motivare circa i relativi presupposti; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva la genericità e la improprietà del primo motivo e la manifesta infondatezza del secondo motivo, alla luce della esaustiva motivazione che sorregge la decisione resa sul punto dalla Corte di Appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per essere articolato con motivi manifestamente infondati o non consentiti in questa sede. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato: in entrambi i procedimenti esitati nelle due sentenze del Tribunale di Alessandria oggetto del medesimo giudizio di appello, la difesa aveva articolato un motivo di impugnazione sulla qualificazione della condotta che aveva sostenuto poter ricondurre alla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex art. 393 cod. pen., piuttosto che a quella di estorsione. La Corte territoriale ha motivato, sul punto, in termini incensurabili avendo correttamente richiamato l'arresto delle SS.UU. "Filardo" ed il criterio distintivo ivi delineato tra le due fattispecie: i giudici del gravame di merito hanno affrontato le doglianze difensive in coerenza con tale orientamento ed il ricorso, invero, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha confermato la natura estorsiva delle condotte alla luce della assenza di prova circa l'esistenza, quantomeno putativa, del diritto che l'imputato avrebbe (pur mediante condotte violente) fatto valere. 2. Il secondo motivo è per un verso precluso e, per altro verso manifestamente infondato: ed in effetti, nell'appello proposto contro la sentenza del 17.4.2019 non era stata articolata alcuna censura sulla recidiva; un motivo sulla recidiva era stato invece articolato nei confronti della sentenza del 17.6.2019 sul quale, tuttavia, la Corte di appello ha motivato a pag. 14 della sentenza con argomentazioni di cui il ricorso non si è minimamente interessato e di cui non ha tenuto in alcun modo conto. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore dell