CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 16326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ordinario e terapeutico, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena. 2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., errata interpretazione dei fatti e loro travisamento in relazione agli artt. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e 94 I. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è generico e manifestamente infondato. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la decisione di rigetto delle istanze sulla base di osservazioni pianamente indicate nell'ordinanza, pervenendo a un giudizio che rappresenta ragionevole esercizio del potere discrezionale del giudice del merito circa l'inidoneità delle misure alternative alla rieducazione del condannato e a fronteggiare le esigenze di prevenzione. L'analisi del testo rivela che il giudizio negativo è connesso a valutazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili, perché il Tribunale di sorveglianza ha spiegato che, in precedenza, era stata concessa a [OSCURATO:PERSONA] la misura della detenzione domiciliare, ma costui non aveva dato prova di meritevolezza della misura, che era stata sospesa perché egli era stato scoperto in un comune diverso da quello di residenza, alla guida di un'autovettura sebbene sprovvisto di patente di guida. 1.2. A fronte di un percorso argomentativo così chiaro, il ricorrente non ha condotto una attività critica puntuale, ma ha svolto le sue doglianze in modo aspecifico, non centrando la logica della decisione. 1.3. Il Tribunale di sorveglianza ha rispettato il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio Prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404). 1.4. In definitiva, il Tribunale di sorveglianza non è incorso in alcun errore giuridico e lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata è immune da vizi logici manifesti. Il provvedimento, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16 dicembre 2021. IL CONSIGLIERE