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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 17104/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso perl’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;letta la memoria depositata dalla difesa della parte resistente, che ha concluso perla dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] parzialmente accolto la domanda di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Butkskhiridze, in relazione alla detenzione subìta in stato di custodia cautelare incarcere dal 26/09/2019 sino al 25/03/2020 e, in regime di arresti domiciliari, dal22/07/2020 al 27/07/2020 in forza di ordinanza emessa dal GIP presso il [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione del delitto di ricettazione, dalquale era stato assolto per insussistenza del fatto con sentenza della Corteterritoriale del 1° aprile 2021, divenuta definitiva.Il giudice della riparazione ha premesso che l’istante era stato sottopostoalla misura cautelare a seguito di un decreto di perquisizione disposto dalla Procuradella Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del rinvenimentodi alcuni beni presso l’abitazione del suddetto e, sulla base dell’ipotesi accusatoria,ritenuti provento di furto.Ha rilevato che, dagli atti del procedimento, non si rinvenivano condottedolose o gravemente colpose tenute dall’istante e tali da poter essere poste inrapporto sinergico con la detenzione sofferta.Ha premesso che: l’attività di indagine era stata effettuata a seguito di unfurto in abitazione e che, presso il domicilio del ricorrente, erano stati rinvenuti glioggetti preziosi ivi elencati, unitamente a strumenti di tipo artigianale, oltre a uncappello con visiera e quattro cartucce inesplose; che, in sede di interrogatorio digaranzia, l’istante aveva prodotto documentazione attestante l’acquisto di alcunigioielli e altra relativa all’attività lavorativa svolta dalla coniuge; che i benisequestrati presso l’abitazione dell’odierno ricorrente gli erano poi stati restituiti,in quanto non ricompresi tra quelli oggetto del furto in abitazione e, comunque,non riconosciuti come propri dal denunciante; ritenendo, sulla base di talielementi, non ravvisabile il predetto elemento ostativo rispetto al riconoscimentodell’indennizzo.In ordine alla determinazione dello stesso, ha stabilito l’importo sulla basedel criterio aritmetico (calcolando € 235,82 per ogni giorno trascorso in regime dicustodia in carcere ed € 117,91 per ogni giorno di applicazione degli arrestidomiciliari) e aggiungendo, in via equitativa, un amento del 20% collegatoall’ulteriore afflizione riconoscibile in relazione al pregiudizio rappresentato dalladetenzione in un paese straniero e dal distacco familiare, tanto in considerazionedel fatto che l’istante (durante tale periodo) aveva posto in atto un tentativo disuicidio, giungendo alla liquidazione finale di € 22.497,23.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministerodell’Economia e delle Finanze, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato,articolando due motivi di impugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – il vizio di mancante e/o contraddittoria motivazione, conconseguente violazione dell’art.314 cod.proc.pen., in relazione alla ritenutaassenza del presupposto ostativo del dolo o della colpa grave.Ha argomentato che la motivazione del giudice della riparazione si sarebbelimitata a utilizzare gli elementi valorizzati nella sentenza di assoluzione; nontenendo conto di altri decisivi fattori, quali la precedente condanna riportatadall’istante per tentato furto aggravato e minaccia a pubblico ufficiale, oltre adaltre condanne per i reati di falso materiale in certificato, guida in stato di ebbrezzae resistenza a pubblico ufficiale; precedenti valorizzati in sede di ordinanzaapplicativa della misura; ha esposto che, in sede di perquisizione, erano statirinvenuti numerosi oggetti preziosi, di cui l’indagato aveva giustificato laprovenienza solo parzialmente e che proprio la presenza di tali oggetti, in assenzadi plausibile e valida giustificazione, aveva creato la falsa apparenza della propriaresponsabilità per il reato di ricettazione; aggiungendo che, in sede diperquisizione, erano stati rinvenuti anche oggetti atto allo scasso alladisattivazione dei sistemi di allarme.Con il secondo motivo, in via subordinata, ha dedotto – ai sensi dell’art.606,comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – il vizio di mancanza e contraddittorietà dellamotivazione, con conseguente violazione dell’art.315 cod.proc.pen., in punto diquantificazione dell’indennizzo.Ha dedotto che non era da ritenere giustificato l’aumento del 20% operatodalla Corte in via equitativa, atteso che la liquidazione sulla base del criterioaritmetico doveva intendersi satisfattiva anche in ordine ai pregiudizi valutati insede di quantificazione finale; evidenziando, in ordine alla personalizzazione dellaquantificazione, che la stessa non poteva considerarsi spettante anche inconsiderazione del dato in forza del quale l’istante era già stato sottoposto aperiodi di detenzione con conseguente insussistenza del presupposto dellaparticolare afflittività; aggiungendo che la Corte non aveva adeguatamentemotivato in ordine alla causale di riduzione dell’indennizzo rappresentatadall’eventuale riconoscimento di uno stato di colpa lieve.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale haconcluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.La difesa del resistente ha depositato memoria, comprensiva di allegati,nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione,costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di uncomportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con doloo colpa grave (mentre il riconoscimento di una colpa qualificabile come lieveinfluisce sulla misura dell’indennizzo astrattamente riconoscibile; Sez. 4, n. 2198del 12/01/2022, Rv. 282569 - 01); elemento ostativo che, costituendo condizionedell'azione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essereaccertato d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte(Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, Rv. 280543 – 01), con conseguente onere dispecifica motivazione sul punto.3.

In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiustacarcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice dellacognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopicatrascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale(autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cuigiudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv.283411 - 01; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep.2015, Rv. 263197 - 01; Sez.4,n.34656 del 03/06/2010, Rv. 248074 - 01); in particolare, il giudice di merito, perstabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causacon dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi fattuali disponibili, al finedi stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale deltutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se talecondotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbiaingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsaapparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, n. 3359 del22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 – 01), con particolare riferimento allacommissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza,imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, n.27548 del 05/02/2019,Rv. 276458 - 01).Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arrestoespresso da Sez.

U, n.43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638 - 01,nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessariodistinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale,volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione daparte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, purdovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iterlogico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non sedeterminate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono postecome fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzionedell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha pienaed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già perrivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizionidell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresal'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base alquale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione puòrivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò alsolo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, n.3895del 14/12/2017, dep.2018, P., Rv. 271739 - 01; Sez.4, n.27397 del 10/06/2010- 01); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono staticonsiderati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze chequest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039- 01).4.

Dal complesso dei predetti principi, si evince che il giudice dellariparazione – pure dovendo effettuare una valutazione di rango diverso rispetto aquella compiuta dal giudice di merito – non può omettere il necessario confrontocon le argomentazioni poste alla base della sentenza di assoluzione nonché con ilcomplesso degli atti valorizzati nell’ambito del giudizio di cognizione, oltre a dovereffettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni espostenella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare (Sez. 3, n.36336 del 19/06/2019, Rv. 277662 – 01).5.

Deve quindi ritenersi che il giudice della riparazione non abbia fatto uncomplessivo buon governo dei predetti principi, con particolare riferimento a quellodell’onere di adeguata motivazione sul presupposto ostativo del dolo o della colpagrave in rapporto agli elementi emersi nel corso del giudizio di cognizione.Difatti, sulla base della stessa motivazione del provvedimento impugnato,emerge che – presso l’abitazione dell’istante – sono stati rinvenuti numerosioggetti preziosi, in ordine ai quali risulta che l’indagato avesse prodotto due solicertificati di garanzia e uno scontrino di € 98,00; senza, d’altra parte, che la Corteterritoriale abbia specificamente motivato in ordine alla compatibilità tra il valoredi tali oggetti e il reddito del nucleo familiare dell’indagato (che, in sede diinterrogatorio di garanzia, aveva dichiarato che i beni fossero di proprietà dellamoglie e della figlia, depositando documentazione in ordine all’attività lavorativasvolta dalla coniuge).Mentre, come evidenziato dal Ministero ricorrente, presso la stessaabitazione erano stati rinvenuti gli strumenti elencati nel verbale di perquisizionee sequestro, tra cui figurava materiale univocamente destinabile allo scasso oltrea varie chiavi di accesso modificate o alterate.Sulla base di tali elementi, ne consegue che la Corte territoriale si èsottratta all’onere di adeguata motivazione sulla presenza di elementi, addebitabilialla condotta colposa dell’istante, tali da creare la falsa apparenza – sulla base diuna valutazione compiuta ex ante – della avvenuta consumazione di un illecitopenale, in considerazione del possesso di valori di cui non è stata giustificata laprovenienza e del rinvenimento del predetto materiale; elemento in relazione alquale la motivazione dell’ordinanza si è, di fatto e con considerazione del tuttotautologica, limitata a valorizzare il dato dell’estraneità dei predetti beni preziosirispetto al furto oggetto dell’originaria indagine e della loro restituzioneall’indagato, fattori da ritenere del tutto neutri ai fini della doverosa valutazione inpunto di sussistenza dell’elemento ostativo al riconoscimento dell’indennizzo.6.

A ciò dovendosi aggiungere, in relazione al secondo motivo di ricorso,che il giudice della riparazione ha omesso di valutare la predetta condotta anchein relazione all’eventuale sussistenza dell’elemento di riduzione dell’indennizzorappresentato dalla colpa lieve; ricordando a tale proposito e mutuando in concettisedimentati in ambito civilistico, che la colpa lieve si definisce come quellaconcretizzata da un errore non grossolano, ma comunque imputabile al soggettoperché contrario allo standard di comportamento che l’ordinamento richiede inmodo generale ai consociati (rimandando, tra le altre, all’elaborazionegiurisprudenziale attinente al disposto dell’art.2236 cod.civ. in tema diresponsabilità professionale).7.

I riscontrati vizi motivazionali (da ritenersi assorbenti in ordine al puntodi doglianza attinente alla determinazione dell’indennizzo) comportanol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata alla Corte di appello di ReggioCalabria, la quale dovrà quindi valutare gli elementi di fatto sopra indicati ai fini diuna riconsiderazione in ordine alla sussistenza del presupposto ostativo della colpagrave o, eventualmente, quali idonei a una riduzione dell’indennizzo per effetto dicondotta ritenuta imputabile a colpa lieve.Al giudice del rinvio va altresì demandata la regolamentazione delle spesefra le parti per questo giudizio di legittimità.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] cui demanda, altresì, la regolamentazione delle spese tra le partidel presente giudizio di legittimità.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso perl’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;letta la memoria depositata dalla difesa della parte resistente, che ha concluso perla dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] parzialmente accolto la domanda di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Butkskhiridze, in relazione alla detenzione subìta in stato di custodia cautelare incarcere dal 26/09/2019 sino al 25/03/2020 e, in regime di arresti domiciliari, dal22/07/2020 al 27/07/2020 in forza di ordinanza emessa dal GIP presso il [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione del delitto di ricettazione, dalquale era stato assolto per insussistenza del fatto con sentenza della Corteterritoriale del 1° aprile 2021, divenuta definitiva.Il giudice della riparazione ha premesso che l’istante era stato sottopostoalla misura cautelare a seguito di un decreto di perquisizione disposto dalla Procuradella Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del rinvenimentodi alcuni beni presso l’abitazione del suddetto e, sulla base dell’ipotesi accusatoria,ritenuti provento di furto.Ha rilevato che, dagli atti del procedimento, non si rinvenivano condottedolose o gravemente colpose tenute dall’istante e tali da poter essere poste inrapporto sinergico con la detenzione sofferta.Ha premesso che: l’attività di indagine era stata effettuata a seguito di unfurto in abitazione e che, presso il domicilio del ricorrente, erano stati rinvenuti glioggetti preziosi ivi elencati, unitamente a strumenti di tipo artigianale, oltre a uncappello con visiera e quattro cartucce inesplose; che, in sede di interrogatorio digaranzia, l’istante aveva prodotto documentazione attestante l’acquisto di alcunigioielli e altra relativa all’attività lavorativa svolta dalla coniuge; che i benisequestrati presso l’abitazione dell’odierno ricorrente gli erano poi stati restituiti,in quanto non ricompresi tra quelli oggetto del furto in abitazione e, comunque,non riconosciuti come propri dal denunciante; ritenendo, sulla base di talielementi, non ravvisabile il predetto elemento ostativo rispetto al riconoscimentodell’indennizzo.In ordine alla determinazione dello stesso, ha stabilito l’importo sulla basedel criterio aritmetico (calcolando € 235,82 per ogni giorno trascorso in regime dicustodia in carcere ed € 117,91 per ogni giorno di applicazione degli arrestidomiciliari) e aggiungendo, in via equitativa, un amento del 20% collegatoall’ulteriore afflizione riconoscibile in relazione al pregiudizio rappresentato dalladetenzione in un paese straniero e dal distacco familiare, tanto in considerazionedel fatto che l’istante (durante tale periodo) aveva posto in atto un tentativo disuicidio, giungendo alla liquidazione finale di € 22.497,23.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministerodell’Economia e delle Finanze, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato,articolando due motivi di impugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – il vizio di mancante e/o contraddittoria motivazione, conconseguente violazione dell’art.314 cod.proc.pen., in relazione alla ritenutaassenza del presupposto ostativo del dolo o della colpa grave.Ha argomentato che la motivazione del giudice della riparazione si sarebbelimitata a utilizzare gli elementi valorizzati nella sentenza di assoluzione; nontenendo conto di altri decisivi fattori, quali la precedente condanna riportatadall’istante per tentato furto aggravato e minaccia a pubblico ufficiale, oltre adaltre condanne per i reati di falso materiale in certificato, guida in stato di ebbrezzae resistenza a pubblico ufficiale; precedenti valorizzati in sede di ordinanzaapplicativa della misura; ha esposto che, in sede di perquisizione, erano statirinvenuti numerosi oggetti preziosi, di cui l’indagato aveva giustificato laprovenienza solo parzialmente e che proprio la presenza di tali oggetti, in assenzadi plausibile e valida giustificazione, aveva creato la falsa apparenza della propriaresponsabilità per il reato di ricettazione; aggiungendo che, in sede diperquisizione, erano stati rinvenuti anche oggetti atto allo scasso alladisattivazione dei sistemi di allarme.Con il secondo motivo, in via subordinata, ha dedotto – ai sensi dell’art.606,comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – il vizio di mancanza e contraddittorietà dellamotivazione, con conseguente violazione dell’art.315 cod.proc.pen., in punto diquantificazione dell’indennizzo.Ha dedotto che non era da ritenere giustificato l’aumento del 20% operatodalla Corte in via equitativa, atteso che la liquidazione sulla base del criterioaritmetico doveva intendersi satisfattiva anche in ordine ai pregiudizi valutati insede di quantificazione finale; evidenziando, in ordine alla personalizzazione dellaquantificazione, che la stessa non poteva considerarsi spettante anche inconsiderazione del dato in forza del quale l’istante era già stato sottoposto aperiodi di detenzione con conseguente insussistenza del presupposto dellaparticolare afflittività; aggiungendo che la Corte non aveva adeguatamentemotivato in ordine alla causale di riduzione dell’indennizzo rappresentatadall’eventuale riconoscimento di uno stato di colpa lieve.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale haconcluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.La difesa del resistente ha depositato memoria, comprensiva di allegati,nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione,costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di uncomportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con doloo colpa grave (mentre il riconoscimento di una colpa qualificabile come lieveinfluisce sulla misura dell’indennizzo astrattamente riconoscibile; Sez. 4, n. 2198del 12/01/2022, Rv. 282569 - 01); elemento ostativo che, costituendo condizionedell'azione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essereaccertato d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte(Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, Rv. 280543 – 01), con conseguente onere dispecifica motivazione sul punto.3. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiustacarcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice dellacognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopicatrascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale(autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cuigiudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv.283411 - 01; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep.2015, Rv. 263197 - 01; Sez.4,n.34656 del 03/06/2010, Rv. 248074 - 01); in particolare, il giudice di merito, perstabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causacon dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi fattuali disponibili, al finedi stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale deltutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se talecondotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbiaingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsaapparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, n. 3359 del22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 – 01), con particolare riferimento allacommissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza,imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, n.27548 del 05/02/2019,Rv. 276458 - 01).Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arrestoespresso da Sez. U, n.43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638 - 01,nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessariodistinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale,volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione daparte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, purdovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iterlogico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non sedeterminate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono postecome fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzionedell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha pienaed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già perrivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizionidell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresal'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base alquale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione puòrivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò alsolo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, n.3895del 14/12/2017, dep.2018, P., Rv. 271739 - 01; Sez.4, n.27397 del 10/06/2010- 01); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono staticonsiderati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze chequest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039- 01).4. Dal complesso dei predetti principi, si evince che il giudice dellariparazione – pure dovendo effettuare una valutazione di rango diverso rispetto aquella compiuta dal giudice di merito – non può omettere il necessario confrontocon le argomentazioni poste alla base della sentenza di assoluzione nonché con ilcomplesso degli atti valorizzati nell’ambito del giudizio di cognizione, oltre a dovereffettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni espostenella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare (Sez. 3, n.36336 del 19/06/2019, Rv. 277662 – 01).5. Deve quindi ritenersi che il giudice della riparazione non abbia fatto uncomplessivo buon governo dei predetti principi, con particolare riferimento a quellodell’onere di adeguata motivazione sul presupposto ostativo del dolo o della colpagrave in rapporto agli elementi emersi nel corso del giudizio di cognizione.Difatti, sulla base della stessa motivazione del provvedimento impugnato,emerge che – presso l’abitazione dell’istante – sono stati rinvenuti numerosioggetti preziosi, in ordine ai quali risulta che l’indagato avesse prodotto due solicertificati di garanzia e uno scontrino di € 98,00; senza, d’altra parte, che la Corteterritoriale abbia specificamente motivato in ordine alla compatibilità tra il valoredi tali oggetti e il reddito del nucleo familiare dell’indagato (che, in sede diinterrogatorio di garanzia, aveva dichiarato che i beni fossero di proprietà dellamoglie e della figlia, depositando documentazione in ordine all’attività lavorativasvolta dalla coniuge).Mentre, come evidenziato dal Ministero ricorrente, presso la stessaabitazione erano stati rinvenuti gli strumenti elencati nel verbale di perquisizionee sequestro, tra cui figurava materiale univocamente destinabile allo scasso oltrea varie chiavi di accesso modificate o alterate.Sulla base di tali elementi, ne consegue che la Corte territoriale si èsottratta all’onere di adeguata motivazione sulla presenza di elementi, addebitabilialla condotta colposa dell’istante, tali da creare la falsa apparenza – sulla base diuna valutazione compiuta ex ante – della avvenuta consumazione di un illecitopenale, in considerazione del possesso di valori di cui non è stata giustificata laprovenienza e del rinvenimento del predetto materiale; elemento in relazione alquale la motivazione dell’ordinanza si è, di fatto e con considerazione del tuttotautologica, limitata a valorizzare il dato dell’estraneità dei predetti beni preziosirispetto al furto oggetto dell’originaria indagine e della loro restituzioneall’indagato, fattori da ritenere del tutto neutri ai fini della doverosa valutazione inpunto di sussistenza dell’elemento ostativo al riconoscimento dell’indennizzo.6. A ciò dovendosi aggiungere, in relazione al secondo motivo di ricorso,che il giudice della riparazione ha omesso di valutare la predetta condotta anchein relazione all’eventuale sussistenza dell’elemento di riduzione dell’indennizzorappresentato dalla colpa lieve; ricordando a tale proposito e mutuando in concettisedimentati in ambito civilistico, che la colpa lieve si definisce come quellaconcretizzata da un errore non grossolano, ma comunque imputabile al soggettoperché contrario allo standard di comportamento che l’ordinamento richiede inmodo generale ai consociati (rimandando, tra le altre, all’elaborazionegiurisprudenziale attinente al disposto dell’art.2236 cod.civ. in tema diresponsabilità professionale).7. I riscontrati vizi motivazionali (da ritenersi assorbenti in ordine al puntodi doglianza attinente alla determinazione dell’indennizzo) comportanol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata alla Corte di appello di ReggioCalabria, la quale dovrà quindi valutare gli elementi di fatto sopra indicati ai fini diuna riconsiderazione in ordine alla sussistenza del presupposto ostativo della colpagrave o, eventualmente, quali idonei a una riduzione dell’indennizzo per effetto dicondotta ritenuta imputabile a colpa lieve.Al giudice del rinvio va altresì demandata la regolamentazione delle spesefra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] cui demanda, altresì, la regolamentazione delle spese tra le partidel presente giudizio di legittimità.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]