CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 33113/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria, sono del tutto generici e puramente "contestativi", perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e perché, omettendo di confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, non prospettano le ragioni di diritto che sorreggono le richieste; che, quanto in particolare all'istanza di integrazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., è consolidato principio di diritto che "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Sez. U.n.12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820) e che, di conseguenza, la relativa opzione rientra nel perimetro del libero convincimento del giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il consiglie e estens