CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 45436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale applicato ad [OSCURATO:PERSONA] a far data dall'inizio dell'esecuzione; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire rilievo a un fatto accaduto prima dell'applicazione della misura e che, per tale ragione, non avrebbe potuto essere posto a fondamento della revoca; Rilevato la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento all'ordinanza cautelare eseguita nei confronti del condannato per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso e alla circostanza che tale reato risulta commesso, in permanenza, dall'anno 2012, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che tali elementi, sconosciuti all'epoca dell'applicazione della misura alternativa, siano incompatibili con la stessa ab initio; sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento è adeguatamente motivato ed è conforme alla specifica giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, russo, Rv. 280095 - 01: «L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione»); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna deg ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis il 12/10/2023 [OSCURATO:PERSONA] i. o