CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 settembre 2000
Cassazione n. 04444/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che i ricorsi di Mazzanares e Tarantino sono manifestamente infondati perché nel contestare la argomentazione sulla base della quale, con esiti convergenti con quelli del Tribunale e sulla scorta di pertinenti massime di esperienza, ha ritenuto gli imputati (le condotte dei quali sono state costantane osservate dalla Polizia giudiziaria) responsabili del reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, non evidenziano manifeste illogicità nella sentenza impugnata; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'applicazione di una pena non coincidente con il minimo edittale evidenziando i precedenti penali, (prevalentemente per reati della stessa specie,) degli imputati e la quantità di droga da loro ceduta; ritenuto, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presf1ente