CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16721/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, quale consolidante e consolidata, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Barberini, n. 47 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza n. 7175/33/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 23 dicembre 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento l'Agenzia delle entrate rettificò la dichiarazione IRES presentata, per l'anno 2006, dalla società Dow Italia s.r.I., esercente le attività di produzione e commercializzazione di prodotti chimici, riprendendo a tassazione, tra l'altro, una plusvalenza di euro 18.127.000,00, non dichiarata, derivante della cessione del proprio ramo d'azienda alla consociata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Impugnato l'atto impositivo, la Commissione tributaria provinciale di Milano respinse il ricorso, ritenendo fondato l'operato dell'Ufficio. La contribuente impugnò la sentenza di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che respinse il gravame, così motivando: «quanto alla plusvalenza da cessione di ramo d'azienda, la decisione impugnata ha correttamente rilevato la preesistenza della documentazione esibita alla adesione ai fini della tassa di registro; documentazione della parte aderente non utilizzata in quella sede, con la conseguenza della impossibilità di utilizzarla per superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in sede di applicazione della tassa suddetta. Con riguardo al merito dell'attività accertatrice, pur nella riscontrata riproposizione nell'atto di appello di quanto contenuto nel ricorso introduttivo, deve ritenersi la legittimità della quantificazione della plusvalenza relativa alla cessione del ramo d'azienda in quanto effettuata con riferimento al valore definito in adesione con l'Ufficio per l'imposta di registro; e ciò alla luce delle decisioni della Suprema Corte, ex pluris, la 2599/14» 3. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione d'appello, con sei motivi. L'Agenzia delle entrate ha resistito mediante controricorso. In data 29 dicembre 2021 la controricorrente ha depositato nota dell'Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia - con la quale si evidenzia che il rilievo n. 2) dell'avviso di accertamento è stato oggetto di annullamento in autotutela. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ., facendo rilevare che l'Ufficio finanziario, con provvedimento di autotutela parziale, ha abbandonato il rilievo n. 2, disponendo l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento. Con nota di deposito ex art. 372 cod. proc. civ., ritualmente notificata alla controparte, ha prodotto copia del provvedimento di autotutela parziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, 52, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, 86 del t.u.i.r., 31 e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 24 Cost, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.», lamentando che la C.T.R. ha assunto erroneamente che i due procedimenti di accertamento - quello ai fini dell'imposta di registro e quello ai fini Ires - potessero essere considerati un unico procedimento, con la conseguenza che la documentazione non presentata nel primo e distinto procedimento (quello per l'imposta di registro) non potesse essere utilizzata nel giudizio di impugnazione contro l'accertamento emesso a conclusione dell'autonomo procedimento riguardante l'Ires. Nell'evidenziare che la diversità dei criteri di determinazione e quantificazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro e delle imposte dirette esclude sia ogni automatismo nella trasposizione dei valori da un comparto impositivo ad un altro, sia che elementi probatori utili alla determinazione del valore venale ai fini dell'imposta di registro assumano rilievo ai fini della determinazione e dell'accertamento dell'imponibile Ires, sostiene che la C.T.R., negando rilevanza alla documentazione probatoria depositata in giudizio per essere questa preesistente alla definizione in adesione del tributo di registro, non ha riconosciuto la diversità dei presupposti sui quali sono fondati i due tributi, in tal modo violando il disposto di cui all'art. 115 cod. proc. civ. e quello di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, che vieta l'utilizzo di documentazione probatoria a difesa del contribuente in sede giurisdizionale solo quando la medesima non sia stata prodotta in risposta ai questionari inviati. 2. Con il secondo motivo, censurando la decisione gravata per violazione del combinato disposto degli artt. 40 e 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sulla violazione del citato art. 39 ed ignorato la circostanza che già agli atti dell'amministrazione sussisteva la prova contraria a vincere la presunzione posta a base dell'accertamento. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 212 del 2000, per avere i giudici di appello ritenuto infondata l'eccezione di nullità dell'atto impositivo per violazione del contraddittorio preventivo, e sottolinea che una preventiva constatazione del rilievo avrebbe consentito il rituale deposito di osservazioni. 4. Con il quarto motivo, deducendo l'omessa motivazione sulla denunciata illegittimità delle sanzioni e violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, e 4 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non soddisfa l'onere motivazionale imposto al giudice. Precisa che la C.T.R. ha rigettato i denunciati vizi affermando che non ricorre una situazione di obiettiva incertezza normativa, ma tale statuizione è inconferente rispetto alle doglianze esposte con le quali era stato chiesto di annullare le sanzioni per carenza del requisito di colpevolezza. 5. Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata per omessa motivazione sull'eccepito difetto di motivazione del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria superiore al minimo edittale e della sanzione accessoria, nonché per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4 e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., evidenziando che la sentenza impugnata sul punto non soddisfa i requisiti motivazionali minimi, essendosi limitata a confermare l'aumento delle sanzioni irrogate per la loro asserita gravità in base ad un generico riferimento alle circostanze ed ai fatti indicati nell'atto impugnato, senza menzionarli, né descriverli. 6. Con il sesto motivo, rubricato: «violazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata nulla ha statuito sulla illegittimità dell'applicazione dell'aumento delle sanzioni per «recidiva», eccezione che era stata riproposta in grado di appello. Spiega, al riguardo, che la sentenza della C.T.R. erra sotto due profili: a) sotto un primo profilo, viola il citato art. 7 perché consente la maggiorazione in base alla cd. recidiva nonostante abbia definito l'unico avviso di accertamento ricevuto nel triennio precedente a quello per cui è causa, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997; b) sotto un secondo profilo, si pone in contrasto con l'art. 115 cod. proc. civ., che impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove non specificamente contestate dalle parti costituite, essendo pacifico che aveva definito l'avviso di accertamento relativo al 2005 con sanzioni ridotte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. 7. Non ricorrono i presupposti per l'esame nel merito dei motivi di ricorso formulati dalla contribuente. 7.1. Occorre premettere che con l'avviso di accertamento impugnato l'Ufficio finanziario aveva contestato alla società contribuente, per l'anno 2006, due rilievi e, segnatamente: 1) l'indeducibilità di costi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati, ai sensi dell'art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; 2) plusvalenza non .../ ).2 dichiarata derivante dalla cessione di ramo d'azienda, in violazione dell'art. 86, commi 1 e 2, del t.u.i.r. In difetto di impugnazione della decisione della C.T.R. sul primo rilievo, l'oggetto del contendere del presente giudizio risulta circoscritto al secondo rilievo dell'avviso di accertamento, concernente la contestazione della plusvalenza. 7.2. Nelle more del giudizio, come documentato mediante il deposito del relativo atto, l'Agenzia delle entrate Direzione regionale della Lombardia, con provvedimento prot. 2017/101203 del novembre 2017, ha comunicato che l'[OSCURATO:PERSONA] della medesima Direzione ha annullato in autotutela il rilievo n. 2) dell'avviso di accertamento IRES 2006 (plusvalenza non dichiarata in violazione dell'art. 86, commi 1 e 2, del t.u.i.r.), per il quale pende il presente giudizio. 7.3. Ciò constatato, va ribadito che «In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale anche su eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (Cass., sez. 5, 23/09/2011, n. 19533; Cass., sez. 6-5, 18/04/2017, n. 9753). In applicazione di tale principio la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere. Stante l'esito della controversia le spese processuali possono essere compensate. Non può farsi luogo al cd. raddoppio del contributo unificato. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, infatti, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la «ordinaria» dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso, avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass., sez. 2, 3/10/2018, n. 24081). P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio