CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 01232/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva condannato, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per i delitti, in concorso, di lesioni personali dolose aggravate dall'uso di un bastone e di un'accetta di cui ai capi a), b), di lesioni colpose di cui al capo d) e di lesioni lievi di cui al capo c), ha dichiarato estinti tutti i reati (commessi in data 10 gennaio 2010) per decorso della prescrizione ed ha confermato le statuizioni civili. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi 3. Con memoria in data 4 dicembre 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo, con il quale si contesta la violazione degli artt. 438 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 516, 521 e 522 cod. pen., è manifestamente infondato, perché, comunque congrua la valutazione della Corte territoriale secondo cui la modifica del capo c) - art. 4 I. n. 110 del 1975 - aveva apportato soltanto una specificazione e non un'immutazione del fatto contestato al capo b), è stata fatta corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di nuove contestazioni, la modifica di una delle imputazioni ex art. 516 cod. proc. pen. non determina, per l'imputato, il recupero della facoltà di richiedere il rito abbreviato per tutti i reati originariamente contestati e rispetto ai quali egli aveva già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativa richiesta, avendo egli facoltà di richiedere il rito alternativo per la sola imputazione oggetto di modifica. (Sez. 2, n. 28582 del 11/03/2015, Rv. 264562). 4.2. Il secondo motivo, con il quale si eccepisce l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, che avrebbero dovuto essere sussunti entro la cornice di incriminazione di cui all'art. 588 cod. pen., è manifestamente infondato e non consentito in questa sede, visto che denuncia un vizio di sussunzione non sulla base di un'erronea applicazione della legge penale ma di una diversa interpretazione delle risultanze delle prove. 5. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ste