CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per furto pluriaggravato di due imbarcazioni appartenenti, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il primo motivo di ricorso censura l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il furto dell'imbarcazione appartenente ad Allegra, ritenendola basata su una mera presunzione (la presenza dell'imputato in prossimità del luogo del fatto), mentre il secondo motivo si duole della mancata riqualificazione in furto tentato della sottrazione dell'imbarcazione di Brigandì, in quanto la sorveglianza della persona offesa ha impedito la piena e autonoma disponibilità del bene in capo all'imputato. Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché, lungi dal far leva sulla "presunzione" indicata dal ricorso, lo stesso risulta carente della necessaria correlazione tra le censure poste a fondamento dell'impugnazione e le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), che ha valorizzato le risultanze di cui ai tabulati del telefono in uso all'imputato (che, nelle ore del furto, lo collocano nel luogo di ormeggio e poi in quello di destinazione), la circostanza che le imbarcazioni furono rinvenute in un fondo messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] dal proprietario, il quale ha riferito di averlo visto guidare un'auto con un carrello che trasportava una barca. Considerato che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non devoluto con i motivi di appello e, comunque, confutato dal consolidato orientamento secondo cui il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura (o, come nel caso di specie, un'imbarcazione) munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero (Sez. 5, n. 42774 del 21/09/2016, Latri, Rv. 268471). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.