Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 5 marzo 2020
Corte di giustizia UE n. 1137/2020
ECLI:EU:C:2020:171
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0248_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020 – Commissione / Cipro (Raccolta e depurazione delle acque reflue urbane)
(causa C‑248/19) (
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)
«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4, 10 e 15 – Allegato I, punti A, B e D – Assenza di rete fognaria per le acque reflue urbane in taluni agglomerati – Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane – Costruzione e gestione degli impianti di trattamento – Controllo degli scarichi provenienti da tali impianti»
1.
Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Sottoposizione a un trattamento secondario delle acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie – Assenza – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 91/271, artt. 3, 4 e 10 e allegato I, punto B)
(v. punti 27, 31, 36‑39, 43)
2.
Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Garanzia che gli scarichi rispondano nel tempo ai requisiti di qualità che devono essere soddisfatti a partire dall’attivazione dell’impianto di trattamento – Assenza – Inadempimento
(Direttiva del Consiglio 91/271, art. 15, § 1, primo trattino, e allegato I, punti B e D)
(v. punti 41, 42)
Dispositivo
1)
Omettendo:
–
di dotare di rete fognaria per le acque reflue urbane 31 agglomerati (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou e Pyrgos) e
–
di provvedere, per questi stessi agglomerati, affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente,
la Repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 3, 4, 10 e 15 e dell’allegato I, punti A, B e D, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008.
2)
La Repubblica di Cipro è condannata alle spese.
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GU C 213 del 24.6.2019
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