Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 5 marzo 2020

Corte di giustizia UE n. 1137/2020

ECLI:EU:C:2020:171
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0248_INF

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020 – Commissione / Cipro (Raccolta e depurazione delle acque reflue urbane) (causa C‑248/19) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4, 10 e 15 – Allegato I, punti A, B e D – Assenza di rete fognaria per le acque reflue urbane in taluni agglomerati – Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane – Costruzione e gestione degli impianti di trattamento – Controllo degli scarichi provenienti da tali impianti»

1. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Sottoposizione a un trattamento secondario delle acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie – Assenza – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 91/271, artt. 3, 4 e 10 e allegato I, punto B) (v. punti 27, 31, 36‑39, 43)

2. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Garanzia che gli scarichi rispondano nel tempo ai requisiti di qualità che devono essere soddisfatti a partire dall’attivazione dell’impianto di trattamento – Assenza – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 91/271, art. 15, § 1, primo trattino, e allegato I, punti B e D) (v. punti 41, 42) Dispositivo 1) Omettendo: – di dotare di rete fognaria per le acque reflue urbane 31 agglomerati (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou e Pyrgos) e – di provvedere, per questi stessi agglomerati, affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, la Repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 3, 4, 10 e 15 e dell’allegato I, punti A, B e D, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008. 2) La Repubblica di Cipro è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 213 del 24.6.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0248_INF Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020 – Commissione / Cipro (Raccolta e depurazione delle acque reflue urbane) (causa C‑248/19) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4, 10 e 15 – Allegato I, punti A, B e D – Assenza di rete fognaria per le acque reflue urbane in taluni agglomerati – Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane – Costruzione e gestione degli impianti di trattamento – Controllo degli scarichi provenienti da tali impianti» 1. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Sottoposizione a un trattamento secondario delle acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie – Assenza – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 91/271, artt. 3, 4 e 10 e allegato I, punto B) (v. punti 27, 31, 36‑39, 43) 2. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Garanzia che gli scarichi rispondano nel tempo ai requisiti di qualità che devono essere soddisfatti a partire dall’attivazione dell’impianto di trattamento – Assenza – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 91/271, art. 15, § 1, primo trattino, e allegato I, punti B e D) (v. punti 41, 42) Dispositivo 1) Omettendo: – di dotare di rete fognaria per le acque reflue urbane 31 agglomerati (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou e Pyrgos) e – di provvedere, per questi stessi agglomerati, affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, la Repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 3, 4, 10 e 15 e dell’allegato I, punti A, B e D, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008. 2) La Repubblica di Cipro è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 213 del 24.6.2019 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1137/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris