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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25913/2022

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ente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1323 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3147/15/2020, depositata in data 10 giugno 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 319/03/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento, ex art. 54bis del cl.P.R. n. 633/72, conseguente a controllo automatizzato, ai fini Iva per l'anno di imposta 2008; - la CTR ha confermato la illegittimità della cartella di pagamento ex art. 36bis cit. in quanto - a fronte di una richiesta di revoca della domanda di rimborso di Iva pregressa non seguita da alcuna risposta da parte dell'Amministrazione e della succe:ssiva avvenuta compensazione del credito Iva con quella dovuta per l'anno 2008 - stante la non sovrapponibilità tra quanto liquidato ex art. 54b1s cit. e quanto dichiarato dal contribuente, la cartella avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di accertamento trattandosi di una rettifica della dichiarazione comportante una pretesa ulteriore da parte dell'Ufficio in forza di un'attività impositiva vera e propria; - la società contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerate; [OSCURATO:PERSONA] - con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR confermato la illegittimità della cartella di pagamento impugnata in quanto non preceduta da un previo avviso di accertamento, ancorché l'Amministrazione avesse correttamente, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per l'anno 2008, disconosciuto il credito Iva portato in compensazione con quanto dovuto per l'anno di imposta verificato, non risultando nella dichiarazione presentata per l'anno precedente (2007); - in dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez.

U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021), il motivo è fondato; - il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54 bis, cornma 2, riconosce in capo all'amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d'affari e alla liquidazione dell'imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; c) controllare la tempestività dei versamenti dell'imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale.

Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scevra Pattívità di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente.

Anche le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt.36 bis e 54 bis può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. n. 100/E e n. 143/E del 2000; circ. n. 34/E del 2012 e 21/E del 201:3), concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell'iscrizione a ruolo a titolo definitivo (Cass.

S.U. n.17758/2016 nella quale si è affermato il seguente principio: "in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili"); - questa Corte ha ribadito che "in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accerta tore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4360 del 20/02/2017); -in particolare, questa Corte ha precisato che è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass. sez 5, 16/11/2018, n. 29582, Rv. 651286-01).

L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è difatti ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche.

Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il disconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento, avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario (ex plurímis: Cass. sez. 5, 08/06/2018, n. 14949, Rv, 649365-01; Cass. n. 5785 del 2018; Cass. sez. 6-5, 31/05/2016, n. 11292, Rv. 639864-01; in merito si veda anche Cass. sez. 6-5, 20/02/2017, n. 4360, Rv. 643:321-01; Cass. n. 3185 del 2021); - nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ali suddetti principi nel ritenere illegittima la cartella di pagamento in questione, ancorché con la stessa l'Ufficio - in disparte la mancanza di alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione sulla richiesta di revoca della domanda di rimborso di Iva pregressa utilizzata in compensazione, dovendo ritenersi formato su tale domanda il silenzio-rifiuto autonomamente impugnabile (e che, nella specie, non risulta impugnato) - avesse operato il disconoscimento del credito di imposta a seguito di controllo automatizzato, meramente cartolare, tra l'omesso versamento dell'imposta dichiarata e l'omessa dichiarazione per l'anno precedente di credito d'imposta utilizzato in compensazione; - in conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, con rigetto del ricorso originario della società contribuente; - si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.

M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la società contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1323 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3147/15/2020, depositata in data 10 giugno 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 319/03/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento, ex art. 54bis del cl.P.R. n. 633/72, conseguente a controllo automatizzato, ai fini Iva per l'anno di imposta 2008; - la CTR ha confermato la illegittimità della cartella di pagamento ex art. 36bis cit. in quanto - a fronte di una richiesta di revoca della domanda di rimborso di Iva pregressa non seguita da alcuna risposta da parte dell'Amministrazione e della succe:ssiva avvenuta compensazione del credito Iva con quella dovuta per l'anno 2008 - stante la non sovrapponibilità tra quanto liquidato ex art. 54b1s cit. e quanto dichiarato dal contribuente, la cartella avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di accertamento trattandosi di una rettifica della dichiarazione comportante una pretesa ulteriore da parte dell'Ufficio in forza di un'attività impositiva vera e propria; - la società contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerate; [OSCURATO:PERSONA] - con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR confermato la illegittimità della cartella di pagamento impugnata in quanto non preceduta da un previo avviso di accertamento, ancorché l'Amministrazione avesse correttamente, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per l'anno 2008, disconosciuto il credito Iva portato in compensazione con quanto dovuto per l'anno di imposta verificato, non risultando nella dichiarazione presentata per l'anno precedente (2007); - in dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021), il motivo è fondato; - il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54 bis, cornma 2, riconosce in capo all'amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d'affari e alla liquidazione dell'imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; c) controllare la tempestività dei versamenti dell'imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale. Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scevra Pattívità di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente. Anche le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt.36 bis e 54 bis può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. n. 100/E e n. 143/E del 2000; circ. n. 34/E del 2012 e 21/E del 201:3), concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell'iscrizione a ruolo a titolo definitivo (Cass. S.U. n.17758/2016 nella quale si è affermato il seguente principio: "in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili"); - questa Corte ha ribadito che "in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accerta tore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4360 del 20/02/2017); -in particolare, questa Corte ha precisato che è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass. sez 5, 16/11/2018, n. 29582, Rv. 651286-01). L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è difatti ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il disconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento, avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario (ex plurímis: Cass. sez. 5, 08/06/2018, n. 14949, Rv, 649365-01; Cass. n. 5785 del 2018; Cass. sez. 6-5, 31/05/2016, n. 11292, Rv. 639864-01; in merito si veda anche Cass. sez. 6-5, 20/02/2017, n. 4360, Rv. 643:321-01; Cass. n. 3185 del 2021); - nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ali suddetti principi nel ritenere illegittima la cartella di pagamento in questione, ancorché con la stessa l'Ufficio - in disparte la mancanza di alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione sulla richiesta di revoca della domanda di rimborso di Iva pregressa utilizzata in compensazione, dovendo ritenersi formato su tale domanda il silenzio-rifiuto autonomamente impugnabile (e che, nella specie, non risulta impugnato) - avesse operato il disconoscimento del credito di imposta a seguito di controllo automatizzato, meramente cartolare, tra l'omesso versamento dell'imposta dichiarata e l'omessa dichiarazione per l'anno precedente di credito d'imposta utilizzato in compensazione; - in conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, con rigetto del ricorso originario della società contribuente; - si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la società contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legi
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