Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29991/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9553/26 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato ex artt. 633 e 639 bis cod. pen., hanno proposto ricorso identico, fondato su unico motivo che deduce vizio di motivazione in relazione al diniego dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen.; che [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sussistenza del reato di resistenza; la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione ai delitti ex art. 633 e 639 bis cod. pen.; la mancata applicazione di pena sostitutiva (non è motivo di appello) Rilevato che il motivo dedotto con i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate, in quanto riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, mentre difetta di una critica puntuale al provvedimento e non si prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (vedi pg. 4 della sentenza impugnata); Rilevato che per [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'art. 337 cod. pen., vengono prospettate deduzioni del tutto generiche e comunque riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici del giudice di merito; che in merito all'omesso esame della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. la sentenza ha in realtà escluso l'applicazione dell'esclusione della punibilità per tenuità del fatto in relazione ai reati contestati, sia non considerando tenue la condotta ex art. 337 cod. pen., in considerazione delle lesioni procurate, sia per l'omessa prova della cessazione della condotta del reato, permanente, ex art. 633 cod. pen.; che il motivo relativo all'applicazione della pena sostitutiva non è stato dedotto in 2appello, dovendosi quindi valutare come inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto relativo a violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] via Gior D E P 0 S: 1 T A, T A c ANCELAj7.7-n A 5ez,or7.9 v; 6 - AGO 2026 IL Fus7.1.()N GlumziA [OSCURATO:PERSONA] 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9553/26 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato ex artt. 633 e 639 bis cod. pen., hanno proposto ricorso identico, fondato su unico motivo che deduce vizio di motivazione in relazione al diniego dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen.; che [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sussistenza del reato di resistenza; la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione ai delitti ex art. 633 e 639 bis cod. pen.; la mancata applicazione di pena sostitutiva (non è motivo di appello) Rilevato che il motivo dedotto con i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate, in quanto riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, mentre difetta di una critica puntuale al provvedimento e non si prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (vedi pg. 4 della sentenza impugnata); Rilevato che per [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'art. 337 cod. pen., vengono prospettate deduzioni del tutto generiche e comunque riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici del giudice di merito; che in merito all'omesso esame della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. la sentenza ha in realtà escluso l'applicazione dell'esclusione della punibilità per tenuità del fatto in relazione ai reati contestati, sia non considerando tenue la condotta ex art. 337 cod. pen., in considerazione delle lesioni procurate, sia per l'omessa prova della cessazione della condotta del reato, permanente, ex art. 633 cod. pen.; che il motivo relativo all'applicazione della pena sostitutiva non è stato dedotto in 2appello, dovendosi quindi valutare come inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto relativo a violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] via Gior D E P 0 S: 1 T A, T A c ANCELAj7.7-n A 5ez,or7.9 v; 6 - AGO 2026 IL Fus7.1.()N GlumziA [OSCURATO:PERSONA] 3
Sentenza Cassazione n. 29991/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris