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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 agosto 1969

Cassazione n. 16247/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1969 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 30 marzo 2023 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ivrea del 20 dicembre 2018, ha ridotto ad anni 2 di reclusione la pena inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000, accertato in Chivasso il 20 febbraio 2014 (capo A) e art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000, commesso in [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 24 settembre 2012, 30 settembre 2013 e 30 settembre 2014 (capo B).

Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, rispetto al reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000, hanno richiamato gli accertamenti operati dalla P.G. circa la falsità delle fatture per inesistenza delle operazioni ad esse sottese, precisando che l'asserito rapporto di amicizia tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], coniuge della titolare della ditta Raimbow che ha emesso le false fatture, non elimina né attenua il dolo di evasione di Zezza; quanto al delitto ex art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000, è stato ragionevolmente rimarcato il legame tra la condotta di occultamento delle fatture e delle scritture contabili riferite agli anni 2009 e 2010 e quella consistita nella dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di false fatture, essendosi a ciò aggiunto che le spiegazioni fornite dall'imputato circa il consulente fiscale cui avrebbe consegnato i documenti si sono rivelate intenzionalmente confuse e imprecise.

Considerato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); Osservato che anche il terzo motivo, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contestati, è parimenti manifestamente infondato, dovendosi considerare, da un lato, che i reati per cui si procede si prescrivono non in 7 anni e 6 mesi, ma in 10 anni, in forza della previsione di cui all'art. 17 comma 1 bis del d.

Igs. n. 74 del 2000 e, dall'altro, che all'imputato è stata applicata (essendo stata posta in regime di equivalenza con le attenuanti generiche) la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. ( P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1969 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 30 marzo 2023 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ivrea del 20 dicembre 2018, ha ridotto ad anni 2 di reclusione la pena inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, accertato in Chivasso il 20 febbraio 2014 (capo A) e art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 24 settembre 2012, 30 settembre 2013 e 30 settembre 2014 (capo B). Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, rispetto al reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, hanno richiamato gli accertamenti operati dalla P.G. circa la falsità delle fatture per inesistenza delle operazioni ad esse sottese, precisando che l'asserito rapporto di amicizia tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], coniuge della titolare della ditta Raimbow che ha emesso le false fatture, non elimina né attenua il dolo di evasione di Zezza; quanto al delitto ex art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, è stato ragionevolmente rimarcato il legame tra la condotta di occultamento delle fatture e delle scritture contabili riferite agli anni 2009 e 2010 e quella consistita nella dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di false fatture, essendosi a ciò aggiunto che le spiegazioni fornite dall'imputato circa il consulente fiscale cui avrebbe consegnato i documenti si sono rivelate intenzionalmente confuse e imprecise. Considerato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); Osservato che anche il terzo motivo, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contestati, è parimenti manifestamente infondato, dovendosi considerare, da un lato, che i reati per cui si procede si prescrivono non in 7 anni e 6 mesi, ma in 10 anni, in forza della previsione di cui all'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 e, dall'altro, che all'imputato è stata applicata (essendo stata posta in regime di equivalenza con le attenuanti generiche) la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. ( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12
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