CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 24152/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, per la ricorrente, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 14 novembre 2025, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 18 ottobre 2024, che ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000, e l'ha condannata alla pena di un anno di reclusione, 4.1sostituendo poi la pena detentiva con la pena pecuniaria sostituiva di 5.475,00 euro di multa, da corrispondere in 60 rate. Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] si è resa responsabile del reato ascrittole perché, in qualità di legale rappresentante pro tempore, dal 20 maggio 2020 al 10 febbraio 2021, della società "[OSCURATO:SOCIETA].", per il periodo d'imposta 2019 non avrebbe versato, entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, ossia entro il 28 dicembre 2020, l'Iva dovuta, in base alla stessa dichiarazione Iva 2020, per un ammontare pari a 2.979.427,00 euro (e, dunque, superiore a 250.000,00 euro). 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta. Si deduce che la sentenza impugnata giustifica il severo trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche unicamente attraverso il generico richiamo al disvalore della condotta e al precedente penale dell'imputata. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si deduce che la Corte d'appello ha illegittimamente negato alla ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo preso in considerazione solamente il dato della presenza di un precedente penale. Si rappresenta che, ai fini della concessione del beneficio, si sarebbero dovuti valutare gli ulteriori parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e che, in particolare, nel caso di specie, elementi positivi da considerare sarebbero stati l'incensuratezza, la titolarità di un lavoro, la regolarità sul territorio e la giovane età della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per le ragioni di seguito precisate, il ricorso è fondato solo laddove contesta il diniego di applicazione della sospensione condizionale della pena, mentre, per il resto, è inammissibile. 22. Diverse da quelle consentite, o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena. 2.1. Ai fini dell'esame delle censure indicate, è utile richiamare i principi giurisprudenziali applicabili in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione della pena. Innanzitutto, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr. per tutte, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02, nonché Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Inoltre, è costante l'insegnamento secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (vds., tra le tantissime, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01, e Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). Ancora, è indirizzo ampiamente condiviso quello secondo cui, ai fini della determinazione della pena, la media edittale - che rappresenta il limite al di sotto del quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice - deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (così Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 - 01, e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). 2.2. La sentenza impugnata ha fornito specifiche motivazioni a fondamento della decisione di negare le circostanze attenuanti generiche e di confermare la pena irrogata in primo grado. Precisamente, la Corte d'appello, per quanto concerne le circostanze attenuanti generiche, ha valorizzato sia l'assenza di elementi positivi, sia il precedente penale a carico dell'imputato, mentre, con riguardo alla dosimetria della pena, fissata in un anno di reclusione, sostituito con la pena pecuniaria sostituiva di 5.475,00 euro di multa, ha richiamato anche la gravità del fatto. 32.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena, sono immuni da vizi. Invero, le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base di elementi specifici, quale il precedente penale, oltre che per l'assenza di elementi favorevoli, e, a fronte di tali rilievi, la difesa non ha lamentato l'omessa valutazione di dati significativi, ma solo la genericità della motivazione della Corte d'appello sul punto. La pena, poi, è stata fissata in misura inferiore alla media edittale, siccome concretamente determinata in un anno di reclusione, mentre la cornice prevista dal legislatore è da sei mesi a due anni di reclusione, ed è supportata da argomenti congrui e precisi, quale quello sulla gravità del fatto (si consideri che l'omesso versamento è pari a 2.979.427,00 euro, e, quindi, è quasi dodici volte superiore alla soglia di punibilità di 250.000,00 euro). 3. Fondate, invece, sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano il diniego della sospensione condizionale della pena, deducendo che non è sufficiente il richiamo, a tale fine, al precedente penale. È utile premettere che, secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047 - 02, e Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773 - 01). Ciò posto, poi, va ricordato che, come già precisato da una recente decisione, la precedente condanna a pena non sospesa non osta, ex se, al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma può essere valutata, congiuntamente agli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen., nel giudizio prognostico negativo ex art. 164, primo comma, cod. pen. (Sez. 3, n. 37340 del 08/10/2025, Holme, Rv. 288821 - 01). Ora, nella specie, la sentenza impugnata ha escluso la sospensione condizionale della pena unicamente in ragione del precedente penale. La stessa, infatti, afferma: «Il beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui l'imputata ha già goduto una volta in passato, non può essere concesso, in quanto, visto il precedente penale, la Corte ritiene che l'imputata in futuro non si asterrà dal commettere ulteriori reati». 4In questo modo, la sentenza impugnata ha compiuto un giudizio su base parziale, come tale inidoneo a fondare un corretto giudizio prognostico negativo circa la capacità dell'imputata di astenersi dal commettere ulteriori reati. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena, mentre il ricorso è inammissibile nel resto. Di conseguenza, diventano irrevocabili le statuizioni della sentenza emessa dalla Corte d'appello sia in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata, sia in ordine alla determinazione della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà a nuovo giudizio per valutare se sia o meno concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena, e, nel compiere tale giudizio, eviterà di incorrere nei vizi rilevati in precedenza e indicati nel § 3. P.Q.M