CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 1959
Cassazione n. 08877/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/07/1959 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi :-.1e1a decisione /-'\ngeloe a ricorre, trariciite Dii-ensc»-ciii di cmca, per la cassazione della ,-entenza con cui ia Corte di appello di Firenze il 12 novembre 2021, decidendo in sede di rinvio da Sez. 3 ; n. 53115 dei 04/10/2016, in parziale riforma della decisione con ia cuale il Tribunale Siena il 9 maggio 20.1.5 aveva riconosciuto l'imputato responsabile di plù omissioni di versamenti contributivi, ha rideterminac.), .riducendola, l pena. I' ricorrente si affida a due motivi, con i q ai amenta violazione di legge (entramt,i) e vizio di meitivazionei con li primo denuncia violazione di legge per , ess.ore, a SUO i-': ,/\/5"0, H reato prescritto nella pendenza del giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione alla Corte territoriale; con ii secondo censura mancanza della motivazione ovvero contraddittorietà o manifesta illogicita della stessa in ordine diniego della sospensione condizionale della pena, beneficio di cui l'imputato non ha mai goduto e del quale --- si asstime -- ricorrerebbero lo condizioni. ricorso a manifestamente infonda;o: quanto pr:ma motivo perché l'affermazione circa l'ad della penale responsabilità e J venuta irrevocabile con il dispositivo ci Sez. 3, n. 53115 del 04/10/2016, che ha annullato la sentenza impuqnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per un anno (2009); quanto all'i..i!tericre, perché all'ultima pagina della decisione si rinviene motivazione sufficiente„ non incongrua e non illogica circa il ravvisato pericolo di inconiipatibile con il «conoscimento dei beneficio. Essendo., dunque., a ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 icoo .21.0. ben. ; assenza di colpa nella determinazione della causa di (Corte Coi3titu7.,. cent. n. 186 del 13 gitiono 2000), alla condanna a. pagrarnento delle spese cionsegue anche quelle ai pagamento della sanzione HeHa rnisua, cne si stima confor Me a dirirto ed e9Lia, in dispositivo. LIcniara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle procusii;tiail e della somma di euro tre.,.rnila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 d