CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 12236/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 10805/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (PZ), via Conceria, 27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procur a speciale in atti; ricorrente contro Questura di Potenzain persona del Questore pro tempore; intimato avverso il provvedimento del Tribunale di Potenza del 17/05/2023 di convalida della proroga del trattenimento presso il CPR di [OSCURATO:PERSONA], disposto ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO A seguito del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Modena il 19/01/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], questi è stato trattenuto, in attesa dell’allontanamento e del rimpatrio, per ordine del Questore di Macerata del 08/03/2023, notificato in pari data, presso il CPR di [OSCURATO:PERSONA] (PZ). [OSCURATO:PERSONA] di pace di Melfi, a definizione del relativo procedimento, convalidava il trattenimento per 30 giorni. [OSCURATO:PERSONA] avanzato in data 21/03/23 “altra” domanda di protezione internazionale, il 23/03/23 si svolgeva davanti al Tribunale di Potenza il procedimento di convalida del trattenimento, nuovamente disposto, che veniva concessa per 30 giorni. Con decisione del 23/03/2023 la [OSCURATO:PERSONA] di Torino dichiarava inammissibile la domanda di protezione internazionale e contro tale decisione il cittadino straniero proponeva ricorso. Dopo una prima proroga, convalidata il 19/04/2023, veniva disposta una nuova proroga del trattenimento, sempre di 30 giorni, convalidata dal Tribunale con provvedimento del 17/05/2023. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro tale provvedimento, fondato su due motivi di impugnazione. La Questura intimata non si è difesa con controricorso, limitandosi a depositare una memoria con cui ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «I-[OSCURATO:PERSONA]. 13 E 3 COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E/O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 6, COMMA 6, D.LGS. 142/2015 E DELL’ART. 14, COMMA 5, D.LGS. 286/1998, [OSCURATO:PERSONA] L. 161/2014, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 N. 3 C.P.C.». Secondo il ricorrente, ai fini della concessione delle proroghe del trattenimento successive alla prima, non è sufficiente l’esistenza di gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità della nazionalità del soggetto espellendo, ma è necessario accertare la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione” dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”, rilevando che il Tribunale ha concesso la proroga senza accertare la sussistenza di tale requisito e si è invece limitato a dare atto che, rispetto al momento in cui era stata concessa la proroga, il trattenuto aveva proposto ricorso avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA], ma tale elemento, peraltro rimasto generico, era irrilevante, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive atteso che, nel caso in esame, non si realizza l’effetto sospensivo del ricorso. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «II-[OSCURATO:PERSONA]. 13 E 3 COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E/O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 6, COMMA 7, D. LGS. 142/2015 [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 NN. 3 e 4 C.P.C.» Secondo il ricorrente, ai sensi dell’art. 6, comma 7, d. lgs. n. 142 del 2015, il richiedente trattenuto presso il CPR che presenta ricorso avverso la decisione di rigetto della [OSCURATO:PERSONA], rimane nel Centro fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell’art. 35 bisd.lgs. n. 25 del 2008, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto. Tuttavia, nel caso di specie il ricorso proposto non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, trattandosi di domanda reiterata, dichiarata inammissibile, presentata dal richiedente trattenuto in un CPR sottoposto a procedimenti penali. Non essendo, quindi, il ricorrente autorizzato a rimanere nel territorio nazionale, egli era espellibile a far data dal 23/03/2023, giorno della decisione di inammissibilità della domanda di protezione internazionale da parte della competente [OSCURATO:PERSONA], e il lungo lasso di tempo (circa due mesi) intercorso da quel momento fino al 17/05/2023, giorno della proroga del trattenimento, facevano supporre, fino a prova contraria che non risultava essere stata fornita dalla Questura, che non sussistevano concrete possibilità di rimpatrio. 2.Occorre preliminarmente rilevare che, nella specie, il ricorso per cassazione risulta proposto nei confronti del Questore di Potenza, e non nei confronti del Ministero dell’Interno, anche se è notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato. 2.1. Con Ordinanza interlocutoria n. 24275/2023 (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 24275 del 09/08/2023), questa Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza del procedimento n. 5753/2022 R.G., ai fini di una approfondita riflessione sull’individuazione del soggetto legittimato a contraddire nel giudizio in cassazione (tra l’altro) avverso i provvedimenti adottati in sede di convalida del decreto del Questore che ha disposto il trattenimento dello straniero presso un CPR, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998. 2.2. Il presente ricorso ha ad oggetto l’impugnazione della convalida della proroga del trattenimento adottata dal Questore, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, il quale rinvia, nei limiti della compatibilità, alle disposizioni contenute nell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998. 2.3. Anche nella specie si pone, dunque, la questione relativa alla legittimazione a contraddire del Questore o del Ministero dell’Interno, ovvero di entrambi. 3.Deve, pertanto, attendersi la decisione assunta all’esito della pubblica udienza sopra menzionata, con conseguente rinvio del presente procedimento a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, nell’attesa della decisione sulle questioni rimesse alla pubblica udienza con Ordinanza interlo