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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 29596/2026

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mnik (Kosovo) il 30/08/1981,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Kosovo) il [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Kosovo) il [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Venezia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio dell’ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 14 gennaio 2026 il Tribunale del riesame diVenezia, decidendo in sede rescissoria, in seguito alla sentenza in data 24dicembre 2025 della Quarta Sezione della Corte di cassazione, in parzialeaccoglimento delle istanze di riesame avverso l’ordinanza di custodia cautelare incarcere in data 14 aprile 2025, ha annullato la misura limitatamente a MustafeJaha e ha sostituito la misura a [OSCURATO:PERSONA] (rectius [OSCURATO:PERSONA]) e SpahiuLjabinot con quella del divieto di dimora nella Regione Veneto, con la prescrizionedi non farvi ingresso senza l’autorizzazione del Giudice che procede, per un tentatofurto aggravato in concorso al bancomat della Volksbank di [OSCURATO:PERSONA] di Cadore.2.

Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Belluno ricorre per cassazioneper violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame avevaerroneamente escluso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la condizione di procedibilitàdi cui all’art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, siccome destinatario delprovvedimento di espulsione del Prefetto di Udine in data 7 maggio 2025 e delconseguente ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale in sette giorni, eperché aveva attenuato la misura cautelare nei confronti degli altri due indagati,e contraddittoria, nonostante la caratura criminale e la condizione di latitanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso del Pubblico ministero è fondato.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è certo che l’autoritàgiudiziaria non ha mai rilasciato il nulla osta alla sua espulsione per cui non ricorrela condizione di improcedibilità di cui all’art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del1998 (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 7713 del 20/04/2023, dep. 2024,Haxhijahja, Rv. 285957 – 01).

Il Pubblico ministero ha dimostrato, con la puntualeproduzione dei documenti nel corpo dello stesso ricorso, che il Prefetto e ilQuestore hanno chiesto il nulla osta dopo l’emissione dei rispettivi provvedimentie gli è stato negato.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (rectius [OSCURATO:PERSONA]) eSpahiu [OSCURATO:PERSONA], entrambi latitanti, la motivazione dell’ordinanza impugnata cheha applicato la misura del divieto di dimora in sostituzione della custodia cautelarein carcere è assolutamente incoerente rispetto alla gravità del fatto loro ascritto ealla negativa personalità, essendo indagati anche dalla Procura di Bolzano pertentato furto aggravato al bancomat della Sparkasse di Bressanone, perdistruzione dei beni della [OSCURATO:PERSONA], per furto aggravato nella cassaforte dellaCassa Rurale di Oltradige in Appiano, per furti aggravati negli hotel Sonne, diDobbiaco, Riega e Waldheim di Sesto.Pertanto, anche se la previsione di pena è inferiore ai tre anni, comunqueva riesaminata l’adeguatezza di una misura alternativa alla detenzione ai sensidell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., in considerazione della caraturacriminale dei prevenuti (Sez. 3, n. 15025 del 18/12/2018, dep. 2019, Manto,Rv. 275860 – 01; Sez. 4, n. 43631 del 18/09/2015, Jovanovic, Rv. 264828 – 01e Sez. 3, n. 32702 del 27/02/2015, Jabbar, Rv. 264261 – 01).L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di Venezia.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Veneziacompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso, il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mnik (Kosovo) il 30/08/1981,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Kosovo) il [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Kosovo) il [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Venezia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio dell’ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 14 gennaio 2026 il Tribunale del riesame diVenezia, decidendo in sede rescissoria, in seguito alla sentenza in data 24dicembre 2025 della Quarta Sezione della Corte di cassazione, in parzialeaccoglimento delle istanze di riesame avverso l’ordinanza di custodia cautelare incarcere in data 14 aprile 2025, ha annullato la misura limitatamente a MustafeJaha e ha sostituito la misura a [OSCURATO:PERSONA] (rectius [OSCURATO:PERSONA]) e SpahiuLjabinot con quella del divieto di dimora nella Regione Veneto, con la prescrizionedi non farvi ingresso senza l’autorizzazione del Giudice che procede, per un tentatofurto aggravato in concorso al bancomat della Volksbank di [OSCURATO:PERSONA] di Cadore.2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Belluno ricorre per cassazioneper violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame avevaerroneamente escluso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la condizione di procedibilitàdi cui all’art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, siccome destinatario delprovvedimento di espulsione del Prefetto di Udine in data 7 maggio 2025 e delconseguente ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale in sette giorni, eperché aveva attenuato la misura cautelare nei confronti degli altri due indagati,e contraddittoria, nonostante la caratura criminale e la condizione di latitanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Pubblico ministero è fondato.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è certo che l’autoritàgiudiziaria non ha mai rilasciato il nulla osta alla sua espulsione per cui non ricorrela condizione di improcedibilità di cui all’art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del1998 (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 7713 del 20/04/2023, dep. 2024,Haxhijahja, Rv. 285957 – 01). Il Pubblico ministero ha dimostrato, con la puntualeproduzione dei documenti nel corpo dello stesso ricorso, che il Prefetto e ilQuestore hanno chiesto il nulla osta dopo l’emissione dei rispettivi provvedimentie gli è stato negato.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (rectius [OSCURATO:PERSONA]) eSpahiu [OSCURATO:PERSONA], entrambi latitanti, la motivazione dell’ordinanza impugnata cheha applicato la misura del divieto di dimora in sostituzione della custodia cautelarein carcere è assolutamente incoerente rispetto alla gravità del fatto loro ascritto ealla negativa personalità, essendo indagati anche dalla Procura di Bolzano pertentato furto aggravato al bancomat della Sparkasse di Bressanone, perdistruzione dei beni della [OSCURATO:PERSONA], per furto aggravato nella cassaforte dellaCassa Rurale di Oltradige in Appiano, per furti aggravati negli hotel Sonne, diDobbiaco, Riega e Waldheim di Sesto.Pertanto, anche se la previsione di pena è inferiore ai tre anni, comunqueva riesaminata l’adeguatezza di una misura alternativa alla detenzione ai sensidell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., in considerazione della caraturacriminale dei prevenuti (Sez. 3, n. 15025 del 18/12/2018, dep. 2019, Manto,Rv. 275860 – 01; Sez. 4, n. 43631 del 18/09/2015, Jovanovic, Rv. 264828 – 01e Sez. 3, n. 32702 del 27/02/2015, Jabbar, Rv. 264261 – 01).L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di Venezia. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Veneziacompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso, il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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