CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05564/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5467/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: B [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 2/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di TORINO n. 1196/2020depositata il 21/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. A seguito di ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con decreto [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino venne ingiunto alla società Ex.P. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. il pagamento della complessiva somma di euro 27.801,06 oltre interessi al saggio di cui al d.lgs. 231/2002 e spese processuali, a titolo di oneri (rappresentati in una pluralità di fatture) accessori ad un contratto di locazione a suo tempo in essere tra le parti, avente ad oggetto una porzione, destinata ad esercizio pubblico e ad uso abitativo, di un fabbricato di proprietà della prima. 2. Avverso detto decreto propose opposizione Ex.P. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che il rapporto era sorto nel marzo 2009, allorquando la convenuta aveva locato alcuni locali al piano seminterrato e primo dell’edificio di cui era proprietaria per l’intero, e dove domiciliava pure l’accomandatario dell’epoca, che ne curava l’amministrazione. Aggiungeva che, in pendenza di rapporto (cessato nel luglio 2014 con l’acquisto da parte di essa opponente delle unità in questione), erano sempre stati onorati i canoni periodici, e gli oneri accessori assolti sino a gennaio 2012, anche se sin dall’inizio le relative fatture non erano mai state accompagnate dai documenti giustificativi delle spese anticipate e dai criteri di ripartizione, nonostante le esplicite richieste avanzate in tal senso, cosi imponendosi la sospensione dei pagamenti a tale titolo. L’opponente eccepì infine la prescrizione di parte del credito maturato dalla società [OSCURATO:SOCIETA], riferentesi alle annualità dal 2009 al luglio 2010, in quanto le fatture ricevute successivamente erano prive dei documenti richiesti, e pertanto, ritenendo che le fatture commerciali, essendo atto di formazione unilaterale, non costituissero prova del credito, chiese che venisse dichiarato nullo il decreto ingiuntivo e comunque rigettata la richiesta di pagamento ivi contenuta. 3. La società [OSCURATO:SOCIETA] si costituì esponendo che le fatture, che la [OSCURATO:SOCIETA] emise a carico della Ex.P, vennero da quest’ultima registrate, e che tale circostanza costituisse sicura prova della sussistenza del debito in capo alla Ex.P ai sensi dell’art. 2709 e ss. c.c. 4. Con sentenza n. 5191/2019 il Tribunale di Torino accolse l’opposizione e dichiarò l’inefficacia del decreto ingiuntivo, respingendo tutte le domande della parte opposta. 5. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Torino. 6. Con sentenza n. 1196/2020, depositata in data 21/12/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. 7. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con l ’ unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “In relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3, la ricorrente contesta alla Corte territoriale di aver violato e falsamente applicato gli artt. 2709, 2710, 2720 e 2730 c.c. e, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5, di aver omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, laddove la Corte territoriale, discostandosi a suo dire da recente orientamento giurisprudenziale, ha escluso che l’efficacia probatoria delle fatture circa l’esistenza e dell’ammontare del credito derivi dalla registrazione delle stesse. Nella fattispecie, poi, non si è trattato di una sola e semplice ricezione delle fatture da parte della conduttrice, ma di un quid pluris da parte della società locataria, che ha provveduto ad annotare fatture nei libri contabili obbligatori. 2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha enunciato due distinte ed autonome rationes decidendi. La prima è quella basata sull’onere di indicazione specifica degli oneri accessori, che fa discendere dall’art. 9 della l. n. 392 del 1978. Essa, dopo l’esordio alla pag. VII, termina alla pag. IX, prima della penultima proposizione, cioè di quella che inizia con “ In ogni caso, la registrazione ad iniziativa del conduttore, delle fatture emesse in forza dell’art. 9 c. 4° l. 392/1978, di per sé sola non costituisce accettazione di queste ultime e meno che mai assume valore ricognitivo e confessorio della pretesa dell’emittente”. La seconda ratio è appunto espressa con questa proposizione , che indica una motivazione del tutto alternativa rispetto a quella precedente. Ora, parte ricorrente dichiara di impugnare il punto che nella sentenza è contrassegnato dalla lettera “I”ed in esso è compresa la parte finale della prima motivazione. Senonché, nello svolgere l’illustrazione del motivo, dopo avere riportato la motivazione espressa nell’intero punto “I”, si limitasoltanto - a partire dall ’ ultima proposizione della pag. 14, con la quale dovrebbe svolgere le critica alla riportata motivazione- a criticare proprio l ’ affermazione con cui è espressa la seconda motivazione, quella che sopra si è riportata ed inizia con l’espressione “in ogni caso”, relativa all’efficacia delle fatture. In tal modo, la prima motivazione basata sull’art. 9 citato resta incensurata, con la conseguenza che il suo passaggio in giudicato per non essere stata attinta dall’impugnazione, rende inutile lo scrutinio della seconda motivazione, cui il motivo si riferisce. 2.1 Viene i n rilievo il principio di diritto secondo cui qu ando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla “ ratio decidendi ” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (di recente, Cass. sez. III, sent. 06/07/2020, n. 13880; in precedenza Cass., Sez. Un., sent. 29/03/2013, n. 7931). 2.2 Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità dell’unico motivo su cui si fonda. 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente (come da nota spese) , seguono la soccombenza, con distrazione a favore del suo difensore (le cui richiesta è invece inammissibile per i gradi di merito). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento alla controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.967,00, oltre agli esborsi, indicati in euro 18 , 72 , al rimborso delle spese generali al 15% e agli accessori di legge, con distrazione a favore del suo difensore. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del com