CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 37861/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Caivanol'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 4/10/2019 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Velletri in data 10/4/2017, esclusa la recidiva qualificata contestata al Magri, riduceva ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa la pena irrogatagli per la ricettazione di un motociclo. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen. Osserva la difesa che la Corte territoriale ha negato il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità ex art. 648, comma 2, cod.pen. richiamando la giurisprudenza che impone di avere riguardo non solo al valore commerciale del bene ma anche alle condizioni soggettive dell'agente, sottolineando l'avvenuta contestazione, nella specie, della recidiva qualificata. Tuttavia, la sentenza impugnata ha fatto seguire a detta affermazione, in maniera del tutto contraddittoria, l'esclusione dell'aggravante soggettiva sul rilievo che la datazione del precedente a carico del Magri non consentiva di ritenerlo significativo ai fini dell'accresciuta pericolosità. L'avvenuta esclusione della recidiva, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 2, cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura formulata. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che in tema di ricettazione il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013,Rv. 258118;Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Rv. 252286, cui adde, Sez. 2 n. 35528/21 del 6/7/2021; n. 35443/21 del 24/6/21; Ord. n. 29752/21 del 1/6/21, non mass.). La "particolare tenuità" nel delitto di ricettazione implica, dunque, una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res" (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154).1.1 Nella specie, già il primo giudice aveva negato la ravvisabilità dell'attenuante speciale in ragione del valore della moto ricettata, in ottime condizioni d'uso, e a siffatta valutazione la difesa aveva apoditticamente opposto l'assenza di una valutazione economica del bene in corso di dibattimento. La Corte d'Appello, nel disattendere il generico gravame difensivo, si è limitata a segnalare -in aggiunta- la rilevanza ai fini dell'integrazione dell'invocata circostanza anche delle condizioni soggettive dell'imputato. L'avvenuta esclusione della recidiva per effetto della lontananza temporale del precedente non è circostanza che connoti di contraddittorietà la motivazione della sentenza impugnata ove si consideri la peculiare finalità che sottende l'aggravamento sanzionatorio ex art. 99 cod.pen., da ravvisare nella più accentuata pericolosità denotata dal reato in rapporto alla biografia criminale dell'agente, sicché il giudizio che esclude la circostanza non elide la possibilità di apprezzare i precedenti a diversi fini, quali -ex artt. 133 cod.pen.- la graduazione della pena ovvero la capacità a delinquere dell'imputato. In siffatto contesto appaiono del tutto eterogenee e non in contraddizione logica le valutazioni effettuate dai giudici d'appello ai fini della negazione dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 2, cod.pen. e dell'esclusione della recidiva. 2.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Sentenza con motivazione semplificata Il Consigliere estensor