CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07602/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11673/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 632/2013 depositato il20/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato designato difensore delTribunale di Milano, nel giudizio di appello tra il fallimento e Re GianniSergio, conclusosi nel 2021. Il giudizio ha avuto a oggetto l’azione diNumero registro generale 11673/2025Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 7602/2026Data pubblicazione 30/03/2026responsabilità esperita nei confronti di quest’ultimo da parte dellaprocedura concorsuale; risulta dal decreto impugnato che il giudice diappello ha rigettato sia l’appello principale, sia l’appello incidentaleproposto dalla procedura concorsuale. Il difensore ha chiesto, quindi,liquidarsi il proprio compenso per l’opera prestata in grado di appello,ritenendo non satisfattiva la liquidazione operata dal giudice della causa eha chiesto applicarsi i criteri indicati nella circolare invalsa nell’Ufficiogiudiziario (Tribunale di Milano), operante e diffusa al momentodell’esecuzione della prestazione professionale, avente ad oggetto lemodalità di liquidazione dei compensi.2. Il giudice delegato ha liquidato il compenso in conformità allaliquidazione operata dal giudice di appello in favore della procedura, aiminimi dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014. Risulta dal decretoimpugnato che l’importo è stato calcolato dal giudice delegato, tenutoconto del valore della causa, dell’assenza di fase istruttoria, dell’esito delgiudizio, nonché delle «indicazioni presenti nella circolare del presidentedella sezione del giugno 2022».3. Il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, ha rigettato ilreclamo, motivando la decisione con la congruità dell’importo liquidato dalgiudice delegato, tenuto conto delle difese svolte, ritenute di analogotenore a quelle del giudizio di primo grado, dell’assenza di istruttoria edell’esito della lite.4. Propone ricorso per cassazione il professionista, affidato a quattromotivi e ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] intimato non siè costituito in giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 25, comma 1, n. 6), L.al legale del Fallimento come determinato dalla Corte di Appello in sede din. 11673/2025 R.G.Numero registro generale 11673/2025Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 7602/2026Data pubblicazione 30/03/2026liquidazione delle spese processuali e conseguente adozione dello stesso».Osserva parte ricorrente che la liquidazione spettante in base al contrattod’opera professionale per attività giudiziale è svincolata dalla liquidazioneoperata dal giudice della causa, essendo tale liquidazione attinente allaliquidazione delle spese della controparte soccombente e non a quella deldifensore che ha ricevuto il mandato difensivo.2. Il primo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratiodecidendi del decreto impugnato, che ha liquidato il compenso in base alpregio e al contenuto dell’opera prestata (assenza di istruttoria, naturanon innovativa delle difese svolte in appello, esito infausto dell’appelloincidentale), utilizzando unicamente come indice parametrico l’importoliquidato dal giudice della causa.3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e omessa applicazione dell'art.2233 c.c., nonché D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, e, ove ritenuto, delD.M. n. 127 del 2004, art. 5, sul rilievo che diverso è il titolo dellaliquidazione dei compensi - nel rapporto tra cliente (Fallimento) eprofessionista: il contratto di prestazione d'opera con rinvio alle tariffeprofessionali; nel rapporto tra parte soccombente e parte vittoriosa(Fallimento): il principio di causalità - e di conseguenza diversi sono lefonti normative che ne disciplinano la liquidazione (da un lato, il D.M. n.127 del 2004, art. 5, comma 3, e D.M. n. 55 del 2014, art. 4; dall'altro, ilD.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 1, e D.M. n. 55 del 2014, art. 5)».Deduce parte ricorrente che il compenso è stato concordato per iscrittocon il Fallimento, facendo riferimento alla circolare invalsa nell’Ufficioall’atto del conferimento dell’incarico (Tribunale di Milano) al momentodell’accettazione dell’incarico, «integrato dal successivo conferimento delmandato e, dunque, dal consenso manifestato nei confronti di suddetto“preventivo”». Deduce, inoltre, che le circolari per la liquidazione deicompensi dei professionisti invalse presso l’Ufficio giudiziario (Tribunale din. 11673/2025 R.G.Numero registro generale 11673/2025Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 7602/2026Data pubblicazione 30/03/2026Milano) «di fatto sostituiscono e costituiscono il preventivo scritto relativoai costi ed oneri della prestazione professionale» e che, pertanto, laliquidazione non sarebbe potuta avvenire in conformità con la decisionedel giudice della causa ma con la circolare «“accettata” dall’avvocato evigente all’epoca in cui l’attività è stata svolta». Ritiene, pertanto, erroneala liquidazione operata secondo i parametri professionali, nonché secondola circolare in uso presso l’Ufficio diramata nel giugno 2022, in quantosuccessiva alla conclusione dell’incarico (2021), laddove la liquidazione vaoperata secondo.4. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità sotto due diversiprofili, ed è anche infondato. Dispone l’art. 2233, primo comma cod. civ.«il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può esseredeterminato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice». Alterzo comma si prevede che «sono nulli, se non redatti in forma scritta, ipatti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti chestabiliscono i compensi professionali» e, al riguardo, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, non assume rilevanza una ipotetica noncontestazione dell'accordo (Cass., n. 9733/2025, n. 9733). E’ in assenzadi determinazione negoziale del compenso spettante ai prestatori d'operaintellettuale che si fa ricorso alle tariffe (parametri) professionali ovveroagli usi (Cass., n. 19025/2024; Cass., n. 24993/2023; Cass., n.17726/2018; Cass., n. 29837/2011; Cass., n. 6233/2009; Cass., n.6732/2000).5. Tuttavia, il ricorrente non trascrive, né allega al ricorso l’accordo (oun preventivo accettato dalla curatela) che le parti avrebbero raggiunto inordine alla liquidazione del compenso per l’attività professionale, ancorchédeterminato per relationem (come deduce il ricorrente) con riferimento adalcuni dei parametri indicati nella circolare diramata nell’Ufficio giudiziarioal tempo dell’accettazione dell’incarico. Né l’accordo è menzionatonell’originaria istanza di liquidazione del compenso formulata daln. 11673/2025 R.G.Numero registro generale 11673/2025Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 7602/2026Data pubblicazione 30/03/2026ricorrente; come anche non può desumersi tale consenso dal carteggiomail tra il curatore del fallimento e una collaboratrice del ricorrente,carteggio allegato al ricorso e intervenuto molto tempo dopo laconclusione della prestazione professionale.6. Quanto, poi, all’applicazione delle circolari invalse presso il [OSCURATO:PERSONA] che, si dice, «di fatto sostituiscono e costituiscono il preventivoscritto relativo ai costi ed oneri della prestazione professionale», vaosservato che il decreto impugnato – a dispetto della liquidazione operatadal giudice delegato, che aveva inteso fare applicazione, come criterioconcorrente e non esclusivo, della circolare relativa alla liquidazione deicompensi invalsa nell’Ufficio successivamente alla cessazione dell’incaricodel ricorrente – ha del tutto pretermesso il riferimento a circolari. Laliquidazione è correttamente stata operata in relazione ai soli parametridel d.m. n. 55/2014 [«La liquidazione del compenso al difensore apparecongrua nel caso di specie (…) concorre a tale valutazione di congruitàdella liquidazione effettuata dal giudice delegato anche la considerazionedell’esito della lite (…) dovendosi rammentare che detta considerazionecostituisce uno dei parametri espressamente previsti per ladeterminazione dei compensi in sede giudiziale dall’art. 4 comma 1 DM55/2014, applicabile ratione temporis»]. Il motivo infondatamente sirisolve, in assenza di pattuizione del consenso scritto, nella richiesta diapplicazione delle circolari dell’Ufficio giudiziario come fonte e criterio diliquidazione del compenso, sostitutivo dell’applicazione dei parametri dicui al d.m. cit.7. Anche sotto questo profilo il motivo non può seguirsi l’argomnetaredel ricorrente, in quanto le circolari, atti interni agli Uffici giudiziari, sonoestranee alla gerarchia delle fonti di cui all’art. 2233 cod. civ. e possonoassurgere a fonte per la liquidazione del compenso, in assenza dipattuizione scritta tra difensore e cliente, solo se e in quanto si traducanonegli usi di cui all’art. 2233 cod. civ., ove peraltro siano tali da sostituirsin. 11673/2025 R.G.Numero registro generale 11673/2025Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 7602/2026Data pubblicazione 30/03/2026ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014. Sotto questo profilo, il ricorrentenon ha dedotto nel ricorso tale circostanza, né di quali usi si discuterebbe,se negoziali ex art. 1340 cod. civ., integrativi della volontà negoziale(Cass., n. 21833/2009) o interpretativi ex art. 1368 cod. civ., volti aintervenire sussidiariamente per l’interpretazione di un contratto in ordineall'identificazione dell'effettiva volontà delle parti (Cass., n. 6601/2012).8. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt.1176 co. 2 c.c. e 2236 c.c. per un’affermata ma non provata carentedifensore è una obbligazione di mezzi che non garantisce il risultato utiledell’attività prestata, risultando conseguentemente irrilevante il rigettodell’appello incidentale proposto nell’interesse della curatela. Deduce partericorrente che la prestazione professionale del giudizio di appello oggettodi istanza di liquidazione sarebbe stata resa con particolare diligenza.9. Il terzo motivo è inammissibile in quanto volto a censurare lavalutazione di congruità compiuta dal giudice del reclamo, insindacabile insede di legittimità.10. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 91e 92 c.p.c. per non avere tenuto conto che la Corte di Appello in sede diliquidazione ha compensato parzialmente le spese processuali». Partericorrente osserva che l’appiattimento del tribunale in sede di reclamo allaliquidazione operata dal giudice di appello sarebbe viziata dal fatto che inappello parte del compenso era stata oggetto di compensazione parziale.11. Il quarto motivo è inammissibile in quanto afferente a questionenuova, non tracciata nel decreto impugnato.12. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributounificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.Numero registro generale 11673/2025Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 7602/2026Data pubblicazione 30/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Ud.10/03/2026 CCAndrea [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCosmo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRoberto [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11673/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 632/2013 depositato il20/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato designato difensore delTribunale di Milano, nel giudizio di appello tra il fallimento e Re GianniSergio, conclusosi nel 2021. Il giudizio ha avuto a oggetto l’azione diNumero registro generale 11673/2025Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 7602/2026Data pubblicazione 30/03/2026responsabilità esperita nei confronti di quest’ultimo da parte dellaprocedura concorsuale; risulta dal decreto impugnato che il giudice diappello ha rigettato sia l’appello principale, sia l’appello incidentaleproposto dalla procedura concorsuale. Il difensore ha chiesto, quindi,liquidarsi il proprio compenso per l’opera prestata in grado di appello,ritenendo non satisfattiva la liquidazione operata dal giudice della causa eha chiesto applicarsi i criteri indicati nella circolare invalsa nell’Ufficiogiudiziario (Tribunale di Milano), operante e diffusa al momentodell’esecuzione della prestazione professionale, avente ad oggetto lemodalità di liquidazione dei compensi.2. Il giudice delegato ha liquidato il compenso in conformità allaliquidazione operata dal giudice di appello in favore della procedura, aiminimi dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014. Risulta dal decretoimpugnato che l’importo è stato calcolato dal giudice delegato, tenutoconto del valore della causa, dell’assenza di fase istruttoria, dell’esito delgiudizio, nonché delle «indicazioni presenti nella circolare del presidentedella sezione del giugno 2022».3. Il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, ha rigettato ilreclamo, motivando la decisione con la congruità dell’importo liquidato dalgiudice delegato, tenuto conto delle difese svolte, ritenute di analogotenore a quelle del giudizio di primo grado, dell’assenza di istruttoria edell’esito della lite.4. Propone ricorso per cassazione il professionista, affidato a quattromotivi e ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] intimato non siè costituito in giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 25, comma 1, n. 6), L.al legale del Fallimento come determinato dalla Corte di Appello in sede din. 11673/2025 R.G.Numero registro generale 11673/2025Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 7602/2026Data pubblicazione 30/03/2026liquidazione delle spese processuali e conseguente adozione dello stesso».Osserva parte ricorrente che la liquidazione spettante in base al contrattod’opera professionale per attività giudiziale è svincolata dalla liquidazioneoperata dal giudice della causa, essendo tale liquidazione attinente allaliquidazione delle spese della controparte soccombente e non a quella deldifensore che ha ricevuto il mandato difensivo.2. Il primo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratiodecidendi del decreto impugnato, che ha liquidato il compenso in base alpregio e al contenuto dell’opera prestata (assenza di istruttoria, naturanon innovativa delle difese svolte in appello, esito infausto dell’appelloincidentale), utilizzando unicamente come indice parametrico l’importoliquidato dal giudice della causa.3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e omessa applicazione dell'art.2233 c.c., nonché D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, e, ove ritenuto, delD.M. n. 127 del 2004, art. 5, sul rilievo che diverso è il titolo dellaliquidazione dei compensi - nel rapporto tra cliente (Fallimento) eprofessionista: il contratto di prestazione d'opera con rinvio alle tariffeprofessionali; nel rapporto tra parte soccombente e parte vittoriosa(Fallimento): il principio di causalità - e di conseguenza diversi sono lefonti normative che ne disciplinano la liquidazione (da un lato, il D.M. n.127 del 2004, art. 5, comma 3, e D.M. n. 55 del 2014, art. 4; dall'altro, ilD.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 1, e D.M. n. 55 del 2014, art. 5)».Deduce parte ricorrente che il compenso è stato concordato per iscrittocon il Fallimento, facendo riferimento alla circolare invalsa nell’Ufficioall’atto del conferimento dell’incarico (Tribunale di Milano) al momentodell’accettazione dell’incarico, «integrato dal successivo conferimento delmandato e, dunque, dal consenso manifestato nei confronti di suddetto“preventivo”». Deduce, inoltre, che le circolari per la liquidazione deicompensi dei professionisti invalse presso l’Ufficio giudiziario (Tribunale din. 11673/2025 R.G.Numero registro generale 11673/2025Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 7602/2026Data pubblicazione 30/03/2026Milano) «di fatto sostituiscono e costituiscono il preventivo scritto relativoai costi ed oneri della prestazione professionale» e che, pertanto, laliquidazione non sarebbe potuta avvenire in conformità con la decisionedel giudice della causa ma con la circolare «“accettata” dall’avvocato evigente all’epoca in cui l’attività è stata svolta». Ritiene, pertanto, erroneala liquidazione operata secondo i parametri professionali, nonché secondola circolare in uso presso l’Ufficio diramata nel giugno 2022, in quantosuccessiva alla conclusione dell’incarico (2021), laddove la liquidazione vaoperata secondo.4. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità sotto due diversiprofili, ed è anche infondato. Dispone l’art. 2233, primo comma cod. civ.«il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può esseredeterminato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice». Alterzo comma si prevede che «sono nulli, se non redatti in forma scritta, ipatti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti chestabiliscono i compensi professionali» e, al riguardo, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, non assume rilevanza una ipotetica noncontestazione dell'accordo (Cass., n. 9733/2025, n. 9733). E’ in assenzadi determinazione negoziale del compenso spettante ai prestatori d'operaintellettuale che si fa ricorso alle tariffe (parametri) professionali ovveroagli usi (Cass., n. 19025/2024; Cass., n. 24993/2023; Cass., n.17726/2018; Cass., n. 29837/2011; Cass., n. 6233/2009; Cass., n.6732/2000).5. Tuttavia, il ricorrente non trascrive, né allega al ricorso l’accordo (oun preventivo accettato dalla curatela) che le parti avrebbero raggiunto inordine alla liquidazione del compenso per l’attività professionale, ancorchédeterminato per relationem (come deduce il ricorrente) con riferimento adalcuni dei parametri indicati nella circolare diramata nell’Ufficio giudiziarioal tempo dell’accettazione dell’incarico. Né l’accordo è menzionatonell’originaria istanza di liquidazione del compenso formulata daln. 11673/2025 R.G.Numero registro generale 11673/2025Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 7602/2026Data pubblicazione 30/03/2026ricorrente; come anche non può desumersi tale consenso dal carteggiomail tra il curatore del fallimento e una collaboratrice del ricorrente,carteggio allegato al ricorso e intervenuto molto tempo dopo laconclusione della prestazione professionale.6. Quanto, poi, all’applicazione delle circolari invalse presso il [OSCURATO:PERSONA] che, si dice, «di fatto sostituiscono e costituiscono il preventivoscritto relativo ai costi ed oneri della prestazione professionale», vaosservato che il decreto impugnato – a dispetto della liquidazione operatadal giudice delegato, che aveva inteso fare applicazione, come criterioconcorrente e non esclusivo, della circolare relativa alla liquidazione deicompensi invalsa nell’Ufficio successivamente alla cessazione dell’incaricodel ricorrente – ha del tutto pretermesso il riferimento a circolari. Laliquidazione è correttamente stata operata in relazione ai soli parametridel d.m. n. 55/2014 [«La liquidazione del compenso al difensore apparecongrua nel caso di specie (…) concorre a tale valutazione di congruitàdella liquidazione effettuata dal giudice delegato anche la considerazionedell’esito della lite (…) dovendosi rammentare che detta considerazionecostituisce uno dei parametri espressamente previsti per ladeterminazione dei compensi in sede giudiziale dall’art. 4 comma 1 DM55/2014, applicabile ratione temporis»]. Il motivo infondatamente sirisolve, in assenza di pattuizione del consenso scritto, nella richiesta diapplicazione delle circolari dell’Ufficio giudiziario come fonte e criterio diliquidazione del compenso, sostitutivo dell’applicazione dei parametri dicui al d.m. cit.7. Anche sotto questo profilo il motivo non può seguirsi l’argomnetaredel ricorrente, in quanto le circolari, atti interni agli Uffici giudiziari, sonoestranee alla gerarchia delle fonti di cui all’art. 2233 cod. civ. e possonoassurgere a fonte per la liquidazione del compenso, in assenza dipattuizione scritta tra difensore e cliente, solo se e in quanto si traducanonegli usi di cui all’art. 2233 cod. civ., ove peraltro siano tali da sostituirsin. 11673/2025 R.G.Numero registro generale 11673/2025Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 7602/2026Data pubblicazione 30/03/2026ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014. Sotto questo profilo, il ricorrentenon ha dedotto nel ricorso tale circostanza, né di quali usi si discuterebbe,se negoziali ex art. 1340 cod. civ., integrativi della volontà negoziale(Cass., n. 21833/2009) o interpretativi ex art. 1368 cod. civ., volti aintervenire sussidiariamente per l’interpretazione di un contratto in ordineall'identificazione dell'effettiva volontà delle parti (Cass., n. 6601/2012).8. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt.1176 co. 2 c.c. e 2236 c.c. per un’affermata ma non provata carentedifensore è una obbligazione di mezzi che non garantisce il risultato utiledell’attività prestata, risultando conseguentemente irrilevante il rigettodell’appello incidentale proposto nell’interesse della curatela. Deduce partericorrente che la prestazione professionale del giudizio di appello oggettodi istanza di liquidazione sarebbe stata resa con particolare diligenza.9. Il terzo motivo è inammissibile in quanto volto a censurare lavalutazione di congruità compiuta dal giudice del reclamo, insindacabile insede di legittimità.10. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 91e 92 c.p.c. per non avere tenuto conto che la Corte di Appello in sede diliquidazione ha compensato parzialmente le spese processuali». Partericorrente osserva che l’appiattimento del tribunale in sede di reclamo allaliquidazione operata dal giudice di appello sarebbe viziata dal fatto che inappello parte del compenso era stata oggetto di compensazione parziale.11. Il quarto motivo è inammissibile in quanto afferente a questionenuova, non tracciata nel decreto impugnato.12. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributounificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato. P.Q.Mn. 11673/2025 R.G.Numero registro generale 11673/2025Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 7602/2026Data pubblicazione 30/03/2026La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 11673/2025 R.G.P.Q.Mn. 11673/2025 R.G.Numero registro generale 11673/2025Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 7602/2026Data pubblicazione 30/03/2026La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 11673/2025 R.G.