CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 24529/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.r.g. 24022-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di coniuge erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Ric. 2017 n. 24022 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], PESCARA, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore; -intimato – avverso la sentenza n. 439/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 13/07/2005, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di Atri la Regione [OSCURATO:PERSONA] , per sentir e dichiarare l’intervenuto acquisto atitolo originario per usucapione di alcuni fabbricati siti in Bisenti che gli attori, in qualità di proprietari, avevano ceduto volontariamente alla Regione [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della procedura di esproprio che li aveva riguardati (il contesto più generaledegli espropri regionali veniva avviato con delibera n. 299 /1979 del Consiglio Superiore dei [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’approvazione da parte de l Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiornodi un progetto di opera pubblica finalizzato alla realizzazione dei lavori di costruzione della diga sul fiume [OSCURATO:PERSONA]). Deducevano in particolare gli attori che ilavori programmati non erano mai stati realizzati, né era intervenuta alcuna occupazione totale o parziale dei terreni dei quali gli esponenti avevano mantenuto il possesso (per non essere intervenuta la consegna Ric. 2017 n. 24022 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -3- all’espropriante), con la conseguente possibilità di riacquistarne pertanto la proprietà per usucapione. Si costituiva ritualmente in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA], che instava per la chiamata in garanzia del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], Pescara, [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta chiamava in causa il M inistero delle I nfrastrutture e dei Trasporti. 2. Il Tribunale di Atri, spogliandosi della sua competenza, rimetteva la causa al Tribunale di L'Aquila davanti al quale la causa veniva riassunta. 3. Con sentenza n. 531/2015, il Tribunale di L’Aquila rigettava la domandadei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e , in accogli mento della domandariconvenzionale proposta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] , dichiarava abusiva l'occupazione degli immobili in questione, condannando gli attori al rilascio degli stessi . R igettava l a domandadi condanna al risar cimento del danno della Regione [OSCURATO:PERSONA] a carico del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e la domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 4. Contro questa sentenza proponeva appello il sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], reiterando la domanda proposta in primo grado. 5. Costituitosi regolarmente il contradditorio con la Regione [OSCURATO:PERSONA] e i chiamati in causa, la Corte d'appello diL'Aquila, con sentenza n. 439/2019 , condivide va le conclusioni del primo giudice e rigettava integralmente l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio. 6. Avverso quest’ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per Cassazionearticolato in due motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso. Ric. 2017 n. 24022 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -4- 8. Sono rimasti intimati il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] Foro e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 9. La causa è stata avviata alla trattazione con il rito camerale exart. 360 bis .1 c.p.c [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1941 e 1376 c.c., nonché del DPR 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazioni per pubblica utilità in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., avendo il provvedimento impugnato deciso le questioni in modo non conforme alla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, il ricorrente si duole che la Corte distrettuale , considerando il contratto di cessione alla stregua “di qualsiasi negozio di compravendita”atto a trasferire anche il possesso dei beni, non abbia tenuto in considerazione il consolidato principio affermato da questo giudice di legittimità,espresso inizialmente dalla sentenza n. 5 29 3/2000 , secondo cui “ … la vendita (cessione volontaria al luogo di esproprio) con effetti reali non si realizza automaticamente, occorrendo il trasferimento anche del possesso”. Posto che la cessione volontaria in luogo di esproprio produce, ai sensi dell'art. 45 , comma 3, del DPR 321 /2001 , gli effetti del decreto di esproprio, nel caso in cui il soggetto espropriato venga lasciato nel possesso dell'immobile per il termine previsto dall'art.1158 c.c. - come nel caso d e quo - va considerata la possibilità di usucapire l'immobile, posto che , sempre per consolidata giurisprudenza di legittimità, non è configurabile nella specie il c.d.costituto possessorio. 2. - Il secondo motivo di ricorso deduce la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 952 e 1362 e segg. c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. , avendo il provvedimento Ric. 2017 n. 24022 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -5- impugnato disatteso la configurazione contrattuale del diritto di superficie. Più in dettaglio, il ricorrente sostiene che con l'atto di cessione di immobili in funzione dell'esproprio,gli ex proprietari avrebbero ceduti i fabbricati con annessi e pertinenze, ma non le aree sulle quali gli immobili insistono, giusta il contenuto dell'art. 9 dell'atto pubblico in questione , che riferisce i prezzi come stabiliti tra le parti esclusivamente ai fabbricati e alle costruzioni annesse ma non anche alle superfici. 3. -[OSCURATO:PERSONA] osserva preliminarmente quanto segue . Il ricorrente ha invocato la sussistenza di un orientamento unanime della giurisprudenza di questa Corte sul profilo degli effetti conseguenti all’intervento del procedimento espropriativo su un benenon seguito dalla realizzazione dell’opera pubblica e sulla qualificazione della perdurante relazione materiale dell’espropriato con il bene. In realtà, i precedenti di questa Corte al riguardo hanno dato luogo a due contrapposti indirizzi giurisprudenziali. Il primo, che è quello invocato dal ricorrente a fondamento del primo motivo di ricorso- riconducibile , oltre che alla pronuncia dallo stesso menzionata (Cass. n. 5293/2000), anche a Cass. n. 25594/2013 e n. 5996/2014, e per vero inaugurato da Cass. n. 13558/1999 - ri tiene che il provvedimento ablativo non determina di per sé un mutamento dell'”animus rem sibi habendi”in “animus detinendi” in capo al soggetto espropriato , il quale, quando sia rimasto nella materiale disponibilità del bene e qualora alla dichiarazione di pubblica utilità non siano seguiti né l'immissione in possesso del soggetto espropriante, né l'attuazione del previsto intervento di pubblica utilità, può del tutto legittimamente invocare,ove ne ricorrano le condizioni , il compimento in suo favore dell'usucapione. Ric. 2017 n. 24022 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -6- Il secondo – espresso ad esempio da Cass. nn . 6742/2014, 12230/2016, 23850/2018 - sostiene invece che la notifica del decreto di espropriazione comporti la perdita dell' animus possidendi, in ragione della consapevolezza dell’alienità del bene,conseguendone che ai fini della configurabilità di un nuovo possesso utile ad usucapione sia necessario un atto di interversio possessionis. Proprio la consapevolezza dell’esistenza di siffatto contrasto ha indottoquesta stessa Sezione a rime ttere la questione al [OSCURATO:PERSONA] ordinanza interlocutoria n. 19758/22. 4. - L’esito dell’ordinanza interlocutoria e il pronunciamento delle Sezioni Unite che nederiverà ha sicura rilevanza per il caso di specie (con precipuo riguardo al primo motivo di ricorso), sebbene nella vicenda portata all’esame di questa Corte non sia intervenuto un decreto di esproprio, ma il trasferimento degli immobili sia stato fatto oggetto di un atto di cessione volontaria. L’atto di cessione volontaria dei beni in questo contesto è infatti qualificato dalla giurisprudenza di questa Corte come negozio di diritto pubblico, sostitutivo del decreto di esproprio (cfr. ad esempio Cass. n. 11407/2012; 27197/2019), che, come tale, diviene elemento di una fattispecie complessa che conduce all’acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla pubblica amministrazione. Pertanto, anche dinanzi a questa ipotesi – sempre qualora il procedimento espropriativo non giunga al suo epilogoe il precedente proprietario conservi il suo rapporto con il bene – si generano le problematiche che sono state sopra illustrate. 5.-Sussistono dunque i presupposti per sospendere il giudizio e rinviare la causa a nuovo ruolo. P.Q.M. Ric. 2017 n. 24022 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -7- La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decis