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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08688/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto pluriaggravato e di ricettazione;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, un'errata valutazione del quadro probatorio, oltre che un vero e proprio travisamento della prova, è inammissibile perché, oltre ad essere del tutto generico, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 9 del provvedimento impugnato).

In ogni caso, il ricorrente, con la suddetta doglianza, non indica quale prova sarebbe stata oggetto di travisamento;

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona di minorata difesa, è manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso» (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02).

Nel caso di specie, la commissione del fatto di reato in tempo di notte - che, secondo le Sezioni Unite Cardellini, è idonea ad integrare l'aggravante in esame, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, purchè la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto - risulta che abbia in concreto agevolato l'azione del ricorrente, come sinteticamente riportato nelle pronunce di merito, anche in relazione alle specifiche condizioni del luogo teatro dei fatti (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Rilevato, altresì, che il motivo riferito all'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. è inedito e generico, sicchè inammissibile; or3

4. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie (come specificato dalla Corte di merito a pag. 10 del provvedimento impugnato), la condotta posta in essere dall'imputato non può essere considerata tenue;

5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto pluriaggravato e di ricettazione; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, un'errata valutazione del quadro probatorio, oltre che un vero e proprio travisamento della prova, è inammissibile perché, oltre ad essere del tutto generico, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 9 del provvedimento impugnato). In ogni caso, il ricorrente, con la suddetta doglianza, non indica quale prova sarebbe stata oggetto di travisamento; 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona di minorata difesa, è manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02). Nel caso di specie, la commissione del fatto di reato in tempo di notte - che, secondo le Sezioni Unite Cardellini, è idonea ad integrare l'aggravante in esame, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, purchè la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto - risulta che abbia in concreto agevolato l'azione del ricorrente, come sinteticamente riportato nelle pronunce di merito, anche in relazione alle specifiche condizioni del luogo teatro dei fatti (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Rilevato, altresì, che il motivo riferito all'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. è inedito e generico, sicchè inammissibile; or3 4. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie (come specificato dalla Corte di merito a pag. 10 del provvedimento impugnato), la condotta posta in essere dall'imputato non può essere considerata tenue; 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 08688/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris