CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 26226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30311/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] 1503 s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - Oggetto: art. 22 TUR – enunciazione atti Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara n. 127/06/20 depositata in data 24/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di un decreto ingiuntivo nel quale si richiedeva l’importo ulteriormente dovuto in forza dell’enunciazione in esso di un atto di cessione di credito ex art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 (c.d. Testo unico del registro –TUR); - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entr ate con atto affidato a cinque motivi; la società contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 anche con riferimento all’art. 22 del TUR (testo unico dell’imposta di registro, d.P.R. n. 131 del 1986) in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR motivato la propria decisione in modo apparente; - il motivo è fondato; - questa Corte è del tutto costante nel r itenere (Cass. S ez. 6 - 5,Ord. n. 13977 del 23/05/2019; in argomento si veda anche la precedente Cass. Sez. UU. , Sent. n. 22232 del 03/11/2016 preceduta a sua volta quest’ultima dalla ulteriore pronuncia massimamente nomofilattica resa da Cass. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA].U, Sentenza n. 8053 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d. L . 22 giugno 2012, n. 83, conv. in leg ge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, vizio questo deducibile quindi ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione; - nel presente caso, effettivamente, la CTR ha svolto osservazioni del tutto generiche in ordine alla questione relativa all’interpretazione e applicazione dell’art. 22 ridetto, senza minimamente calarle nel contesto di causa e senza confrontarsi né con gli atti processuali, né con le questioni poste dall’appellante Ufficio, debitamente trascritte in ricorso; - all’esito della decisione che precede, i restanti motivi sono tutti assorbiti; - per le sopra esposte ragioni, il ricorso va accolto e la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese de