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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 06846/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11176/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1516/2022 depositata il 17/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA], proprietario di una vettura [OSCURATO:SOCIETA], è rimasto in panne durante un suo viaggio in Spagna.

I meccanici del posto hanno accertato che la pompa dell’acqua non era stata avvitata bene e dunque aveva perso acqua portando il motore a riscaldarsi. 2.- [OSCURATO:PERSONA] ha dapprima fatto ricorso ad un accertamento tecnico preventivo, che ha confermato quel tipo di guasto nell’intervento meccanico; e poi, dunque, ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno,sia la società [OSCURATO:SOCIETA] (indicata negli atti di causa anche come [OSCURATO:SOCIETA])che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non trattandosi di guasto a lei imputabile, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto il rigetto della domanda per sua infondatezza.

Entrambe hanno eccepito la prescrizione. 3.- Il Tribunale di Salerno ha negato la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA], ed ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere l’attore di 1.857,00 euro dei complessivi 3.174,00 che erano stati spesi per la riparazione, negando il risarcimento degli altri danni (da vacanza rovinata ed altro) invocati dal danneggiato.

Il Tribunale ha ridotto la somma a favore dell’attore in quanto ha ritenuto un concorso di colpa di costui nel fatto di avere proseguito la marcia, nonostante l’accensione di una spia, cosi aggravando il danno. 4.-La Corte di appello di Salerno ha confermato questa decisione, ribadendo il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA], e condannando il Pucciarelli a rifondere le spese a quest’ultima società, nella misura di 9.970,00 euro. 5.- Questa decisione è oggetto di ricorso per c assazione da parte del Pucciarelli con quattro motivi di ricorso, cui ha fatto seguito il controricorso della [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso inizialmente trattato in camera di consiglio è stato poi rinviato in attesa della decisione delle Sezioni Uniti su una questione analoga a quella posta dal ricorrentecon il quarto motivo del ricorso.

I n vista della odierna udienzail ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 345 c.p.c.

La questione è la seguente. [OSCURATO:SOCIETA] è stata citata in giudizio sulla base di una polizza di assicurazione che copriva i danni al veicolo, e di cui, oltre ad [OSCURATO:SOCIETA], sarebbe stata parte la stessa [OSCURATO:SOCIETA].

Se non che, i giudici di secondo grado hanno ritenuto non provata l’esistenza di una tale polizza, per alcuni semplici motivi: in primo grado era stata depositata una copia del documento contrattuale, non firmata, ossia non sottoscritta da [OSCURATO:SOCIETA].

Solo in appello appariva una copia sottoscritta.

I giudici del secondo grado hanno tuttavia ritenuto, esaminando i due documenti, che il secondo, quello prodotto in appello, era “significativamente” diverso dal primo.

Il che comportava alcune conseguenze.

Innanzitutto, che, essendo la copia depositata in primo grado priva della sottoscrizione di [OSCURATO:SOCIETA] e, a quanto pare, anche di [OSCURATO:SOCIETA] (di cui c’era solo il timbro), le controparti non avevano l’obbligo di disconoscerla e dunque il mancato disconoscimento non ha prodotto effetti sfavorevoli; in secondo luogo, che il documento prodotto in appello, in quanto diverso da quello prodotto in primo grado, doveva dirsi nuovo e come tale tardiva la sua produzione.

I giudici di appello, tuttavia, hanno ricordato come il Tribunale avesse ritenuto da escludersi la copertura assicurativa per quel guasto, ove anche si fosse giunti a ritenere validi quei documenti di polizza, ed hanno osservato che tale rationon è stata impugnata.

Il ricorrente si duole di tale accertamento sostenendo che, intanto, la sottoscrizione era leggibile, che il documento prodotto in appello,dunque, era lo stesso e non già nuovo; che le fotocopie non autentiche vanno disconosciute e che, se non lo sono, ex articolo 215 c.p.c., si hanno per tacitamente riconosciute dalla parte contro cui sono prodotte.

E, da tale punto di vista, osserva il ricorrente che nessun disconoscimento vi è stato, con la conseguenza che avrebbe dovuto ammettersi l’esistenza ed operatività della polizza.

Il motivo è inammissibile.

Non coglie la ratiodella decisione impugnata.

Intanto, va segnalato che le rationessono più d’una, e che ciascuna di esse è autonoma, ossia sufficiente di per sé a sorreggere la decisione.

Infatti, come si è detto, il Tribunale aveva ritenuto che, anche ad ammettere che la polizza fosse valida ed efficace, non comprendeva quel rischio, non consentiva l’indennizzo.

Secondo i giudici di appello questa rationon è stata impugnata in secondo grado e dunque è passata in giudicato.

Con la conseguenza che comunque la [OSCURATO:SOCIETA] non può essere chiamata a rimediare al danno, poiché la polizza, anche se operativa,non lo prevede.

Questa ratioè autonoma, per cui basterebbe il fatto che essa non è stata impugnata a rendere inammissibile il motivo di ricorso, che, per l’appunto, censura le altre rationes.

Ma, anche rispetto a queste ultime, si prospettano motivi di inammissibilità: che la polizza fosse sottoscritta è un fatto contrario a quello accertato dai giudici di merito, che hanno escluso sottoscrizione.

Ne consegue che è corretta la decisione del giudice di appello di ritenere che non vi fosse onere della parte di disconoscerla, proprio perché si devono disconoscere le scritture attribuibili alla parte, e non quelle che la parte non ha sottoscritto: la parte contro cui la scrittura è prodotta può limitarsi a rilevare di non averla sottoscritta, senza bisogno di disconoscerla.

Né si può fare questione di conformità all’originale, proprio perché la parte può limitarsi ad eccepire il difetto di sottoscrizione, senza bisogno di eccepire il difetto di corrispondenza ad un imprecisato originale.

Infine, non v’è stata violazione dell’articolo 345 c.p.c., proprio perché la Corte di appello, e qui non c’è smentita, ha ritenuto il documento di polizza depositato in secondo grado, come documento nuovo, in quanto non corrispondente a quello di primo grado, e dunque non ammissibile la sua produzione. 2.-Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 1393 e 2049 c.c.

Un altro punto controverso era il seguente: il ricorrente sosteneva di avere sottoscritto la polizza e di avere presupposto che una copia fosse inviata poi dal concessionario alla [OSCURATO:SOCIETA], per la sottoscrizione di quest’ultima.

Dunque, una questione subordinata a quella precedente: il ricorrente prospetta l’ipotesi che, anche ove si dovesse ritenere non sottoscritta da [OSCURATO:SOCIETA] la polizza, di tale mancanza dovrebbe rispondere la [OSCURATO:SOCIETA] stessa in quanto si è servita per la stipuladella assicurazione di un suo preposto (la concessionaria) o almeno apparentemente tale.

Infatti, il ricorrente dichiara di avere confidato incolpevolmente sulla qualità di concessionario [OSCURATO:SOCIETA].

E dunque, in base alle norme sulla rappresentanza apparente o a quelle sulla responsabilità dei preponenti, la [OSCURATO:SOCIETA] dovrebbe comunque rispondere del danno causato.

Il motivo è inammissibile per diverse ragioni.

Intanto risulta nuovo, in quantoproposto per la prima volta in questa sede.

Non risulta che il ricorrente abbia fatto una tale questione davanti ai giudici di appello: la sentenza di secondo grado non si occupa in alcun modo di tale argomento, non lo riporta tra i motivi di appello, né il ricorrente indica come, dove ed in che maniera lo ha prospettato in secondo grado.

E tanto basterebbe a ritenerlo inammissibile.

In secondo luogo, il richiamo a quelle regole è del tutto fuori luogo.

L’articolo 2049 c.c. presuppone che il preposto abbia commesso un fatto illecito, di cui risponda il preponente, e dunque occorreva la prova che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha trasmesso colpevolmente o volutamenteil contratto: prova del tutto assente.

A tacer d’altro.

Né infine può dirsi che c’è stata una rappresentanza apparente o un affidamento, posto che manca ogni riferimento ai presupposti di fatto di tale apparenza: perché mai la [OSCURATO:SOCIETA] dovrebbe cioè ritenersi come un falso rappresentante o un rappresentante apparente della [OSCURATO:SOCIETA] è questione indimostrata. 3.-Il terzo motivo prospetta una violazione degli articoli 1227 e 2056 c.c.

Si tratta della questione relativa al concorso di colpa.

I giudici di merito lo hanno ravvisato nel fatto che il ricorrente ha continuato a guidare nonostante l’accensione della spia e si è fermato solo quando la macchina si è rotta.

Il ricorrente sostiene che non può esservi invece alcun concorso di colpa nella vetustà del veicolo, in quanto quel guasto, a causa dell’erroneo montaggio,poteva verificarsi anche su una vettura nuova.

Il motivo è inammissibile.

Non coglie la ratio della decisione impugnata che attribuisce concorso di colpa non nel fatto di avere una vettura vecchia, ma di non essersi fermato alle prime avvisaglie anziché proseguire.

Dunque, una condotta diversa da quella postulata dal ricorrente. 4.-Il quarto motivo prospetta violazione dell’articolo 91 c.p.c.

Il ricorrente si duole del fatto di essere stato condannato alla rifusione delle spese verso [OSCURATO:SOCIETA] in una misura superiore al massimo di legge.

Il valore della causa era infatti di 16.589,30 euro, che comporta un minimo di 5.077,00 euro ed un massimo di 7.617,00 euro, di spese legali, mentre la condanna alle spese è stata di 9.970,00 euro, e senza peraltro alcuna motivazione.

Contesta peraltro la circostanza che il valore possa dirsi superato dal fatto che la domanda contiene la formula somma maggiore o minore , che invece non è idonea a modificare il valore specificato della controversia.

Il motivo è infondato.

Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile (Cass. sez. un.20805/2025) Dunque, l’infondatezza, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza appena richiamatae massimato ufficialmente come sopra riportato, deriva dal fatto che la decisione impugnata ha accordato compensi pari a quelli dovuti per le cause di valore indeterminabile (complessità bassa), non inferiori a quelli dello scaglione invocato dal ricorrente.

Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della controricorrente, nella misura di 3.500,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi ed oltre spese generali come per legge, ed accessori.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11176/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1516/2022 depositata il 17/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA], proprietario di una vettura [OSCURATO:SOCIETA], è rimasto in panne durante un suo viaggio in Spagna. I meccanici del posto hanno accertato che la pompa dell’acqua non era stata avvitata bene e dunque aveva perso acqua portando il motore a riscaldarsi. 2.- [OSCURATO:PERSONA] ha dapprima fatto ricorso ad un accertamento tecnico preventivo, che ha confermato quel tipo di guasto nell’intervento meccanico; e poi, dunque, ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno,sia la società [OSCURATO:SOCIETA] (indicata negli atti di causa anche come [OSCURATO:SOCIETA])che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non trattandosi di guasto a lei imputabile, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto il rigetto della domanda per sua infondatezza. Entrambe hanno eccepito la prescrizione. 3.- Il Tribunale di Salerno ha negato la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA], ed ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere l’attore di 1.857,00 euro dei complessivi 3.174,00 che erano stati spesi per la riparazione, negando il risarcimento degli altri danni (da vacanza rovinata ed altro) invocati dal danneggiato. Il Tribunale ha ridotto la somma a favore dell’attore in quanto ha ritenuto un concorso di colpa di costui nel fatto di avere proseguito la marcia, nonostante l’accensione di una spia, cosi aggravando il danno. 4.-La Corte di appello di Salerno ha confermato questa decisione, ribadendo il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA], e condannando il Pucciarelli a rifondere le spese a quest’ultima società, nella misura di 9.970,00 euro. 5.- Questa decisione è oggetto di ricorso per c assazione da parte del Pucciarelli con quattro motivi di ricorso, cui ha fatto seguito il controricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso inizialmente trattato in camera di consiglio è stato poi rinviato in attesa della decisione delle Sezioni Uniti su una questione analoga a quella posta dal ricorrentecon il quarto motivo del ricorso. I n vista della odierna udienzail ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 345 c.p.c. La questione è la seguente. [OSCURATO:SOCIETA] è stata citata in giudizio sulla base di una polizza di assicurazione che copriva i danni al veicolo, e di cui, oltre ad [OSCURATO:SOCIETA], sarebbe stata parte la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. Se non che, i giudici di secondo grado hanno ritenuto non provata l’esistenza di una tale polizza, per alcuni semplici motivi: in primo grado era stata depositata una copia del documento contrattuale, non firmata, ossia non sottoscritta da [OSCURATO:SOCIETA]. Solo in appello appariva una copia sottoscritta. I giudici del secondo grado hanno tuttavia ritenuto, esaminando i due documenti, che il secondo, quello prodotto in appello, era “significativamente” diverso dal primo. Il che comportava alcune conseguenze. Innanzitutto, che, essendo la copia depositata in primo grado priva della sottoscrizione di [OSCURATO:SOCIETA] e, a quanto pare, anche di [OSCURATO:SOCIETA] (di cui c’era solo il timbro), le controparti non avevano l’obbligo di disconoscerla e dunque il mancato disconoscimento non ha prodotto effetti sfavorevoli; in secondo luogo, che il documento prodotto in appello, in quanto diverso da quello prodotto in primo grado, doveva dirsi nuovo e come tale tardiva la sua produzione. I giudici di appello, tuttavia, hanno ricordato come il Tribunale avesse ritenuto da escludersi la copertura assicurativa per quel guasto, ove anche si fosse giunti a ritenere validi quei documenti di polizza, ed hanno osservato che tale rationon è stata impugnata. Il ricorrente si duole di tale accertamento sostenendo che, intanto, la sottoscrizione era leggibile, che il documento prodotto in appello,dunque, era lo stesso e non già nuovo; che le fotocopie non autentiche vanno disconosciute e che, se non lo sono, ex articolo 215 c.p.c., si hanno per tacitamente riconosciute dalla parte contro cui sono prodotte. E, da tale punto di vista, osserva il ricorrente che nessun disconoscimento vi è stato, con la conseguenza che avrebbe dovuto ammettersi l’esistenza ed operatività della polizza. Il motivo è inammissibile. Non coglie la ratiodella decisione impugnata. Intanto, va segnalato che le rationessono più d’una, e che ciascuna di esse è autonoma, ossia sufficiente di per sé a sorreggere la decisione. Infatti, come si è detto, il Tribunale aveva ritenuto che, anche ad ammettere che la polizza fosse valida ed efficace, non comprendeva quel rischio, non consentiva l’indennizzo. Secondo i giudici di appello questa rationon è stata impugnata in secondo grado e dunque è passata in giudicato. Con la conseguenza che comunque la [OSCURATO:SOCIETA] non può essere chiamata a rimediare al danno, poiché la polizza, anche se operativa,non lo prevede. Questa ratioè autonoma, per cui basterebbe il fatto che essa non è stata impugnata a rendere inammissibile il motivo di ricorso, che, per l’appunto, censura le altre rationes. Ma, anche rispetto a queste ultime, si prospettano motivi di inammissibilità: che la polizza fosse sottoscritta è un fatto contrario a quello accertato dai giudici di merito, che hanno escluso sottoscrizione. Ne consegue che è corretta la decisione del giudice di appello di ritenere che non vi fosse onere della parte di disconoscerla, proprio perché si devono disconoscere le scritture attribuibili alla parte, e non quelle che la parte non ha sottoscritto: la parte contro cui la scrittura è prodotta può limitarsi a rilevare di non averla sottoscritta, senza bisogno di disconoscerla. Né si può fare questione di conformità all’originale, proprio perché la parte può limitarsi ad eccepire il difetto di sottoscrizione, senza bisogno di eccepire il difetto di corrispondenza ad un imprecisato originale. Infine, non v’è stata violazione dell’articolo 345 c.p.c., proprio perché la Corte di appello, e qui non c’è smentita, ha ritenuto il documento di polizza depositato in secondo grado, come documento nuovo, in quanto non corrispondente a quello di primo grado, e dunque non ammissibile la sua produzione. 2.-Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 1393 e 2049 c.c. Un altro punto controverso era il seguente: il ricorrente sosteneva di avere sottoscritto la polizza e di avere presupposto che una copia fosse inviata poi dal concessionario alla [OSCURATO:SOCIETA], per la sottoscrizione di quest’ultima. Dunque, una questione subordinata a quella precedente: il ricorrente prospetta l’ipotesi che, anche ove si dovesse ritenere non sottoscritta da [OSCURATO:SOCIETA] la polizza, di tale mancanza dovrebbe rispondere la [OSCURATO:SOCIETA] stessa in quanto si è servita per la stipuladella assicurazione di un suo preposto (la concessionaria) o almeno apparentemente tale. Infatti, il ricorrente dichiara di avere confidato incolpevolmente sulla qualità di concessionario [OSCURATO:SOCIETA]. E dunque, in base alle norme sulla rappresentanza apparente o a quelle sulla responsabilità dei preponenti, la [OSCURATO:SOCIETA] dovrebbe comunque rispondere del danno causato. Il motivo è inammissibile per diverse ragioni. Intanto risulta nuovo, in quantoproposto per la prima volta in questa sede. Non risulta che il ricorrente abbia fatto una tale questione davanti ai giudici di appello: la sentenza di secondo grado non si occupa in alcun modo di tale argomento, non lo riporta tra i motivi di appello, né il ricorrente indica come, dove ed in che maniera lo ha prospettato in secondo grado. E tanto basterebbe a ritenerlo inammissibile. In secondo luogo, il richiamo a quelle regole è del tutto fuori luogo. L’articolo 2049 c.c. presuppone che il preposto abbia commesso un fatto illecito, di cui risponda il preponente, e dunque occorreva la prova che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha trasmesso colpevolmente o volutamenteil contratto: prova del tutto assente. A tacer d’altro. Né infine può dirsi che c’è stata una rappresentanza apparente o un affidamento, posto che manca ogni riferimento ai presupposti di fatto di tale apparenza: perché mai la [OSCURATO:SOCIETA] dovrebbe cioè ritenersi come un falso rappresentante o un rappresentante apparente della [OSCURATO:SOCIETA] è questione indimostrata. 3.-Il terzo motivo prospetta una violazione degli articoli 1227 e 2056 c.c. Si tratta della questione relativa al concorso di colpa. I giudici di merito lo hanno ravvisato nel fatto che il ricorrente ha continuato a guidare nonostante l’accensione della spia e si è fermato solo quando la macchina si è rotta. Il ricorrente sostiene che non può esservi invece alcun concorso di colpa nella vetustà del veicolo, in quanto quel guasto, a causa dell’erroneo montaggio,poteva verificarsi anche su una vettura nuova. Il motivo è inammissibile. Non coglie la ratio della decisione impugnata che attribuisce concorso di colpa non nel fatto di avere una vettura vecchia, ma di non essersi fermato alle prime avvisaglie anziché proseguire. Dunque, una condotta diversa da quella postulata dal ricorrente. 4.-Il quarto motivo prospetta violazione dell’articolo 91 c.p.c. Il ricorrente si duole del fatto di essere stato condannato alla rifusione delle spese verso [OSCURATO:SOCIETA] in una misura superiore al massimo di legge. Il valore della causa era infatti di 16.589,30 euro, che comporta un minimo di 5.077,00 euro ed un massimo di 7.617,00 euro, di spese legali, mentre la condanna alle spese è stata di 9.970,00 euro, e senza peraltro alcuna motivazione. Contesta peraltro la circostanza che il valore possa dirsi superato dal fatto che la domanda contiene la formula somma maggiore o minore , che invece non è idonea a modificare il valore specificato della controversia. Il motivo è infondato. Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile (Cass. sez. un.20805/2025) Dunque, l’infondatezza, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza appena richiamatae massimato ufficialmente come sopra riportato, deriva dal fatto che la decisione impugnata ha accordato compensi pari a quelli dovuti per le cause di valore indeterminabile (complessità bassa), non inferiori a quelli dello scaglione invocato dal ricorrente. Il ricorso va dunque rigettato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della controricorrente, nella misura di 3.500,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi ed oltre spese generali come per legge, ed accessori. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del rico
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