Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 03931/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la restituzione della spada in sequestro, di cui va disposta la confisca; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 maggio 2022, il Tribunale di Bergamo - per quanto qui rileva - dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 697 cod. pen., così riqualificata la frazione di condotta di cui al capo b) della rubrica, relativa alla detenzione della spada a punta con lame affilate, oggetto di sequestro, perché estinto per prescrizione; disponeva, altresì, la restituzione all'imputato della suddetta spada, salva la permanenza di vincoli amministrativi.

2. Avverso detta sentenza, il Procuratore generale della Repubblica di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 6 della legge n. 152/75 e 240 cod. pen., in relazione alla disposta restituzione della spada in sequestro e osservando che il Tribunale ne avrebbe dovuto disporre la confisca, che ha natura obbligatoria per tutti i reati concernenti le armi anche in caso di estinzione degli stessi, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato.

3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la restituzione della spada in sequestro, di cui va disposta la confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui "la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato" (Cass. Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 2007, Rv. 235854 - 01; cfr., in tema di estinzione del reato per oblazione: Cass. Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Rv. 267458 - 01, che ha specificato, in motivazione, che "ai fini della applicabilità della predetta confisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c.

Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria avente finalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sé, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della cosa"; Cass. Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Rv. 265409 -01; Cass. Sez. 1, n. 1086 del 04/12/2012, Rv. 254213; Cass. Sez. n. 1264, del 10/01/2006, Rv. 235854; Cass. Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Rv. 272085 -01, quest'ultima relativa al caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; Cass. Sez. 1, n. 22178 del 02/03/2017, in tema di esito positivo della prova, che determina l'estinzione del reato).

2. Detto principio deve trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui il giudice del merito ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione; conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'omessa confisca di quanto in sequestro, che va disposta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca, che dispone.

Così deciso, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la restituzione della spada in sequestro, di cui va disposta la confisca; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 maggio 2022, il Tribunale di Bergamo - per quanto qui rileva - dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 697 cod. pen., così riqualificata la frazione di condotta di cui al capo b) della rubrica, relativa alla detenzione della spada a punta con lame affilate, oggetto di sequestro, perché estinto per prescrizione; disponeva, altresì, la restituzione all'imputato della suddetta spada, salva la permanenza di vincoli amministrativi. 2. Avverso detta sentenza, il Procuratore generale della Repubblica di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 6 della legge n. 152/75 e 240 cod. pen., in relazione alla disposta restituzione della spada in sequestro e osservando che il Tribunale ne avrebbe dovuto disporre la confisca, che ha natura obbligatoria per tutti i reati concernenti le armi anche in caso di estinzione degli stessi, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la restituzione della spada in sequestro, di cui va disposta la confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui "la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato" (Cass. Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 2007, Rv. 235854 - 01; cfr., in tema di estinzione del reato per oblazione: Cass. Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Rv. 267458 - 01, che ha specificato, in motivazione, che "ai fini della applicabilità della predetta confisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria avente finalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sé, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della cosa"; Cass. Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Rv. 265409 -01; Cass. Sez. 1, n. 1086 del 04/12/2012, Rv. 254213; Cass. Sez. n. 1264, del 10/01/2006, Rv. 235854; Cass. Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Rv. 272085 -01, quest'ultima relativa al caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; Cass. Sez. 1, n. 22178 del 02/03/2017, in tema di esito positivo della prova, che determina l'estinzione del reato). 2. Detto principio deve trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui il giudice del merito ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione; conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'omessa confisca di quanto in sequestro, che va disposta. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca, che dispone. Così deciso, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03931/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris