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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 11150/2024

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ente ORDINANZA sul ricorso nr. 5741/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 35 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] della Libertà nr 20 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresenta e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Revocatoria fallimentare ex art.67 l.fall.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.13/03/2024-CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - rel.

Consigliere - R.G.N. 5741/2019 Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. avverso la sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] nr. 539/2018 depositata in data 13/8/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 marzo 2024 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 13/8/2018, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo quale successore a titolo particolare della prima, avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti del fallimento del trasferimento della proprietà dell’appartamento, con posto auto scoperto, ubicato in [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nr. 725/I di cui all’atto del [OSCURATO:PERSONA] del 26/01/1999, nr 96556 rep. e nr. 6815 racc. e condannato i convenuti al rilascio dell’immobile in favore della curatela. 1.1 Gli argomenti posti a fondamento dell’impugnata decisione possono così riassumersi: i) l’immobile al momento della stipula del rogito notarile era interamente costruito; ii) non trovava operatività l’invocata causa esonerativa dalla revocatoria prevista dall’art. 10 d.lvo nr. 1 22/2005 che detta una disciplina di favore per l’acquirente o il promissario acquirente non applicabile ratione temporis al caso di specie; iii) l'elemento soggettivo dell'azione risultava da plurimi fattori ; in particolare, dalla levata dei protesti , dalle iscrizioni di ipoteche volontaria e giudiziale (con generico impegno in quella sede, assunto dal venditore, alla cancellazione futura della ipoteca iscritta in favore di SGA ,entro un anno ulteriore e senza sanzione), e dalla trascrizione di pignoramento immobiliare. 2 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi, illustrati con memoria; il Fallimento ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il controricorso del Fallimento non essendo stato tempestivamente notificato al ricorrente. 1.1 Il ricorso, infatti, è stato notificato in data 7/2/2019 , mentre il controricorso risulta essere stato notificato il 15/9/2020, ben oltre il termine previsto dall’art.370 1° comma c.p.c. 2 Il primo motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1 ,5 e 10 del d.lvo 122/2005; si sostiene, nella prima parte della censura, che la Corte abbia errato nel non ritenere sussistente l’esenzione della revocatoria di cui all’art. 10 d.lvo 122/2005 in quanto, per espressa previsione dell’art. 5 d.lvo cit., solamente la disciplina di cui agli artt. 2, 3 e 4 (che regolamenta il rilascio delle fideiussioni e della garanzia obbligatoria) troverebbe applicazione ai contratti per i quali il permesso di costruire sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, mentre tutte le altre disposizioni, compresa quella in materia di esonero della revoca, sarebbero di diretta ed immediata cogenza per i casi di immobili per i quali era stato rilasciato il permesso di costruire e la costruzione non era ancora ultimata.

Nella seconda parte della doglianza i ricorrenti deducono di aver corrisposto la complessiva somma di lire 80 milioni Lit (l’impugnata sentenza avrebbe omesso di conteggiare 30 milioni Lit, pari alla quota di mutuo del venditore che l’acquirente si era accollato); evidenziano, infine, che l’immobile venduto era costruzione ancora da ultimare in quanto non ancora concesso il certificato di agibilità. 2.1 Il motivo è inammissibile,in ogni sua articolazione. 2.2 Conviene passare in rassegna la normativa invocata dai ricorrenti a sostegno della tesi dell’esonero della revocatoria ritenuta correttamente priva di fondamento dalla Corte. 2.3 L’art.1 del d.lvo n. 122/2005, entrato in vigore il 21/7/2005, dispone che «ai fini del presente decreto devono intendersi …..per “immobili da costruire” :gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità».

L’art.10 stabilisce che « i entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» L’art. 5 a sua volta prevede che « 2.6 Al contrario, questa Corte ha affermato che «proprio la ratio protettiva alla base della disciplina invocata giustifica la continuità da esprimere all'indirizzo selettivo per cui la stessa fattispecie esonerativa dall'azione revocatoria trova applicazione, come statuito da tempo da questa Corte, solo per le domande promosse da procedure aperte successivamente all'entrata in vigore dell'intera norma; così, va ribadita l'interpretazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005 2.7 Una implicita conferma della irretroattività della disposizione di esonero della revocatoria, si rinviene nella legge delega nr 210 del 2/8/2004 che, all’art . 3 comma 1 lett . f) , indica quale criterio e principio direttivo quello di « istituire un Fondo di solidarietà a beneficio dell'acquirente che, a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore della presente legge, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subíto la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento della proprietà o dell'assegnazione del bene». 2.8 L’inapplicabilità della normativa speciale, stante il suo carattere assorbente, rende superfluo l’esame del profilo della doglianza che riguarda l’ultimazione della costruzione e l’erronea determinazione delle somme versate. 3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 67 1° e 2° comma l.fall., 2727, 2729, 1366 1367, 2699 e 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., ove si afferma che non vi era una sproporzione rilevante ai fini dell’applicazione dell’art.67 1° comma l.fall. tra il prezzo di acquisto pattuito e il valore dell’immobile; si deduce così che i giudici di seconde cure hanno errato nel ritenere raggiunta la prova della scientia decotionis, da intendersi come conoscenza e non conoscibilità dello stato di insolvenza da accertarsi al momento della stipula del preliminare, sulla base di elementi indiziari privi di gravità, precisione e concordanza,mentre al contrario i ricorrenti era no terz i acquirent i di buona fede, con unico rapporto commerciale col venditore, mentre la seconda ipoteca appariva al ventennio non rinnovata. 3.1 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 3.2 In punto di sproporzione, rilevante ai fini dell’applicazione dell’ar.t 67 1° comma l.fall, tra il prezzo pattuito e il valore dell’immobile, la questione è priva di interesse per la ricorrente in quanto la Corte ha comunque verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art.67 2 comma l.fall. 3.3 Per quanto concerne la sussistenza dell’elemento soggettivo , la sentenza ha correttamente riferito al momento dell’atto pubblico del 1999 ogni accertamento psicologico in capo all'acquirente, dal momento che la scrittura privata stipulata tre anni prima, peraltro non opponibile al fallimento in quanto non munita di data certa, era un contratto preliminare.

E’ stato, quindi, coerentemente dato seguito alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. 19314/2014 e 4508/2018 ) che ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendosi irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione. 3.4 La scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è poi oggetto di una valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827); siffatta conoscenza deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi fattuali, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività: la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3854 ; Cass. 19 febbraio2015, n. 3336 ). 3.5 Orbene, il Collegio ha desunto la scientia decoctionis da plurimi ed oggettivi indizi sintomatici di una situazione di insolvenza (esistenza di una ipoteca giudiziale per un decreto ingiuntivo, di notevole importo, pignoramento immobiliare e protesti), conoscibili attraverso una semplice visura che una persona accorta che si accingeva ad acquistare un immobile da una società avrebbe dovuto richiedere. 3.6 A fronte degli accertamenti e delle valutazioni del compendio probatorio compiute dalla Corte d’ Appello, le doglianze della ricorrente, sotto l’apparenza della formale rubricazione di vizio di violazione di legge, mirano in realtà prospettando una rivisitazione in fatto e una lettura delle risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuta la Corte territoriale, ad una non consentita rivalutazione della quaestio facti. 4 Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 5 Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio stante la tardività della notifica del controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso nr. 5741/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 35 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] della Libertà nr 20 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresenta e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Revocatoria fallimentare ex art.67 l.fall. Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.13/03/2024-CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - rel. Consigliere - R.G.N. 5741/2019 Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. avverso la sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] nr. 539/2018 depositata in data 13/8/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 marzo 2024 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 13/8/2018, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo quale successore a titolo particolare della prima, avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti del fallimento del trasferimento della proprietà dell’appartamento, con posto auto scoperto, ubicato in [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nr. 725/I di cui all’atto del [OSCURATO:PERSONA] del 26/01/1999, nr 96556 rep. e nr. 6815 racc. e condannato i convenuti al rilascio dell’immobile in favore della curatela. 1.1 Gli argomenti posti a fondamento dell’impugnata decisione possono così riassumersi: i) l’immobile al momento della stipula del rogito notarile era interamente costruito; ii) non trovava operatività l’invocata causa esonerativa dalla revocatoria prevista dall’art. 10 d.lvo nr. 1 22/2005 che detta una disciplina di favore per l’acquirente o il promissario acquirente non applicabile ratione temporis al caso di specie; iii) l'elemento soggettivo dell'azione risultava da plurimi fattori ; in particolare, dalla levata dei protesti , dalle iscrizioni di ipoteche volontaria e giudiziale (con generico impegno in quella sede, assunto dal venditore, alla cancellazione futura della ipoteca iscritta in favore di SGA ,entro un anno ulteriore e senza sanzione), e dalla trascrizione di pignoramento immobiliare. 2 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi, illustrati con memoria; il Fallimento ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il controricorso del Fallimento non essendo stato tempestivamente notificato al ricorrente. 1.1 Il ricorso, infatti, è stato notificato in data 7/2/2019 , mentre il controricorso risulta essere stato notificato il 15/9/2020, ben oltre il termine previsto dall’art.370 1° comma c.p.c. 2 Il primo motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1 ,5 e 10 del d.lvo 122/2005; si sostiene, nella prima parte della censura, che la Corte abbia errato nel non ritenere sussistente l’esenzione della revocatoria di cui all’art. 10 d.lvo 122/2005 in quanto, per espressa previsione dell’art. 5 d.lvo cit., solamente la disciplina di cui agli artt. 2, 3 e 4 (che regolamenta il rilascio delle fideiussioni e della garanzia obbligatoria) troverebbe applicazione ai contratti per i quali il permesso di costruire sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, mentre tutte le altre disposizioni, compresa quella in materia di esonero della revoca, sarebbero di diretta ed immediata cogenza per i casi di immobili per i quali era stato rilasciato il permesso di costruire e la costruzione non era ancora ultimata. Nella seconda parte della doglianza i ricorrenti deducono di aver corrisposto la complessiva somma di lire 80 milioni Lit (l’impugnata sentenza avrebbe omesso di conteggiare 30 milioni Lit, pari alla quota di mutuo del venditore che l’acquirente si era accollato); evidenziano, infine, che l’immobile venduto era costruzione ancora da ultimare in quanto non ancora concesso il certificato di agibilità. 2.1 Il motivo è inammissibile,in ogni sua articolazione. 2.2 Conviene passare in rassegna la normativa invocata dai ricorrenti a sostegno della tesi dell’esonero della revocatoria ritenuta correttamente priva di fondamento dalla Corte. 2.3 L’art.1 del d.lvo n. 122/2005, entrato in vigore il 21/7/2005, dispone che «ai fini del presente decreto devono intendersi …..per “immobili da costruire” :gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità». L’art.10 stabilisce che « i entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» L’art. 5 a sua volta prevede che « 2.6 Al contrario, questa Corte ha affermato che «proprio la ratio protettiva alla base della disciplina invocata giustifica la continuità da esprimere all'indirizzo selettivo per cui la stessa fattispecie esonerativa dall'azione revocatoria trova applicazione, come statuito da tempo da questa Corte, solo per le domande promosse da procedure aperte successivamente all'entrata in vigore dell'intera norma; così, va ribadita l'interpretazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005 2.7 Una implicita conferma della irretroattività della disposizione di esonero della revocatoria, si rinviene nella legge delega nr 210 del 2/8/2004 che, all’art . 3 comma 1 lett . f) , indica quale criterio e principio direttivo quello di « istituire un Fondo di solidarietà a beneficio dell'acquirente che, a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore della presente legge, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subíto la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento della proprietà o dell'assegnazione del bene». 2.8 L’inapplicabilità della normativa speciale, stante il suo carattere assorbente, rende superfluo l’esame del profilo della doglianza che riguarda l’ultimazione della costruzione e l’erronea determinazione delle somme versate. 3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 67 1° e 2° comma l.fall., 2727, 2729, 1366 1367, 2699 e 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., ove si afferma che non vi era una sproporzione rilevante ai fini dell’applicazione dell’art.67 1° comma l.fall. tra il prezzo di acquisto pattuito e il valore dell’immobile; si deduce così che i giudici di seconde cure hanno errato nel ritenere raggiunta la prova della scientia decotionis, da intendersi come conoscenza e non conoscibilità dello stato di insolvenza da accertarsi al momento della stipula del preliminare, sulla base di elementi indiziari privi di gravità, precisione e concordanza,mentre al contrario i ricorrenti era no terz i acquirent i di buona fede, con unico rapporto commerciale col venditore, mentre la seconda ipoteca appariva al ventennio non rinnovata. 3.1 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 3.2 In punto di sproporzione, rilevante ai fini dell’applicazione dell’ar.t 67 1° comma l.fall, tra il prezzo pattuito e il valore dell’immobile, la questione è priva di interesse per la ricorrente in quanto la Corte ha comunque verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art.67 2 comma l.fall. 3.3 Per quanto concerne la sussistenza dell’elemento soggettivo , la sentenza ha correttamente riferito al momento dell’atto pubblico del 1999 ogni accertamento psicologico in capo all'acquirente, dal momento che la scrittura privata stipulata tre anni prima, peraltro non opponibile al fallimento in quanto non munita di data certa, era un contratto preliminare. E’ stato, quindi, coerentemente dato seguito alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. 19314/2014 e 4508/2018 ) che ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendosi irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione. 3.4 La scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è poi oggetto di una valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827); siffatta conoscenza deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi fattuali, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività: la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3854 ; Cass. 19 febbraio2015, n. 3336 ). 3.5 Orbene, il Collegio ha desunto la scientia decoctionis da plurimi ed oggettivi indizi sintomatici di una situazione di insolvenza (esistenza di una ipoteca giudiziale per un decreto ingiuntivo, di notevole importo, pignoramento immobiliare e protesti), conoscibili attraverso una semplice visura che una persona accorta che si accingeva ad acquistare un immobile da una società avrebbe dovuto richiedere. 3.6 A fronte degli accertamenti e delle valutazioni del compendio probatorio compiute dalla Corte d’ Appello, le doglianze della ricorrente, sotto l’apparenza della formale rubricazione di vizio di violazione di legge, mirano in realtà prospettando una rivisitazione in fatto e una lettura delle risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuta la Corte territoriale, ad una non consentita rivalutazione della quaestio facti. 4 Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 5 Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio stante la tardività della notifica del controricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di c
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