CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 04367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 20/04/2021 dal Tribunale di Pavia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile del delitto di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000- per avere, in qualità di legale rappresentante p.t. della società monegasca S.C.I. ETRUX, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto , omesso di presentare, essendovi obbligata, la dichiarazione relativa a detta imposta per l'anno 2013, avendo conseguito un volume di affari di 2.640.000,00 con conseguente evasione dell'imposta pari a 580.000,00 - e condannata alla pena di mesi nove di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 601, comma 5, cod.proc.pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett.c) e 179, comma 1, cod.proc.pen.. Argomenta che, dopo l'emissione della sentenza di primo grado, con atto del 23.07.2021 aveva revocato il mandato al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e nominato proprio difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva formulato gravame avverso la sentenza del Tribunale di Pavia; l'atto di appello e la nomina del 23.07.2021 venivano depositati presso la Corte di appello di Torino a mezzo p.e.c.; il decreto di citazione veniva notificato al precede difensore di fiducia dell'imputata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; la causa veniva trattata ai sensi dell'art. 23-bis d.i. 137/2020 con modalità cartolare e le conclusioni del Procuratore generale venivano notificate all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e decisa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; solo in data 06.06.2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], a seguito di richiesta di informazioni alla Cancelleria della Corte dì appello dì Torino, apprendeva che era stata pronunciata la sentenza qui impugnata; rimarca che l'omessa notifica del decreto di citazione al difensore dì fiducia dell'imputata era causa dì nullità ex art 178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. e che era evidente la violazione del diritto di difesa e al contraddittorio dell'imputata, giudicata senza che il difensore di fiducia avesse conoscenza dell'udienza fissata per la decisione dell'appello, non rilevando che la causa era stata decisa secondo il rito cartolare. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.Sí è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La celebrazione del giudizio d'appello é avvenuta senza considerare che il difensore dell'appellante, al quale notificare il decreto di citazione a giudizio, era l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata difensore di fiducia fin dal 23.7.2021. 3. Conseguentemente si é verificata una nullità assoluta: l'omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio in appello integra una nullità d'ordine generale insanabile (cfr. tra le tante, Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615). 4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte