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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 agosto 2023

Cassazione n. 08183/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegatoal ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. -ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli, n. 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])- in nome e per conto , giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del 14 .1 2 .20 20 , di [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – in persona , giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del 2.8.2023, della dottor essa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Caserta, alla via Renella, n. 65, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Andria che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentata e dife nde in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce allacomparsa di costituzione in data 9.1.2024.CONTRORICORRENTE e CURATORE del fallimento della “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. in liquidazione, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA].

INTIMATO avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 4072/2019, udita la relazione nella camera di consiglio del13 marzo 202 5 del consigliere dottorLuigi Abete, preso atto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] allegato rituale rinuncia al ricorso iscritto al n. 29012– 20 19 R.G.; presoatto che la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in qualità di procuratrice di “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., quest’ultima quale cessionaria del credito per cui è controversia in virtù di contratto siglato in data 10.12.2020 con “Intesa SanPaolo” s.p.a., ha in data 9.1.2024 accettato la dichiarazione di rinunciacon compensazione delle spese di lite; ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenut o a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] ed iscritto al n. 29012 - 201 9 R.G.

Così deciso in Roma il 13marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegatoal ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. -ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli, n. 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])- in nome e per conto , giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del 14 .1 2 .20 20 , di [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – in persona , giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del 2.8.2023, della dottor essa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Caserta, alla via Renella, n. 65, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Andria che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentata e dife nde in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce allacomparsa di costituzione in data 9.1.2024.CONTRORICORRENTE e CURATORE del fallimento della “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. in liquidazione, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 4072/2019, udita la relazione nella camera di consiglio del13 marzo 202 5 del consigliere dottorLuigi Abete, preso atto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] allegato rituale rinuncia al ricorso iscritto al n. 29012– 20 19 R.G.; presoatto che la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in qualità di procuratrice di “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., quest’ultima quale cessionaria del credito per cui è controversia in virtù di contratto siglato in data 10.12.2020 con “Intesa SanPaolo” s.p.a., ha in data 9.1.2024 accettato la dichiarazione di rinunciacon compensazione delle spese di lite; ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenut o a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] ed iscritto al n. 29012 - 201 9 R.G. Così deciso in Roma il 13marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA]
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