CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 31/01/2020, in parziale riforma della sentenza di condanna del G.i.p. del Tribunale di Torino del 12/07/2019, emessa all'esito di giudizio abbreviato, sull'accordo delle parti, intervenuto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. civ., sulla rideterminazione della pena, con rinuncia ai motivi di appello diversi rispetto a quelli sulla misura del trattamento sanzionatorio, riduceva la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per i reati a essi contesati, commessi in concorso tra loro, di tentata rapina aggravata (capo 1 dell'imputazione), rapina aggravata (capo 2 dell'imputazione) e porto abusivo di coltello aggravato (capo 3 dell'imputazione), dichiarando inammissibili i suddetti motivi di appello diversi rispetto a quelli sulla misura del trattamento sanzionatorio. La pena veniva rideterminata, sull'accordo delle parti, in questo modo. Riconosciuta la continuazione tra i tre reati contestati e le circostante attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, ritenuto più grave il reato di cui al capo 2 dell'imputazione: pena base per tale reato anni 4 di reclusione ed C 1.000,00 di multa; aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 1 dell'imputazione ad anni 4 e mesi 5 di reclusione ed C 1.300,00 di multa; aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 3 dell'imputazione ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed C 1.500,00 di multa; ridotta per il rito abbreviato alla pena irrogata di anni 3 di reclusione ed C 1.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Torino, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con un motivo comune a entrambi i ricorsi (unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), i ricorrenti deducono l'inosservanza dell'art. 442 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello diminuito, per il rito abbreviato, di un terzo anziché della metà - come previsto dal comma 2 dell'art. 442 cod. proc. pen. - l'aumento di pena di mesi 1 ed C 200,00 di multa per la continuazione con il reato contravvenzionale di cui al capo 3 dell'imputazione. Con il primo motivo del proprio ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce altresì la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte d'appello «operato un controllo con una conseguente motivazione in ordine alla congruità ed alla adeguatezza» degli aumenti di pena per la continuazione con i due reati satellite (di cui ai capi 1 e 3 dell'imputazione). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. A seguito della reintroduzione del concordato in appello a opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522- 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01). La Corte di cassazione ha altresì statuito che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01). Da ciò consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01) È stato pure sottolineato che la diversa fisionomia del concordato in appello «rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - comporta che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod. pen. perché riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata» (così Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01, in motivazione). 3. A parte i casi in cui la pena sia stata determinata sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati incostituzionali con effetti ex tunc (Sez. U, n.33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207-01; con riguardo al concordato in appello: Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280881-01; Sez. 6, n. 41461 del 12/09/2019, Baglio, Rv. 276803-01), nella nozione di pena illegale - secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - rientra solo quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali; per contro, non configura un'ipotesi di pena illegale ab origine la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (tra le tante: Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956-01; Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266080-01; Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv. 260326-01; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729-01). Alcune recenti pronunce, in taluni casi particolari, hanno riconosciuto l'illegalità della pena, ancorché sulla stessa vi fosse stato il consenso delle parti in sede di patteggiamento: per esempio, quando il giudice compari le attenuanti e una sola delle aggravanti (Sez. 5, n. 9818 del 27/01/2021, Santese, Rv. 280626- 01) ovvero non sottragga circostanze aggravanti "privilegiate" al giudizio di comparazione con attenuanti (Sez. 5, n. 7246 del 13/01/2021, Cannavò, Rv. 280475-01), o ancora non apporti alcun aumento per la continuazione tra i reati contestati (Sez. 4, n. 10688 del 05/03/2020, Tonoli, Rv. 278970-01). È fermo, tuttavia, il principio, secondo il quale gli eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915-01; Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850-01; Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217-01). 4. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto che, in relazione al concordato in appello, la nozione di pena illegale - alla luce dei principi in precedenza richiamati, compreso quello inerente alla diversa fisionomia dell'istituto rispetto a quello del patteggiamento - debba essere interpretata in termini restrittivi. In questo senso si è espressa la Corte affermando l'inammissibilità del ricorso per cassazione «volto a contestare l'omessa declaratoria di estinzione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, quando ciò non abbia inciso sulla legalità complessiva della pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine di prescrizione alla data della pronuncia impugnata» (Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142-01). Con riguardo, specificamente, alla questione sollevata con il motivo comune a entrambi i ricorsi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che, «[a]vverso la sentenza resa all'esito di concordato sui motivi d'appello ex art. 599- bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la pena determinata, in relazione a reato contravvenzionale giudicato in primo grado con rito abbreviato, mediante riduzione in misura di un terzo e non della metà, giacché in tal caso ricorre un'ipotesi, non già di irrogazione di pena illegale, bensì di errata applicazione di legge processuale» (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Rv. 281804-01). Tale statuizione ha trovato conferma nella recentissima decisione delle Sezioni Unite di questa Corte del 31/03/2022, con la quale, come risulta dall'informazione provvisoria n. 5/2022, la Corte ha ritenuto che, «[q]ualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per il reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso». Con riguardo alla questione sollevata con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione ha statuito che, «[i] n tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata»; ipotesi che qui, come si è detto, non ricorre (Se. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01; in senso analogo, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01, che ha affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata con il "patteggiamento in appello"). Nel caso di specie, la pena irrogata ai due imputati è corretta, perché risulta essere quella (anni 3 di reclusione ed C 1.000,00 di multa) concordata tra le parti. 5. Alla stregua di quanto esposto, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al p