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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 45913/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 25 novembre 2021, su impugnazione dell'imputato, ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in esito al rito abbreviato in ordine al reato di cui all'art. 186 corna 2 lett. b) D.Ivo 30 aprile 1992 n. 285 commesso il 2 settembre 2018 e ha disposto la restituzione al giudice di primo grado. 1.1.La scansione delle fasi processuali può essere così ricostruita: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato su indicato era stato emesso decreto penale di condanna; - nei termini di legge [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato opposizione formulando contestualmente richiesta di giudizio abbreviato; - il Gip con decreto del 15 novembre 2019 aveva fissato l'udienza del 12 marzo 2020 "per provvedere su tale richiesta"; - l'udienza del 12 marzo 2020 era stata rinviata a causa dell'emergenza covid ed alla successiva udienza del 15 ottobre 2020 la difesa aveva richiamato la revoca della richiesta di rito abbreviato depositata il 26 febbraio 2020. [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto ugualmente procedersi nelle forme del rito abbreviato ed aveva pronunciato sentenza di condanna. 1.2 La Corte di Appello con la sentenza impugnata ha ritenuto che la decisione del giudice di primo grado di procedere con il rito abbreviato, nonostante la revoca della relativa richiesta da parte dell'imputato, fosse viziata da nullità, posto che non si era verificata alcuna preclusione alla possibilità per l'imputato di revocare la richiesta di rito abbreviato, ed ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale di Venezia formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in particolare la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 461 e 464 cod. proc. pen..

Secondo il ricorrente il decreto con cui il giudice, a seguito della opposizione a decreto penale, fissa l'udienza, determina l'ammissione del rito, con conseguente preclusione, una volta emesso il decreto, di revocare la relativa richiesta.

Nel caso in esame, dunque, l'ammissione del rito doveva farsi risalire alla data del 15 novembre 2019 in cui era stata fissata con decreto l'udienza, onde la rinuncia, intervenuta solo nel mese di febbraio del 2020, doveva essere considerata tardiva.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con memoria depositata in data 13 ottobre 2022 la difesa dell'imputato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto la censura in ordine alla ritenuta revocabilità della richiesta di rito abbreviato è fondata.

2. E' principio pacifico quello per cui l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato non è revocabile, al di fuori della eccezionale ipotesi di cui all'art.441 bis cod. proc. pen., neppure nel caso in cui sia stato ammesso il rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria e quest'ultima sia diventata impossibile ( Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253212).

3. La richiesta del rito abbreviato da parte dell'imputato, invece, in linea generale è ritenuta dalla costante giurisprudenza di legittimità revocabile, fino a che non abbia prodotto i suoi effetti.

Prima della riforma introdotta con la L. n. 479 del 1999, non si dubitava che la richiesta di rito abbreviato integrasse una mera proposta, come tale revocabile fino a che non fosse intervenuto il consenso del pubblico ministero: coerentemente si affermava che la revoca della richiesta era preclusa una volta formatosi l'accordo, unilateralmente irresolubile, e, a maggior ragione, una volta disposto il giudizio abbreviato.

A seguito della riforma, non essendo più previsto il consenso del pubblico ministero, si è ritenuto che la richiesta sia revocabile fino a che non abbia prodotto i propri effetti, cioè finché non sia stato emesso il provvedimento dispositivo del rito.

L'ammissione al rito abbreviato c.d.

"puro" costituisce esercizio di un diritto potestativo dell'imputato, posto che al giudice non è riconosciuto alcun potere ai fini di una valutazione da cui possa scaturire il rigetto dell'istanza: logico corollario di tale previsione è dunque quello per cui la revoca dell'istanza può avvenire fino al momento in cui la stessa non abbia prodotto i suoi effetti [(Sez. 6, n. 22480 del 08/05/2013 Rv. 256645 Cass. Sez. 4 28/3- 13/5/2008 n. 19528 Rv. 239764: N. 19528 del 2008 Rv. 239764 - 01, N. 32905 del 2008 Rv. 240683 - 01, N. 9921 del 2010 Rv. 246326 - 01: una sola pronuncia di segno contrario rimasta isolata si era espressa per l'irrevocabilità della richiesta di rito abbreviato una volta formulata, e quindi addirittura anche prima del provvedimento del giudice (Sez. 6, n. 28355 del 04/05/2004, Vicentini, RV. 229590)]. 4.1.11 principio affermato trova una sua rado giustificatrice nelle ipotesi ordinaria in cui la richiesta di rito può essere presentata nel corso dell'udienza preliminare, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma gli artt. 421 e 422 cod. proc. pen., ovvero anche dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, ma non oltre il momento in cui il difensore dell'imputato formula le proprie conclusioni definitive (Sez. 6, n. 29313 del 22/01/2015, Casella, Rv. 264084).

In tali casi l'ammissione del rito viene disposta dal giudice in stretta successione temporale rispetto alla richiesta ed il giudizio abbreviato viene celebrato dallo stesso giudice davanti al quale si svolge l'udienza preliminare; nell'eventualità che il giudice, per qualsiasi ragione, rinvii l'udienza prima della emissione dell'ordinanza con cui dispone il rito abbreviato, la richiesta sarà dunque revocabile.

5. Diversa è l'ipotesi in cui la scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato si innesti in seno ad altro rito speciale ed in particolare avvenga nell'ambito del giudizio immediato e del procedimento per decreto.

Il tema della revocabilità della richiesta è stato affrontato specificamente dalla Suprema Corte con riferimento al giudizio immediato.

Nella disciplina dettata per tale rito speciale, infatti, l'art. 458, comma 1 cod. proc. pen. prevede che, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto la richiesta; l'art. 458 comma 2, cod. proc. pe ., prevede che in tal caso il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore ed alla persona offesa; all'udienza si svolge il rito abbreviato con l'osservanza delle disposizioni , in quanto applicabili, di cui agli artt. 438 comma 3 e 5, 441, 441bis, 442 e 443 e nel caso di cui all'art. 441 bis comma 4 il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

In tale caso si è sostenuto che la richiesta di rito abbreviato incondizionato può essere revocata solo fino al momento della emissione del decreto di fissazione dell'udienza, che equivale all'ordinanza di disposizione del giudizio abbreviato e segna dunque il limite oltre al quale tale richiesta non è più revocabile (Sez. 6, n. 37022 del 23/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248599; Sez. 2,n. 12818 del 18/02/2009, Bianco, Rv. 244049).

Vero è che le Sezioni Unite di questa Corte, al diverso fine di pervenire alla corretta individuazione del dies a quo ai fini del computo dei termini di custodia cautelare, ex art. 303, co. 1 lett. b - bis, cod. proc. pen., hanno ricostruito le scansioni processuali in cui si articola la trasformazione del giudizio immediato in abbreviato ed hanno chiarito che il provvedimento di fissazione dell'udienza camerale presuppone la sola verifica dei requisiti formali di ammissibilità della richiesta (quali la tempestività o la provenienza da soggetto legittimato) e costituisce, pertanto, atto di "mero impulso processuale", mentre la decisione sull'ammissione del rito abbreviato viene adottata all'esito dell'udienza camerale, nel contraddittorio delle parti, dal giudice che dovrà celebrare il giudizio (v. la parte motiva di Sez.

Un., n. 30200 del 28.04.2011, P.M. in proc.

Ohonba, Rv. 250348).

Tuttavia il principio per cui la richiesta di rito abbreviato è revocabile solo fino alla emissione del decreto di fissazione dell'udienza è stato ribadito anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite su indicata.

Si è sostenuto a tal fine, con un percorso argomentativo condiviso dal collegio, che con tale sentenza la equiparabilità del provvedimento di ammissione del rito abbreviato (previsto dall'art. 438 c.p.p., comma 4) al decreto di fissazione della udienza per il rito abbreviato previsto dall'art. 458 c.p.p., comma 2, è stata esclusa solo ai fini della decisione da adottare in quella sede, che era quella di stabilire l'atto dal quale far decorrere il termine di custodia cautelare, atto che l'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis cod. proc. pen. individua nella "ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato".

In tale limitata prospettiva si è affermato, da parte delle SSUU, che l'ordinanza in questione, nella procedura ex art. 458 c.p.p., comma 2, non possa essere identificata nel decreto di fissazione della udienza sollecitata con la richiesta di rito abbreviato, ma solo nella ordinanza dispositiva del rito che, per quanto non espressamente prevista nella norma citata, deve intendersi implicitamente necessaria: la sentenza delle Sezioni Unite ha inteso prendere posizione, ai fini di computo della custodia cautelare, in merito alla identificazione dell'atto introduttivo del rito speciale (ordinanza del giudice), ma non ha anche inteso negare che, prima della emissione di quella ordinanza, la richiesta di rito speciale abbia prodotto i propri effetti giuridici, ovvero quelli di determinare la emissione del decreto di fissazione della udienza per la trattazione del rito abbreviato (Sez. 5, n. 21568 del 19/03/2015, Neculaes, Rv. 263708: Sez. 6, Sentenza n. 33908 del 07/06/2017, Medina, Rv. 270563).

6. La questione si pone negli stessi identici termini nell'ipotesi in cui il rito abbreviato si innesti nel rito speciale del procedimento per decreto.

In tale ultimo caso, infatti, si ripropone la stessa scansione processuale prevista per il giudizio immediato.

Ai sensi dell'art. 461 comma 3 cod. proc. pen, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato può formulare opposizione con cui chiede il giudizio abbreviato (ovvero il giudizio immediato, ovvero l'applicazione della pena).

Ai sensi dell'art. 464 comma 1 cod. proc. pen, se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al Pubblico Ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa: all'udienza si svolge il rito abbreviato con l'osservanza delle disposizioni in quanto applicabili di cui agli artt. 438 comma 3 e 5, 441, 441bis, 442 e 443 e nel caso di cui all'art. 441 bis comma 4 il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione Anche con riferimento al rito abbreviato che si instaura a seguito della notifica del decreto penale deve, pertanto, affermarsi il principio di diritto per cui la revoca della richiesta del rito abbreviato da parte dell'imputato può avvenire solo fino a che la richiesta abbia prodotto i suoi effetti, ovvero fino al momento della emissione del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la celebrazione del rito.

7. Ne consegue, per tornare al caso oggetto del ricorso, che correttamente il Gip del Tribunale di Treviso aveva ritenuto, dopo la fissazione dell'udienza a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di rito abbreviato, non più revocabile la richiesta del rito alternativo e correttamente, pertanto, aveva celebrato il rito e pronunciato in data 2 febbraio 2021 sentenza ai sensi dell'art.442 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e conseguentemente deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Treviso in data 2 febbraio 2021.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 25 novembre 2021, su impugnazione dell'imputato, ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in esito al rito abbreviato in ordine al reato di cui all'art. 186 corna 2 lett. b) D.Ivo 30 aprile 1992 n. 285 commesso il 2 settembre 2018 e ha disposto la restituzione al giudice di primo grado. 1.1.La scansione delle fasi processuali può essere così ricostruita: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato su indicato era stato emesso decreto penale di condanna; - nei termini di legge [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato opposizione formulando contestualmente richiesta di giudizio abbreviato; - il Gip con decreto del 15 novembre 2019 aveva fissato l'udienza del 12 marzo 2020 "per provvedere su tale richiesta"; - l'udienza del 12 marzo 2020 era stata rinviata a causa dell'emergenza covid ed alla successiva udienza del 15 ottobre 2020 la difesa aveva richiamato la revoca della richiesta di rito abbreviato depositata il 26 febbraio 2020. [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto ugualmente procedersi nelle forme del rito abbreviato ed aveva pronunciato sentenza di condanna. 1.2 La Corte di Appello con la sentenza impugnata ha ritenuto che la decisione del giudice di primo grado di procedere con il rito abbreviato, nonostante la revoca della relativa richiesta da parte dell'imputato, fosse viziata da nullità, posto che non si era verificata alcuna preclusione alla possibilità per l'imputato di revocare la richiesta di rito abbreviato, ed ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale di Venezia formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in particolare la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 461 e 464 cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente il decreto con cui il giudice, a seguito della opposizione a decreto penale, fissa l'udienza, determina l'ammissione del rito, con conseguente preclusione, una volta emesso il decreto, di revocare la relativa richiesta. Nel caso in esame, dunque, l'ammissione del rito doveva farsi risalire alla data del 15 novembre 2019 in cui era stata fissata con decreto l'udienza, onde la rinuncia, intervenuta solo nel mese di febbraio del 2020, doveva essere considerata tardiva. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con memoria depositata in data 13 ottobre 2022 la difesa dell'imputato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto la censura in ordine alla ritenuta revocabilità della richiesta di rito abbreviato è fondata. 2. E' principio pacifico quello per cui l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato non è revocabile, al di fuori della eccezionale ipotesi di cui all'art.441 bis cod. proc. pen., neppure nel caso in cui sia stato ammesso il rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria e quest'ultima sia diventata impossibile ( Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253212). 3. La richiesta del rito abbreviato da parte dell'imputato, invece, in linea generale è ritenuta dalla costante giurisprudenza di legittimità revocabile, fino a che non abbia prodotto i suoi effetti. Prima della riforma introdotta con la L. n. 479 del 1999, non si dubitava che la richiesta di rito abbreviato integrasse una mera proposta, come tale revocabile fino a che non fosse intervenuto il consenso del pubblico ministero: coerentemente si affermava che la revoca della richiesta era preclusa una volta formatosi l'accordo, unilateralmente irresolubile, e, a maggior ragione, una volta disposto il giudizio abbreviato. A seguito della riforma, non essendo più previsto il consenso del pubblico ministero, si è ritenuto che la richiesta sia revocabile fino a che non abbia prodotto i propri effetti, cioè finché non sia stato emesso il provvedimento dispositivo del rito. L'ammissione al rito abbreviato c.d. "puro" costituisce esercizio di un diritto potestativo dell'imputato, posto che al giudice non è riconosciuto alcun potere ai fini di una valutazione da cui possa scaturire il rigetto dell'istanza: logico corollario di tale previsione è dunque quello per cui la revoca dell'istanza può avvenire fino al momento in cui la stessa non abbia prodotto i suoi effetti [(Sez. 6, n. 22480 del 08/05/2013 Rv. 256645 Cass. Sez. 4 28/3- 13/5/2008 n. 19528 Rv. 239764: N. 19528 del 2008 Rv. 239764 - 01, N. 32905 del 2008 Rv. 240683 - 01, N. 9921 del 2010 Rv. 246326 - 01: una sola pronuncia di segno contrario rimasta isolata si era espressa per l'irrevocabilità della richiesta di rito abbreviato una volta formulata, e quindi addirittura anche prima del provvedimento del giudice (Sez. 6, n. 28355 del 04/05/2004, Vicentini, RV. 229590)]. 4.1.11 principio affermato trova una sua rado giustificatrice nelle ipotesi ordinaria in cui la richiesta di rito può essere presentata nel corso dell'udienza preliminare, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma gli artt. 421 e 422 cod. proc. pen., ovvero anche dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, ma non oltre il momento in cui il difensore dell'imputato formula le proprie conclusioni definitive (Sez. 6, n. 29313 del 22/01/2015, Casella, Rv. 264084). In tali casi l'ammissione del rito viene disposta dal giudice in stretta successione temporale rispetto alla richiesta ed il giudizio abbreviato viene celebrato dallo stesso giudice davanti al quale si svolge l'udienza preliminare; nell'eventualità che il giudice, per qualsiasi ragione, rinvii l'udienza prima della emissione dell'ordinanza con cui dispone il rito abbreviato, la richiesta sarà dunque revocabile. 5. Diversa è l'ipotesi in cui la scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato si innesti in seno ad altro rito speciale ed in particolare avvenga nell'ambito del giudizio immediato e del procedimento per decreto. Il tema della revocabilità della richiesta è stato affrontato specificamente dalla Suprema Corte con riferimento al giudizio immediato. Nella disciplina dettata per tale rito speciale, infatti, l'art. 458, comma 1 cod. proc. pen. prevede che, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto la richiesta; l'art. 458 comma 2, cod. proc. pe ., prevede che in tal caso il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore ed alla persona offesa; all'udienza si svolge il rito abbreviato con l'osservanza delle disposizioni , in quanto applicabili, di cui agli artt. 438 comma 3 e 5, 441, 441bis, 442 e 443 e nel caso di cui all'art. 441 bis comma 4 il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato. In tale caso si è sostenuto che la richiesta di rito abbreviato incondizionato può essere revocata solo fino al momento della emissione del decreto di fissazione dell'udienza, che equivale all'ordinanza di disposizione del giudizio abbreviato e segna dunque il limite oltre al quale tale richiesta non è più revocabile (Sez. 6, n. 37022 del 23/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248599; Sez. 2,n. 12818 del 18/02/2009, Bianco, Rv. 244049). Vero è che le Sezioni Unite di questa Corte, al diverso fine di pervenire alla corretta individuazione del dies a quo ai fini del computo dei termini di custodia cautelare, ex art. 303, co. 1 lett. b - bis, cod. proc. pen., hanno ricostruito le scansioni processuali in cui si articola la trasformazione del giudizio immediato in abbreviato ed hanno chiarito che il provvedimento di fissazione dell'udienza camerale presuppone la sola verifica dei requisiti formali di ammissibilità della richiesta (quali la tempestività o la provenienza da soggetto legittimato) e costituisce, pertanto, atto di "mero impulso processuale", mentre la decisione sull'ammissione del rito abbreviato viene adottata all'esito dell'udienza camerale, nel contraddittorio delle parti, dal giudice che dovrà celebrare il giudizio (v. la parte motiva di Sez. Un., n. 30200 del 28.04.2011, P.M. in proc. Ohonba, Rv. 250348). Tuttavia il principio per cui la richiesta di rito abbreviato è revocabile solo fino alla emissione del decreto di fissazione dell'udienza è stato ribadito anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite su indicata. Si è sostenuto a tal fine, con un percorso argomentativo condiviso dal collegio, che con tale sentenza la equiparabilità del provvedimento di ammissione del rito abbreviato (previsto dall'art. 438 c.p.p., comma 4) al decreto di fissazione della udienza per il rito abbreviato previsto dall'art. 458 c.p.p., comma 2, è stata esclusa solo ai fini della decisione da adottare in quella sede, che era quella di stabilire l'atto dal quale far decorrere il termine di custodia cautelare, atto che l'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis cod. proc. pen. individua nella "ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato". In tale limitata prospettiva si è affermato, da parte delle SSUU, che l'ordinanza in questione, nella procedura ex art. 458 c.p.p., comma 2, non possa essere identificata nel decreto di fissazione della udienza sollecitata con la richiesta di rito abbreviato, ma solo nella ordinanza dispositiva del rito che, per quanto non espressamente prevista nella norma citata, deve intendersi implicitamente necessaria: la sentenza delle Sezioni Unite ha inteso prendere posizione, ai fini di computo della custodia cautelare, in merito alla identificazione dell'atto introduttivo del rito speciale (ordinanza del giudice), ma non ha anche inteso negare che, prima della emissione di quella ordinanza, la richiesta di rito speciale abbia prodotto i propri effetti giuridici, ovvero quelli di determinare la emissione del decreto di fissazione della udienza per la trattazione del rito abbreviato (Sez. 5, n. 21568 del 19/03/2015, Neculaes, Rv. 263708: Sez. 6, Sentenza n. 33908 del 07/06/2017, Medina, Rv. 270563). 6. La questione si pone negli stessi identici termini nell'ipotesi in cui il rito abbreviato si innesti nel rito speciale del procedimento per decreto. In tale ultimo caso, infatti, si ripropone la stessa scansione processuale prevista per il giudizio immediato. Ai sensi dell'art. 461 comma 3 cod. proc. pen, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato può formulare opposizione con cui chiede il giudizio abbreviato (ovvero il giudizio immediato, ovvero l'applicazione della pena). Ai sensi dell'art. 464 comma 1 cod. proc. pen, se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al Pubblico Ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa: all'udienza si svolge il rito abbreviato con l'osservanza delle disposizioni in quanto applicabili di cui agli artt. 438 comma 3 e 5, 441, 441bis, 442 e 443 e nel caso di cui all'art. 441 bis comma 4 il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione Anche con riferimento al rito abbreviato che si instaura a seguito della notifica del decreto penale deve, pertanto, affermarsi il principio di diritto per cui la revoca della richiesta del rito abbreviato da parte dell'imputato può avvenire solo fino a che la richiesta abbia prodotto i suoi effetti, ovvero fino al momento della emissione del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la celebrazione del rito. 7. Ne consegue, per tornare al caso oggetto del ricorso, che correttamente il Gip del Tribunale di Treviso aveva ritenuto, dopo la fissazione dell'udienza a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di rito abbreviato, non più revocabile la richiesta del rito alternativo e correttamente, pertanto, aveva celebrato il rito e pronunciato in data 2 febbraio 2021 sentenza ai sensi dell'art.442 cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e conseguentemente deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Treviso in data 2 febbraio 2021. PQM Annulla senza rinvio la sentenza imp
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