CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 30566/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 11072-2019proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l a rapprese nta e dife nde in unione di delega con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 268/a, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rapresentati e difes i da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 142/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/01/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 700 c.p.c. Rigotex di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio evocavano in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribuale di Brescia, lamentando l’esistenza di immissioni rumorose superiori alla soglia di normale tollerabilità ed invocando la condanna della società convenuta alla loro cessazione, mediante l’adozione di accorgimenti di fonoassorbimento idonei ad evitare la propagazione del rumore. Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con ordinanza del 15.12.2010, accoglieva il ricorso, ordinando alla convenuta la cessazione delle immissioni mediante esecuzione degli accorgimenti tecnici indicati dal C.T.U. All’esito del giudizio di merito,con sentenza n. 89/2014, il primo giudice confermava l’ordinanza interdittale, accertando l’intollerabilità delle immissioni ed ordinandone la cessazione, ma rigettava la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e Cavalleri. Con la sentenza impugnata, n. 142/2019, la Corte di Appello di Brescia rigettava tanto il gravame principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che quello incidentale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e Cavalleri, avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi.Resistono con controricorso Rigotex di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio Con istanza del 27.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso, allegando copia della sentenza del Consiglio di Stato n. 8558/2019, pubblicata il 18.12.2019. In prossimità dell’adunanza camerale ambo le part i ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso. Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in