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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 gennaio 1963

Cassazione n. 30532/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori: avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza del 26 settembre 2022 con cui il G.I.P. del Tribunale della stessa città aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a Giovanni FORESTA, indagato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa.

1.1. Il Tribunale, richiamando le considerazioni già svolte dal primo giudice, confermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a fronte di un compendio indiziario costituito dalle convergenti dichiarazioni di cinque collaboratori di giustizia, che identificavano il FORESTA quale affiliato al sodalizio denominato "Locale di Mesoraca" (o "clan Ferrazzo").

In particolare, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] CORTESE riferiva di aver partecipato, unitamente all'odierno ricorrente, ad un rito di affiliazione svoltosi nel 2000 nel carcere di Crotone; ad avviso del Tribunale, da tale circostanza si poteva desumere il ruolo di primo piano ricoperto dal FORESTA all'interno del sodalizio, in quanto notoriamente ai sodali di poco rilievo è preclusa la partecipazione a tali riti.

Molti dei collaboratori, inoltre, riconoscevano al FORESTA un ruolo gestorio nell'ambito di aziende operanti nel settore edile; tale affermazione trovava conferma, in particolare, nelle dichiarazioni di Salvatore MUTO, che riferiva di una truffa perpetrata dal FORESTA ai danni di un altro imprenditore, nonché nell'episodio già citato dal primo giudice, che vedeva il ricorrente gestire, con un subappalto non autorizzato, lavori edili per un progetto di sviluppo locale promosso dal Comune di Mesoraca.

Si precisava, infine, che la credibilità dei collaboratori non era in alcun modo inficiata dall'intervenuta assoluzione del ricorrente da un'identica imputazione associativa in altro e precedente procedimento, atteso che anche le collaborazioni intervenute dal 2005 al 2019 erano concordi nell'attribuire al FORESTA un ruolo attivo nel sodalizio di appartenenza.

1.2. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, stante l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. pen., confermava la legittimità del ricorso alla custodia cautelare in carcere quale unica misura in grado di contrastare l'evidente pericolo di recidiva, anche a fronte della negativa personalità del ricorrente e della particolare gravità dei fatti.

Né il tempo trascorso in detenzione era di per sé idoneo a ritenere rescisso il vincolo associativo, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine ad un definitivo allontanamento del FORESTA dalla cosca di Mesoraca.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite dei difensori di fiducia, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine al giudizio di credibilità dei collaboratori di giustizia.

In primo luogo, la difesa si duole dell'omessa motivazione in ordine alla compatibilità fra le dichiarazioni dei cinque chiamanti in reità che hanno accostato il ricorrente al Locale di Mesoraca e quelle di segno contrario rese da altri quindici collaboratori di giustizia e, soprattutto, da Felice FERRAZZO, che, in quanto membro di vertice del citato odalizio, avrebbe un patrimonio conoscitivo di indubbia pregnanza probatoria e, in ogni caso, non assimilabile a quello dei chiamanti in reità estranei alla cosca.

Si contesta, inoltre, la mancanza di contestualizzazione temporale degli episodi riferiti dai collaboratori; infatti, a fronte dell'intervenuta assoluzione per i medesimi fatti associativi contestati dal 1989 al 2005, non sarebbe sufficiente il generico richiamo alla vicinanza del ricorrente alla cosca mafiosa, né potrebbero utilizzarsi chiamate in reità relative a condotte realizzate nel periodo coperto dal giudicato, dovendosi, piuttosto, ritenere utilizzabili le sole dichiarazioni accusatorie afferenti ad episodi collocabili nel periodo oggetto della nuova contestazione.

Infine, la difesa evidenzia l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori, in quanto il FORESTA non avrebbe mai commesso alcun reato-fine (se si considera che anche l'ordinanza genetica ha ritenuto insussistente il reato di cui all'art. 353 cod. pen. contestato al capo 9), né ci sarebbero note di p.g. o intercettazioni in grado di provare l'esistenza di frequentazioni e contatti tra il ricorrente e gli altri sodali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. Giova ricordare, in premessa, che, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi 3 e 4, ad opera dell'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez.

U, n. 36267 del 30/5/2006, P.G. in proc.

Spennato, Rv. 234598).

3. Quanto all'onere motivazionale incombente al giudice adito ex art. 309 cod. proc. pen., va rammentato che egli, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 dell'8/7/2015, Carbonari, Rv. 264938: in applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento custodiale senza prendere in alcun modo in esame dichiarazioni oggetto di specifiche deduzioni, formulate in una memoria depos .tata dal difensore all'udienza fissata per il giudizio di riesame).

Sebbene l'omessa valutazione di memorie difensive non possa essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, essa può, comunque, influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (fra molte, Sez. 1, n. 26536 del 24/6/2020, Cilio, Rv. 279578).

4. Ritiene il Collegio che, nel caso sottoposto all'odierno vaglio di legittimità, il Tribunale del riesame non abbia assolto correttamente ai propri oneri motivazionali, come precisati negli arresti ora richiamati.

5. Il dato storico-processuale preliminare con cui l'organo del riesame avrebbe dovuto confrontarsi era costituito dalla sentenza di assoluzione del FORESTA da analoga imputazione associativa relativa al periodo che va dal 1989 al 2005.

Era, dunque, di primaria importanza collocare nel tempo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia apprezzate dal giudice a quo, onde verificare se si riferissero a periodi appartenenti all'arco temporale coperto da assoluzione o a periodi successivi, coincidenti con quelli indicati nel capo d'imputazione.

Tale verifica, inoltre, avrebbe dovuto essere correlata al principio di diritto, per cui la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale solo quando a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio (Sez. 1, n. 4087 del 6/2/2018, dep. 2019, Sacco, Rv. 275164).

6. Nell'istanza di riesame e, soprattutto, nell'articolata memoria depositata in funzione dell'udienza camerale (ve n'è copia in atti), la difesa aveva dedotto una serie di rilievi critici, eccependo, in sintesi: a) che 15 collaboratori di giustizia, dei quali venivano specificate le generalità, sui 23 escussi nel contesto dell'indagine avevano escluso collegamenti di FORESTA con organizzazioni criminali; b) che un soggetto con ruolo apicale come Felice FERRAZZO aveva, parimenti, escluso la partecipazione di FORESTA al clan di Mesoraca; c) che era stato omesso il giudizio di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca dei propalanti le cui dichiarazioni erano state valorizzate a carico dell'indagato; d) che i suddetti collaboratori non avevano indicato né la frazione temporale del presunto coinvolgimento di FORESTA nel sodalizio, né alcun fatto concreto sintomatico di tale coinvolgimento (posto che la riferita partecipazione a un rito di affiliazione in carcere risaliva al 2000 ed era, quindi, coperta dal giudicato assolutorio).e) che il G.I.P., nell'ordinanza genetica, aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi in relazione al capo 9), suscettibile di essere individuato come unico reato-fine.

7. Nel ricorso per cassazione, la difesa si duole della mancata risposta alle deduzioni ora elencate, contenute, come detto, nella memoria depositata nella procedura incidentale de libertate.

La doglianza è fondata.

Il Tribunale di Catanzaro, a pag. 4 del provvedimento, si è limitato a dare atto di motivi "più precisamente articolati nelle memorie depositate agli atti dalla difesa", ad essi rinviando per relationem e affermando, lapidariamente, che nelle memorie medesime "viene introdotta una lettura alternativa delle fonti di prova".

L'organo del riesame torna, poi, ad occuparsi delle deduzioni difensive a pag. 11 dell'ordinanza a proposito della sostenuta irrilevanza di dichiarazioni rese da collaboratori in periodo antecedente all'anno 2005, valorizzando la presenza di apporti dichiarativi più recenti di collaboratori di giustizia, che avrebbero attribuito al FORESTA "un ruolo attivo, vitale e continuativo, nel sodalizio di 'ndrangheta di riferimento".

Nessuna ulteriore risposta risulta fornita dai giudici dell'incidente cautelare alle eccezioni difensive articolate in sede di riesame.

8. Ritiene il Collegio che tali omissioni influiscano sulla congruità e correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento impugnato.

Ed invero, risulta effettivamente omesso (non essendo richiamato neppure per relationem all'ordinanza genetica) il preliminare esame della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca dei cinque dichiaranti, come richiesto da Sez.

U "Aquilina" (n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 255145).

Non si è confrontato, inoltre, il Tribunale, come richiesto dalla difesa, con le indicazioni di carattere generico sull'affiliazione di FORESTA al locale di Mesoraca fornite dai collaboratori Domenico PACE e Carmine VENTURINO, nonché sulla mancata precisazione, da parte di tutti e cinque i propalanti, del contesto temporale di operatività dell'indagato in seno al clan (prima o dopo il 2005) e, con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] CORTESE, sulla irrilevanza probatoria dell'episodio - viceversa valorizzato dal Tribunale del riesame (pag. 11) - della partecipazione dell'indagato a un rito di affiliazione svoltosi nel carcere di Crotone, in quanto risalente al 2000, anno coperto dal giudicato assolutorio.

Non si è misurato, ancora, il Tribunale calabrese, con la preponderante schiera di collaboratori (15 su 23) che avevano negato l'appartenenza mafiosa di FORESTA, né con l'analoga dichiarazione liberatoria resa da Felice FERRAZZO, cui viene attribuito un ruolo apicale nello stesso sodalizio cui si contesta a FORESTA di partecipare.

Non ha spiegato, infine, il Collegio del riesame in base a quali elementi dovesse ritenersi dimostrato, seppure a livello di gravità indiziaria, che i lavori edili in subappalto descritti a pag. 16 del provvedimento impugnato fossero riconducibili al sodalizio investigato.9.

Si tratta di lacune sulla valutazione di aspetti cruciali della prova che inficiano la tenuta logico-motivazionale dell'ordinanza impugnata, che va, pertanto, annullata.

Spetterà al giudice del rinvio dare adeguata risposta ai rilievi difensivi e ricostruire un tessuto argomentativo scevro da vizi logici e giuridici, attenendosi ai principi più sopra ricordati.

Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori: avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza del 26 settembre 2022 con cui il G.I.P. del Tribunale della stessa città aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a Giovanni FORESTA, indagato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa. 1.1. Il Tribunale, richiamando le considerazioni già svolte dal primo giudice, confermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a fronte di un compendio indiziario costituito dalle convergenti dichiarazioni di cinque collaboratori di giustizia, che identificavano il FORESTA quale affiliato al sodalizio denominato "Locale di Mesoraca" (o "clan Ferrazzo"). In particolare, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] CORTESE riferiva di aver partecipato, unitamente all'odierno ricorrente, ad un rito di affiliazione svoltosi nel 2000 nel carcere di Crotone; ad avviso del Tribunale, da tale circostanza si poteva desumere il ruolo di primo piano ricoperto dal FORESTA all'interno del sodalizio, in quanto notoriamente ai sodali di poco rilievo è preclusa la partecipazione a tali riti. Molti dei collaboratori, inoltre, riconoscevano al FORESTA un ruolo gestorio nell'ambito di aziende operanti nel settore edile; tale affermazione trovava conferma, in particolare, nelle dichiarazioni di Salvatore MUTO, che riferiva di una truffa perpetrata dal FORESTA ai danni di un altro imprenditore, nonché nell'episodio già citato dal primo giudice, che vedeva il ricorrente gestire, con un subappalto non autorizzato, lavori edili per un progetto di sviluppo locale promosso dal Comune di Mesoraca. Si precisava, infine, che la credibilità dei collaboratori non era in alcun modo inficiata dall'intervenuta assoluzione del ricorrente da un'identica imputazione associativa in altro e precedente procedimento, atteso che anche le collaborazioni intervenute dal 2005 al 2019 erano concordi nell'attribuire al FORESTA un ruolo attivo nel sodalizio di appartenenza. 1.2. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, stante l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. pen., confermava la legittimità del ricorso alla custodia cautelare in carcere quale unica misura in grado di contrastare l'evidente pericolo di recidiva, anche a fronte della negativa personalità del ricorrente e della particolare gravità dei fatti. Né il tempo trascorso in detenzione era di per sé idoneo a ritenere rescisso il vincolo associativo, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine ad un definitivo allontanamento del FORESTA dalla cosca di Mesoraca. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite dei difensori di fiducia, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine al giudizio di credibilità dei collaboratori di giustizia. In primo luogo, la difesa si duole dell'omessa motivazione in ordine alla compatibilità fra le dichiarazioni dei cinque chiamanti in reità che hanno accostato il ricorrente al Locale di Mesoraca e quelle di segno contrario rese da altri quindici collaboratori di giustizia e, soprattutto, da Felice FERRAZZO, che, in quanto membro di vertice del citato odalizio, avrebbe un patrimonio conoscitivo di indubbia pregnanza probatoria e, in ogni caso, non assimilabile a quello dei chiamanti in reità estranei alla cosca. Si contesta, inoltre, la mancanza di contestualizzazione temporale degli episodi riferiti dai collaboratori; infatti, a fronte dell'intervenuta assoluzione per i medesimi fatti associativi contestati dal 1989 al 2005, non sarebbe sufficiente il generico richiamo alla vicinanza del ricorrente alla cosca mafiosa, né potrebbero utilizzarsi chiamate in reità relative a condotte realizzate nel periodo coperto dal giudicato, dovendosi, piuttosto, ritenere utilizzabili le sole dichiarazioni accusatorie afferenti ad episodi collocabili nel periodo oggetto della nuova contestazione. Infine, la difesa evidenzia l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori, in quanto il FORESTA non avrebbe mai commesso alcun reato-fine (se si considera che anche l'ordinanza genetica ha ritenuto insussistente il reato di cui all'art. 353 cod. pen. contestato al capo 9), né ci sarebbero note di p.g. o intercettazioni in grado di provare l'esistenza di frequentazioni e contatti tra il ricorrente e gli altri sodali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Giova ricordare, in premessa, che, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi 3 e 4, ad opera dell'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/5/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598). 3. Quanto all'onere motivazionale incombente al giudice adito ex art. 309 cod. proc. pen., va rammentato che egli, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 dell'8/7/2015, Carbonari, Rv. 264938: in applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento custodiale senza prendere in alcun modo in esame dichiarazioni oggetto di specifiche deduzioni, formulate in una memoria depos .tata dal difensore all'udienza fissata per il giudizio di riesame). Sebbene l'omessa valutazione di memorie difensive non possa essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, essa può, comunque, influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (fra molte, Sez. 1, n. 26536 del 24/6/2020, Cilio, Rv. 279578). 4. Ritiene il Collegio che, nel caso sottoposto all'odierno vaglio di legittimità, il Tribunale del riesame non abbia assolto correttamente ai propri oneri motivazionali, come precisati negli arresti ora richiamati. 5. Il dato storico-processuale preliminare con cui l'organo del riesame avrebbe dovuto confrontarsi era costituito dalla sentenza di assoluzione del FORESTA da analoga imputazione associativa relativa al periodo che va dal 1989 al 2005. Era, dunque, di primaria importanza collocare nel tempo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia apprezzate dal giudice a quo, onde verificare se si riferissero a periodi appartenenti all'arco temporale coperto da assoluzione o a periodi successivi, coincidenti con quelli indicati nel capo d'imputazione. Tale verifica, inoltre, avrebbe dovuto essere correlata al principio di diritto, per cui la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale solo quando a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio (Sez. 1, n. 4087 del 6/2/2018, dep. 2019, Sacco, Rv. 275164). 6. Nell'istanza di riesame e, soprattutto, nell'articolata memoria depositata in funzione dell'udienza camerale (ve n'è copia in atti), la difesa aveva dedotto una serie di rilievi critici, eccependo, in sintesi: a) che 15 collaboratori di giustizia, dei quali venivano specificate le generalità, sui 23 escussi nel contesto dell'indagine avevano escluso collegamenti di FORESTA con organizzazioni criminali; b) che un soggetto con ruolo apicale come Felice FERRAZZO aveva, parimenti, escluso la partecipazione di FORESTA al clan di Mesoraca; c) che era stato omesso il giudizio di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca dei propalanti le cui dichiarazioni erano state valorizzate a carico dell'indagato; d) che i suddetti collaboratori non avevano indicato né la frazione temporale del presunto coinvolgimento di FORESTA nel sodalizio, né alcun fatto concreto sintomatico di tale coinvolgimento (posto che la riferita partecipazione a un rito di affiliazione in carcere risaliva al 2000 ed era, quindi, coperta dal giudicato assolutorio).e) che il G.I.P., nell'ordinanza genetica, aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi in relazione al capo 9), suscettibile di essere individuato come unico reato-fine. 7. Nel ricorso per cassazione, la difesa si duole della mancata risposta alle deduzioni ora elencate, contenute, come detto, nella memoria depositata nella procedura incidentale de libertate. La doglianza è fondata. Il Tribunale di Catanzaro, a pag. 4 del provvedimento, si è limitato a dare atto di motivi "più precisamente articolati nelle memorie depositate agli atti dalla difesa", ad essi rinviando per relationem e affermando, lapidariamente, che nelle memorie medesime "viene introdotta una lettura alternativa delle fonti di prova". L'organo del riesame torna, poi, ad occuparsi delle deduzioni difensive a pag. 11 dell'ordinanza a proposito della sostenuta irrilevanza di dichiarazioni rese da collaboratori in periodo antecedente all'anno 2005, valorizzando la presenza di apporti dichiarativi più recenti di collaboratori di giustizia, che avrebbero attribuito al FORESTA "un ruolo attivo, vitale e continuativo, nel sodalizio di 'ndrangheta di riferimento". Nessuna ulteriore risposta risulta fornita dai giudici dell'incidente cautelare alle eccezioni difensive articolate in sede di riesame. 8. Ritiene il Collegio che tali omissioni influiscano sulla congruità e correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento impugnato. Ed invero, risulta effettivamente omesso (non essendo richiamato neppure per relationem all'ordinanza genetica) il preliminare esame della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca dei cinque dichiaranti, come richiesto da Sez. U "Aquilina" (n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 255145). Non si è confrontato, inoltre, il Tribunale, come richiesto dalla difesa, con le indicazioni di carattere generico sull'affiliazione di FORESTA al locale di Mesoraca fornite dai collaboratori Domenico PACE e Carmine VENTURINO, nonché sulla mancata precisazione, da parte di tutti e cinque i propalanti, del contesto temporale di operatività dell'indagato in seno al clan (prima o dopo il 2005) e, con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] CORTESE, sulla irrilevanza probatoria dell'episodio - viceversa valorizzato dal Tribunale del riesame (pag. 11) - della partecipazione dell'indagato a un rito di affiliazione svoltosi nel carcere di Crotone, in quanto risalente al 2000, anno coperto dal giudicato assolutorio. Non si è misurato, ancora, il Tribunale calabrese, con la preponderante schiera di collaboratori (15 su 23) che avevano negato l'appartenenza mafiosa di FORESTA, né con l'analoga dichiarazione liberatoria resa da Felice FERRAZZO, cui viene attribuito un ruolo apicale nello stesso sodalizio cui si contesta a FORESTA di partecipare. Non ha spiegato, infine, il Collegio del riesame in base a quali elementi dovesse ritenersi dimostrato, seppure a livello di gravità indiziaria, che i lavori edili in subappalto descritti a pag. 16 del provvedimento impugnato fossero riconducibili al sodalizio investigato.9. Si tratta di lacune sulla valutazione di aspetti cruciali della prova che inficiano la tenuta logico-motivazionale dell'ordinanza impugnata, che va, pertanto, annullata. Spetterà al giudice del rinvio dare adeguata risposta ai rilievi difensivi e ricostruire un tessuto argomentativo scevro da vizi logici e giuridici, attenendosi ai principi più sopra ricordati. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria pe
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