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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01157/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna, pronunciata anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla prima, limitatamente al delitto di percosse, commesso il 27 luglio 2014 in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo c), e, quanto al secondo, limitatamente al delitto di violenza privata, commesso in data 31 luglio 2014 in danno [OSCURATO:PERSONA]Avino (capo d).

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di entrambi gli imputati consta di cinque motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 157, 159, comma 1, n. 3, e 160 cod. pen.: il calcolo della sospensione del termine massimo di prescrizione, effettuato dai giudici di merito in anni uno, mesi tre e giorni dieci, sarebbe errato perché non si sarebbe dovuto tener conto di centoventi giorni di sospensione, considerato che alle udienze del 17 gennaio 2018 e del 26 giugno 2019 il rinvio ad altra data era stato disposto non solo per il legittimo impedimento del difensore degli imputati, ma anche per l'assenza dei testimoni; nondimeno, quanto al reato di cui al capo d), avuto riguardo al tenore delle dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA], che all'udienza del 25 ottobre 2020, non aveva saputo riferire con precisione se il fatto si fosse verificato nel 2013 o nel 2014, per il principio del 'favor rei', la data di commissione del reato doveva fissarsi al 31 luglio 2013. - Il secondo motivo, articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], consta di tre censure: - la prima denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla condanna per il delitto di cui al capo c): l'argomentazione a sostegno sarebbe perplessa e manifestamente illogica, perché la Corte avrebbe dovuto tener conto della impossibilità di dare credito - per il contesto altamente conflittuale nel quale i fatti erano maturati - alla versione offerta dalla persona offesa e dal padre [OSCURATO:PERSONA], non solo in relazione ai reati di cui ai capi a) e b), rispetto ai quali era stata pronunciata assoluzione, ma anche in relazione al reato in esame; la stessa sarebbe anche palesemente contradditoria rispetto a specifici atti processuali ed incompleta nella parte in cui non aveva considerato quanto dichiarato da Sicilia e quanto desumile dal filmato versato in atti; - la seconda eccepisce la mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento al diniego di visione in contraddittorio del filmato acquisto agli atti; - la terza eccepisce l'apparenza della motivazione rassegnata a sostegno del diniego di concessione alla ricorrente della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.. - Il terzo motivo, articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], denuncia vizio di motivazione, sul rilevo che la Corte, che pure aveva dato atto dei rapporti conflittuali tra le parti, non avrebbe sottoposto ad adeguato vaglio critico la testimonianza della parte offesa D'Avino.- Il quarto motivo, articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], denuncia il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione al diniego di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.. - Il quinto motivo chiede la revoca delle statuizioni civili per essersi i reati estinti per prescrizione prima della sentenza di primo grado.

3. Con requisitoria scritta in data 3 novembre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

4. Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 13 novembre 2023, il difensore delle parti civili, Manzo e D'Avino, ha chiesto il rigetto dei ricorsi e, comunque, la conferma delle statuizioni civili, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio.

5. Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 23 novembre 2023 il difensore dei ricorrenti ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.

1.1. Va disattesa la censura secondo cui il delitto di cui al capo d) si sarebbe verificato il 31 luglio 2013.

Devesi riconoscere, infatti, che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, per la prima volta in questa sede, che il reato ascrittogli sarebbe stato commesso il 31 luglio 2013 e non il 31 luglio 2014, come risultante dall'imputazione - avuto riguardo all'incertezza esibita sul punto dalla teste D'Avino - non ha adempiuto all'«onere di riscontrare le sue affermazioni - quanto alla consumazione del reato in data antecedente rispetto a quella contestata - fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, Rv. 265330; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Rv. 261525).

1.2. Non coglie nel segno neppure l'eccezione di erroneità del calcolo della sospensione del termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei).

Pur astrattamente corretta la deduzione difensiva secondo la quale, in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad "esigenze di acquisizione della prova" (art. 304, comma primo, lett. a), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005, Rv. 232835; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Rv. 228348), va rilevato che, nella fattispecie concreta, - avuto riguardo al tenore dei verbali delle udienze del 17 gennaio 2017 e del 26 giugno 2019, con il quale i ricorrenti avrebbero dovuto doverosamente confrontarsi - il rinvio della celebrazione del processo, con esplicita sospensione dei termini di prescrizione per 60 giorni, è stato disposto, sia nell'un caso che nell'altro, esclusivamente per assenza di un difensore delle parti legittimamente impedito di presenziare all'udienza, non per l'assenza dei testimoni.

Ne viene che la sospensione complessiva del termine di prescrizione ha avuto una durata pari a 470 giorni (17/01/2017: legittimo impedimento difensore - 60 giorni; dal 7/11/2018 al 26/06/2019: astensione - 231 giorni; 26/06/2019: legittimo impedimento difensore - 60 giorni; dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 04/11/2022: rinvio di cortesia - 119 giorni), con conseguente decorso del termine massimo di prescrizione del reato di cui al capo c) il 12 maggio 2023 e del reato di cui al capo d) il 16 maggio 2023: quindi, in data successiva alla pronuncia (in data 28 aprile 2023) della sentenza di appello.

Va soggiunto che legittimamente è stata disposta e computata la sospensione dei termini di prescrizione dei reati per l'intero periodo in riferimento al rinvio disposto per l'adesione del difensore all'astensione indetta dall'organismo di categoria, nonostante l'assenza dei testimoni, posto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che [astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, Rv. 280564; Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275834).

1.3. Il rilievo che precede, in ordine all'avvenuto decorso dei termini massimi di sospensione dei reati contestati e ritenuti in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello, sancisce la manifesta infondatezza del quinto motivo di ricorso, che sulla base di assunti erronei quanto al calcolo della sospensione dei termini stessi, ha insistito per la revoca delle statuizioni civili.

2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.

2.1. Quanto al delitto di cui al capo c), la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto, dell'avere [OSCURATO:PERSONA] assestato a [OSCURATO:PERSONA] due schiaffi al volto, fosse provato sulla base delle concordi dichiarazioni della parte offesa e del padre, che vi aveva assistito; né la loro attendibilità può essere messa in dubbio sulla base del generico riferimento all'accesa conflittualità esistente tra i nuclei familiari Manzo-Sicilia.

Quanto al delitto di cui al capo d), la Corte territoriale ha parimenti ritenuto che il fatto oggetto di contestazione fosse provato sulla base delle dettagliate e precise dichiarazioni della parte offesa D'Avino, senza che il contesto di reciproca conflittualità tra le parti fosse tale da screditarne l'affidabilità.

Tanto richiamato della motivazione censurata, è evidente che le parcellizzate deduzioni difensive danno voce a doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, le stesse risolvendosi in censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata loro valutazione: operazione, di certo, preclusa in questa sede, tanto più in presenza di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794).

2.2. Manifestamente infondata è la doglianza di omessa acquisizione di una prova decisiva, riferita alla mancata visione in contradditorio delle parti del filmato acquisito agli atti.

Pacifica, infatti, l'acquisizione della suddetta prova documentale al patrimonio conoscitivo della Corte, che l'aveva ammessa e aveva consentito che fosse versata in atti, è evidente che costituiva oggetto di scelta assolutamente discrezionale della Corte medesima la modalità di esame della stessa: ossia, se nel segreto della camera di consiglio ovvero in contradditorio tra le parti.

3. Non consentiti in questa sede sono i rilievi difensivi articolati a sostegno del secondo e del quarto motivo di ricorso, in ordine alla legittimità del diniego di applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

Si tratta, infatti, di doglianze che attingono il merito della regiudic:anda, giacché la Corte territoriale ha complessivamente dato atto, con motivazione corretta in diritto, in quanto incentrata sugli elementi più rilevanti di valutazione tra quelli indicati dall'art. 133, corrma 1, cod. pen. (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), e non manifestamente illogica, di come, avuto riguardo al contesto in cui era collocato l'agire dell'imputata, il fatto ascrittole non fosse contrassegnato da una cifra di offensività minimale.

4. Tutto quanto sopra esposto comporta che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili.

Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civil [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Man

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna, pronunciata anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla prima, limitatamente al delitto di percosse, commesso il 27 luglio 2014 in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo c), e, quanto al secondo, limitatamente al delitto di violenza privata, commesso in data 31 luglio 2014 in danno [OSCURATO:PERSONA]Avino (capo d). 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di entrambi gli imputati consta di cinque motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 157, 159, comma 1, n. 3, e 160 cod. pen.: il calcolo della sospensione del termine massimo di prescrizione, effettuato dai giudici di merito in anni uno, mesi tre e giorni dieci, sarebbe errato perché non si sarebbe dovuto tener conto di centoventi giorni di sospensione, considerato che alle udienze del 17 gennaio 2018 e del 26 giugno 2019 il rinvio ad altra data era stato disposto non solo per il legittimo impedimento del difensore degli imputati, ma anche per l'assenza dei testimoni; nondimeno, quanto al reato di cui al capo d), avuto riguardo al tenore delle dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA], che all'udienza del 25 ottobre 2020, non aveva saputo riferire con precisione se il fatto si fosse verificato nel 2013 o nel 2014, per il principio del 'favor rei', la data di commissione del reato doveva fissarsi al 31 luglio 2013. - Il secondo motivo, articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], consta di tre censure: - la prima denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla condanna per il delitto di cui al capo c): l'argomentazione a sostegno sarebbe perplessa e manifestamente illogica, perché la Corte avrebbe dovuto tener conto della impossibilità di dare credito - per il contesto altamente conflittuale nel quale i fatti erano maturati - alla versione offerta dalla persona offesa e dal padre [OSCURATO:PERSONA], non solo in relazione ai reati di cui ai capi a) e b), rispetto ai quali era stata pronunciata assoluzione, ma anche in relazione al reato in esame; la stessa sarebbe anche palesemente contradditoria rispetto a specifici atti processuali ed incompleta nella parte in cui non aveva considerato quanto dichiarato da Sicilia e quanto desumile dal filmato versato in atti; - la seconda eccepisce la mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento al diniego di visione in contraddittorio del filmato acquisto agli atti; - la terza eccepisce l'apparenza della motivazione rassegnata a sostegno del diniego di concessione alla ricorrente della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.. - Il terzo motivo, articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], denuncia vizio di motivazione, sul rilevo che la Corte, che pure aveva dato atto dei rapporti conflittuali tra le parti, non avrebbe sottoposto ad adeguato vaglio critico la testimonianza della parte offesa D'Avino.- Il quarto motivo, articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], denuncia il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione al diniego di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.. - Il quinto motivo chiede la revoca delle statuizioni civili per essersi i reati estinti per prescrizione prima della sentenza di primo grado. 3. Con requisitoria scritta in data 3 novembre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. 4. Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 13 novembre 2023, il difensore delle parti civili, Manzo e D'Avino, ha chiesto il rigetto dei ricorsi e, comunque, la conferma delle statuizioni civili, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio. 5. Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 23 novembre 2023 il difensore dei ricorrenti ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 1.1. Va disattesa la censura secondo cui il delitto di cui al capo d) si sarebbe verificato il 31 luglio 2013. Devesi riconoscere, infatti, che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, per la prima volta in questa sede, che il reato ascrittogli sarebbe stato commesso il 31 luglio 2013 e non il 31 luglio 2014, come risultante dall'imputazione - avuto riguardo all'incertezza esibita sul punto dalla teste D'Avino - non ha adempiuto all'«onere di riscontrare le sue affermazioni - quanto alla consumazione del reato in data antecedente rispetto a quella contestata - fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, Rv. 265330; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Rv. 261525). 1.2. Non coglie nel segno neppure l'eccezione di erroneità del calcolo della sospensione del termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei). Pur astrattamente corretta la deduzione difensiva secondo la quale, in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad "esigenze di acquisizione della prova" (art. 304, comma primo, lett. a), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005, Rv. 232835; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Rv. 228348), va rilevato che, nella fattispecie concreta, - avuto riguardo al tenore dei verbali delle udienze del 17 gennaio 2017 e del 26 giugno 2019, con il quale i ricorrenti avrebbero dovuto doverosamente confrontarsi - il rinvio della celebrazione del processo, con esplicita sospensione dei termini di prescrizione per 60 giorni, è stato disposto, sia nell'un caso che nell'altro, esclusivamente per assenza di un difensore delle parti legittimamente impedito di presenziare all'udienza, non per l'assenza dei testimoni. Ne viene che la sospensione complessiva del termine di prescrizione ha avuto una durata pari a 470 giorni (17/01/2017: legittimo impedimento difensore - 60 giorni; dal 7/11/2018 al 26/06/2019: astensione - 231 giorni; 26/06/2019: legittimo impedimento difensore - 60 giorni; dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 04/11/2022: rinvio di cortesia - 119 giorni), con conseguente decorso del termine massimo di prescrizione del reato di cui al capo c) il 12 maggio 2023 e del reato di cui al capo d) il 16 maggio 2023: quindi, in data successiva alla pronuncia (in data 28 aprile 2023) della sentenza di appello. Va soggiunto che legittimamente è stata disposta e computata la sospensione dei termini di prescrizione dei reati per l'intero periodo in riferimento al rinvio disposto per l'adesione del difensore all'astensione indetta dall'organismo di categoria, nonostante l'assenza dei testimoni, posto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che [astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, Rv. 280564; Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275834). 1.3. Il rilievo che precede, in ordine all'avvenuto decorso dei termini massimi di sospensione dei reati contestati e ritenuti in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello, sancisce la manifesta infondatezza del quinto motivo di ricorso, che sulla base di assunti erronei quanto al calcolo della sospensione dei termini stessi, ha insistito per la revoca delle statuizioni civili. 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili. 2.1. Quanto al delitto di cui al capo c), la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto, dell'avere [OSCURATO:PERSONA] assestato a [OSCURATO:PERSONA] due schiaffi al volto, fosse provato sulla base delle concordi dichiarazioni della parte offesa e del padre, che vi aveva assistito; né la loro attendibilità può essere messa in dubbio sulla base del generico riferimento all'accesa conflittualità esistente tra i nuclei familiari Manzo-Sicilia. Quanto al delitto di cui al capo d), la Corte territoriale ha parimenti ritenuto che il fatto oggetto di contestazione fosse provato sulla base delle dettagliate e precise dichiarazioni della parte offesa D'Avino, senza che il contesto di reciproca conflittualità tra le parti fosse tale da screditarne l'affidabilità. Tanto richiamato della motivazione censurata, è evidente che le parcellizzate deduzioni difensive danno voce a doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, le stesse risolvendosi in censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata loro valutazione: operazione, di certo, preclusa in questa sede, tanto più in presenza di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). 2.2. Manifestamente infondata è la doglianza di omessa acquisizione di una prova decisiva, riferita alla mancata visione in contradditorio delle parti del filmato acquisito agli atti. Pacifica, infatti, l'acquisizione della suddetta prova documentale al patrimonio conoscitivo della Corte, che l'aveva ammessa e aveva consentito che fosse versata in atti, è evidente che costituiva oggetto di scelta assolutamente discrezionale della Corte medesima la modalità di esame della stessa: ossia, se nel segreto della camera di consiglio ovvero in contradditorio tra le parti. 3. Non consentiti in questa sede sono i rilievi difensivi articolati a sostegno del secondo e del quarto motivo di ricorso, in ordine alla legittimità del diniego di applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. Si tratta, infatti, di doglianze che attingono il merito della regiudic:anda, giacché la Corte territoriale ha complessivamente dato atto, con motivazione corretta in diritto, in quanto incentrata sugli elementi più rilevanti di valutazione tra quelli indicati dall'art. 133, corrma 1, cod. pen. (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), e non manifestamente illogica, di come, avuto riguardo al contesto in cui era collocato l'agire dell'imputata, il fatto ascrittole non fosse contrassegnato da una cifra di offensività minimale. 4. Tutto quanto sopra esposto comporta che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civil [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Man
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